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SCADENZE

La sospensione dei termini processuali. Termini sospesi e intrecci con la pace fiscale

di Andrea Amantea | 25 Luglio 2023
La sospensione dei termini processuali. Termini sospesi e intrecci con la pace fiscale

La Legge n. 742/1969 prevede la c.d. sospensione dei termini processuali nel periodo estivo ossia dal 1° al 31 agosto. La sospensione vale anche per il processo tributario. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, ed a quelle amministrative, è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La sospensione dei termini processuali nel periodo 1° agosto-31 agosto

La sospensione dei termini processuali è disposta dall’art. 1 della Legge n. 742/1969.

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

La sospensione opera anche rispetto alle scadenze del processo tributario.

L’art. 16 del D.L. n. 132/2014, con effetti a partire dal 2015, ha ridotto la pausa estiva da 46 a 31 giorni.

Infatti, prima dell’intervento del Decreto citato, la sospensione dei termini processuali operava dal 1° agosto al 15 settembre.

Sospensione ex art. 1 Legge n. 742/1969

Cosa

Sospensione feriale dei termini processuali anche tributari

Periodo di sospensione

1° agosto-31 agosto

Termini sospesi

  • Presentazione del ricorso → 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato;
  • costituzione in giudizio del ricorrente → 30 giorni dalla notifica del ricorso o appello;
  • costituzione in giudizio della parte resistente → 60 giorni dalla notifica del ricorso;
  • appello → 60 giorni dalla notifica della sentenza;
  • appello- termine lungo → 6 mesi dal deposito della sentenza;
  • riassunzione per rinvio del processo da parte della Corte di Cassazione → 6 mesi;
  • deposito documenti → 20 giorni liberi prima dell’udienza (sono esclusi dal calcolo sia il giorno iniziale che quello finale - ciò vale anche per i due ulteriori punti successivi);
  • memorie illustrative → 10 giorni liberi prima dell’udienza;
  • brevi repliche → 5 giorni liberi prima della data di trattazione.

Effetti della sospensione

  • Il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
  • ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Esclusioni

In base a quanto riportato in tabella, se ad esempio al contribuente venisse notificato un avviso di accertamento il 6 agosto, i 60 giorni per l’impugnazione dell’atto decorreranno dal 1° settembre. In tal modo, l’ultimo giorno utile per proporre ricorso coinciderà con la data del 30 ottobre.
Al contrario, se, per esempio, l’avviso di accertamento ha come data di notifica il 22 luglio, i 60 giorni per l’impugnazione saranno determinati considerando 9 giorni tra il 23 e il 31 luglio, ai quali vanno sommati 51 giorni che vanno dal 1° settembre al 21 ottobre. Intervallati dalla sospensione 1-31 agosto.

La sospensione processuale in parola si estende anche ai termini relativi alla procedura di reclamo/mediazione (in particolare, il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale deve concludersi la procedura).

Come in parte anticipato sopra, la sospensione, invece, non riguarda la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia e le fasi cautelari del processo.

La sospensione dei termini processuali. I possibili intrecci con la pace fiscale

La sospensione “estiva” in esame potrebbe avere degli intrecci:

  • con la pace fiscale, in particolare con le previsioni di cui al comma 199, art. 1 della Legge n. 197/2022, il quale per le “controversie definibili” dispone una sospensione di 11 mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente Legge e il 31 ottobre 2023;
  • con l’ulteriore sospensione, ex art. 3 del D.L. n. 61/2023, in essere dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi.

Nel primo caso facciamo riferimento alla definizione agevolata delle liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Non sono definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile (si veda la circolare n. 2/2023).

La sospensione di cui alla pace fiscale non si cumula con quella “estiva”. In tal senso, Cass. 6 febbraio 2023, n. 3598 e Cass. 9 novembre 2022, n. 33069.

Circa la sospensione ex art. 3 del D.L. n. 61/2023, la stessa fa riferimento alla sospensione dei termini processuali nei casi in cui almeno una delle parti del processo alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori alluvionati dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana (allegato 1 D.L. n. 61/2023).

Per tali soggetti, dunque i termini processuali saranno sospesi, senza soluzione di continuità dal 1° maggio al 31 agosto.

Riferimenti normativi:

 

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