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Dichiarazioni

Presentazione della dichiarazione dei redditi per le s.n.c.

di Devis Nucibella | 19 Maggio 2023
Presentazione della dichiarazione dei redditi per le s.n.c.

Le società di persone presentano la dichiarazione dei redditi in via ordinaria entro il 30 novembre dell’anno successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Ci sono però alcune fattispecie particolari in cui le società di persone non hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (es.: cessazione dell’attività in corso d’anno; liquidazione; trasformazione/scissione/fusione). In tali casi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi segue delle regole particolari.

Il termine di presentazione della dichiarazione Redditi SP

Il termine di presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, società ed associazioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) è fissato, a regime, al 30 novembre di ogni anno.

In particolare, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi sono contenuti nel D.P.R. n. 322/1998, che, all’art. 2, comma 1, dispone quanto segue:

“1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”.

Pertanto, il termine di presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione dei redditi è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Le dichiarazioni che vengono presentate:

  • entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide salvo l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998;
  • oltre 90 giorni sono considerate omesse ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.

Società di persone non solari

In linea generale, le società di persone hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare; tuttavia, il periodo di imposta può non essere coincidente con l’anno solare quando si verifichino particolari situazioni, quali, ad esempio:

  • cessazione dell’attività in corso d’anno;
  • liquidazione;
  • trasformazione/scissione/fusione.

Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP devono essere redatte su modello conforme a quello approvato entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Diversamente, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, i modelli approvati entro il 31 gennaio devono essere utilizzati per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione. Qualora il periodo d’imposta non comprenda il 31 dicembre si utilizzeranno i modelli vecchi.

In altre parole, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare devono utilizzare i modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento.

Cessazione dell’attività in corso d’anno senza messa in liquidazione

La società di persone che cessa l’attività senza messa in liquidazione anteriormente al 31 dicembre 2022 deve presentare le singole dichiarazioni utilizzando ai fini reddituali il modello Redditi SP 2022 approvato nel corso del 2022.

Ai fini di stabilire i termini di presentazione e di versamento delle imposte sui redditi ed IRAP relative all’ultimo esercizio della società, l’Agenzia delle Entrate ha affermato, con circolare n. 48/2002, che a tale fattispecie si applica l’art. 2, comma 1, D.P.R. n. 322/1998.

Ne consegue che la dichiarazione va presentata in via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Le scadenze sono quindi le seguenti:

  • Dichiarazione IVA Mod. IVA 2022 entro il 30 aprile 2023,
  • Dichiarazione dei redditi Mod. Redditi SP 2022 entro il 30 novembre 2023,
  • Dichiarazione IRAP Mod. IRAP 2022 entro il 30 novembre 2023.

Cessazione con liquidazione

In tema di liquidazione di società, indicazioni sui tempi di presentazione delle dichiarazioni vengono date dall’art. 5, comma 1, D.P.R. n. 322/1998.

L’articolo in questione prevede che:

“il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta [...] la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via telematica”.

Il liquidatore o in sua mancanza il rappresentante legale deve, quindi, presentare 2 dichiarazioni:

  • la prima, attiene al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di iscrizione al Registro delle imprese della liquidazione;
  • la seconda riguarda il periodo compreso tra quest’ultima data e la chiusura della liquidazione.

In base a tale disposto normativo, in generale il termine di decorrenza dei 9 mesi è rappresentato:

  • dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;
  • in caso di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci, dalla data di iscrizione della relativa delibera.

Circa i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi le scadenze sono le seguenti.

Periodo ante liquidazione

Relativamente al primo periodo (fino alla data di iscrizione presso il Registro delle imprese) dovrà essere presentata:

  • la dichiarazione dei redditi relativa al solo periodo ante liquidazione,
  • la dichiarazione IRAP relativa al solo periodo ante liquidazione;

esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla suddetta data di iscrizione al registro delle imprese.

Periodo post liquidazione

Relativamente al secondo periodo (tra l’iscrizione della liquidazione al registro delle imprese e la chiusura), il contribuente sarà obbligato a presentare:

  • la dichiarazione dei redditi relativa al solo periodo post liquidazione;
  • la dichiarazione IRAP relativa al solo periodo post liquidazione;

esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di chiusura della liquidazione.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Modello redditi SP

Questo documento fa parte del FocusDICHIARATIVI 2023