Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono applicabili alle società di persone se queste sono espressamente menzionate quali soggetti destinatari del Trattato. Diversamente, ossia in assenza di una espressa menzione, il Trattato non risulta applicabile a queste entità in quanto, in ragione della loro trasparenza fiscale, difetta il requisito dell’assoggettamento a tassazione delle stesse. In questo caso, tuttavia, la Convenzione può essere invocata dai soci che si vedono imputare per trasparenza il reddito imponibile.
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