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AGEVOLAZIONI

Cessione del credito a Poste, cosa fare se il SAL supera i 50.000 euro?

di Carla De Luca | 17 Ottobre 2023
Cessione del credito a Poste, cosa fare se il SAL supera i 50.000 euro?

Dal 3 ottobre 2023 Poste italiane ha riaperto all’acquisto dei crediti relativi ai bonus edilizi con un importo massimo di 50.000 euro. L’adozione di un tetto per singolo cliente così esiguo, tuttavia, mette in difficoltà i possibili cessionari che si trovano spesso a dover fare i conti con SAL di importo superiore. Vediamo insieme le criticità più comuni e le soluzioni per ottimizzare la monetizzazione degli importi spettanti.

Operatività della piattaforma e determinazione dell’importo massimo cedibile

La riapertura della piattaforma per l’acquisto dei crediti riguarda esclusivamente le persone fisiche, titolari originari di uno dei crediti d’imposta riportati nella tabella seguente e che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. “prime cessioni”).

Crediti d’imposta cedibili

Superbonus 110% (art. 119, D.L. n. 34/2020)

Ecobonus ordinario (art. 14, D.L. n. 63/2013)

Sismabonus ordinario (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013)

Recupero del patrimonio edilizio al 50% (art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) TUIR)

Bonus colonnine di ricarica veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013)

Eliminazione barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020)

Poste italiane al momento non acquista, invece:

  • crediti spettanti a società o persone giuridiche;
  • nessun credito d’imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura.

Il servizio è attivo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d’imposta (c.d. prime cessioni) e relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.

L’importo massimo cedibile è pari a 50.000 euro per cliente, anche tramite più cessioni, fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste italiane, comprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150.000 euro.

Poste italiane stessa chiarisce l’ambito applicativo del doppio “plafond” con alcuni esempi esplicativi:
Esempio 1: cliente che non ha mai ceduto nulla a Poste italiane. Può cedere fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione.
Esempio 2: cliente che prima della riapertura del servizio ha ceduto 90.000 euro di crediti d’imposta a Poste italiane. Può cedere fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione raggiungendo un massimo ceduto a Poste italiane di 140.000 euro.
Esempio 3: cliente che prima della riapertura del servizio ha ceduto 120.000 euro di crediti d’imposta a Poste italiane. Può cedere fino ad un massimo complessivo di 30.000 euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione raggiungendo un massimo ceduto a Poste italiane di 150.000 euro. Il limite di  150.000 euro tiene conto di tutte le cessioni effettuate a Poste italiane a partire dall’avvio del servizio nel settembre 2020.
Esempio 4: cliente che prima della riapertura del servizio ha ceduto 150.000 euro di crediti d’imposta a Poste italiane. Non può cedere nulla a Poste italiane in quanto ha già raggiunto il limite di 150.000 euro con le cessioni liquidate anteriormente alla riapertura del servizio.

Importo del credito extra soglia: come gestire il frazionamento

L’adozione di un massimo cedibile tanto esiguo - 50.000 euro per cliente sono davvero pochi rispetto agli importi in gioco in caso di interventi eseguiti in ambito superbonus 110% - impone alcune considerazioni circa la necessità e modalità di suddivisione della detrazione nel caso in cui si sia in presenza di SAL superiori alla predetta soglia.

In tal caso, infatti, sarà opportuno che il contribuente ipotizzi un “percorso misto”, ossia un mix tra detrazione e monetizzazione, calibrato sulla propria capienza d’imposta prospettica e sulle disponibilità di acquisto offerte dal mercato.

Al riguardo appare utile ricordare che:

  • il credito d’imposta che scaturisce dai singoli Sal e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti (circolare n. 19/E/2022). Resta tuttavia il tema che un’eccessiva frammentazione toglie molto spesso appeal al credito nel mercato secondario;
  • se nel medesimo immobile sono effettuati più interventi agevolabili (ad esempio, un intervento “trainante” di isolamento termico delle superfici disperdenti e più interventi “trainati” come l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e colonnine di ricarica veicoli elettrici), è possibile decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento, indipendentemente dalla scelta operata con riferimento agli altri (circolare n. 23/E/2022).

Chiarito il perimetro applicativo della cessione parziale e, in assenza di limitazioni ulteriori dettate dalla controparte acquirente, deve ritenersi possibile che, ad esempio, in ipotesi di prima cessione superbonus 110% con un SAL complessivo di 80.000 euro, si proceda a cedere a Poste italiane soltanto 50.000 euro, facendo una comunicazione ad hoc per sfruttare il massimale disponibile.

Le questioni più delicate attengono però i profili di convenienza economica della suddivisione degli interventi.

Si ipotizzi di avere due interventi cedibili:

  1. isolamento esterno (cappotto termico) per 35.000 euro,
  2. infissi per 25.000 euro.

Ebbene, sdoganata la possibilità di cedere il singolo intervento (es. solo il cappotto), in caso di incapienza del contribuente diverrebbe complesso decidere cosa fare rispetto alla cessione anche del secondo intervento (infissi, extra soglia di acquisizione a Poste).

In linea di principio, nel caso in cui l’importo di 25.000 euro fosse il risultato di:

  • n. 2 fatture emesse dal fornitore A (per 18.000 euro),
  • n. 1 fattura emessa dal fornitore B (per i restanti 7.000 euro),

dovrebbe essere possibile frazionare la cessione anche nell’ambito di un medesimo intervento, caratterizzato dal medesimo codice nella comunicazione di opzione, in quanto:

  • si tratta di una possibilità espressamente ammessa dall’Agenzia nel corso dell’edizione di Telefisco 2023;
  • Poste italiane non sembra prevedere una limitazione specifica in tal senso, pur non potendosi escludere, sulla base dell’esperienza pregressa, potenziali criticità all’esito della fase istruttoria.

Anche per questo motivo, potrebbe restare consigliato opportuno frazionare sulla piattaforma soltanto per codice intervento così da avere maggior flessibilità e peso contrattuale in sede di contrattazione con altri acquirenti (istituti finanziari o privati). Nella maggior parte dei casi, inoltre, i fornitori coinvolti sono in realtà pochissimi, così come contenuto è il numero delle fatture ricevute, riducendo così le possibilità di scelta.

Ciò che senz’altro non è possibile fare nel caso in cui si sia interessati alla cessione del credito a Poste italiane è l’anticipo a fine anno di spese relative ad interventi da eseguire soltanto nel 2024 in modo da:
• raggiungere la fine lavori ovvero un SAL qualificato al 30/60%,
• per poi cedere questo importo (integralmente pagato nel 2023) all’Istituto di Viale Europa con comunicazione della cessione entro il 16 marzo 2024.

Nel set documentale, infatti, è inclusa copia dell’asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che consenta di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che attesti anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

In aderenza al disposto dell’art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020, tale asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL, sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121 del Decreto “Rilancio”.

Pertanto, come chiarito nel corso dell’edizione speciale di Telefisco 2023, è possibile usufruire (e quindi poi cedere) il superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che le stesse trovino corrispondenza in un SAL riferito al 31 dicembre 2023.

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023