La rottamazione-quater
La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche conosciuta come rottamazione-quater, è disciplinata dai commi 231-252, dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.
La sanatoria ha ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione, Ex Equitalia e Riscossione Sicilia, ora Agenzia delle Entrate-riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Rottamazione-quater Legge di Bilancio 2023
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Sanatoria
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Rottamazione cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS (se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione) per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
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Imposte, tasse e tributi definibili
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Imposte dirette, IVA e IRAP, tributi locali, contributi previdenziali, ecc. Anche rispetto ai contributi previdenziali dovuti alle casse private (se queste hanno aderito entro il 31 gennaio 2023).
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Debiti esclusi
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- Risorse comunitarie quali dazi e accise
- Imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
- Le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art. 14 del regolamento CE n. 659/1999
- I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
- Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
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Termine adesione
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30 aprile 2023
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Scadenza Pagamenti
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- Unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero,
- nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10%.
Unica o prima rata
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31 luglio 2023
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Seconda rata
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30 novembre 2023
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Restanti 16, nei 4 anni successivi.
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28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
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Decadenza sanatoria
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Mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di una delle rate del piano di dilazione.
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Somme dovute
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- Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale
- Le spese di rimborso per le procedure esecutive
- Le spese di notifica della cartella di pagamento
- Gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria
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Somme non dovute
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- Le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto
- Gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo
- Le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999)
- L’aggio della riscossione
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Concetto di singolo carico
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Ai fini della rottamazione-quater, il singolo carico è la singola partita di ruolo per la quale il contribuente può manifestare adesione alla definizione agevolata. Non è possibile, invece, definire parzialmente la “partita”, di norma composta da più “articoli di ruolo”, vale a dire i codici di ogni componente [tributi (ad esempio, imposte dirette, IVA ed IRAP contenuti nella stessa “partita”), sanzioni, interessi, ecc.] del credito recato dalla “partita”(vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2017).
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Carichi definibili-individuazione orizzonte temporale
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In base a quanto stabilito dall’art. 4 del D.M. n. 321/1999, rientrano nella rottamazione-quater, i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 luglio 2022.
Individuazione carichi rottamabili rottamazione-quater
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Trasmissione ruolo
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Consegna formale
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Tra il 1° e il 15 del mese
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Entro il 25 dello stesso mese.
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Tra il 16 e il 30 del mese
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Giorno 10 del mese successivo.
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Sempre che siano stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 (ossia nel periodo compreso tra il 16 e il 30 giugno 2022).
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La rottamazione riguarda anche le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenza nonche le sanzioni a carattere amministrativo (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali).
Tuttavia, rispetto a tale ultimo tipo di sanzioni (ossia sanzioni a carattere amministrativo diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo ai chiarimeni forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 del 20 marzo.
Rottamazione-quater. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 6 del 20 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato i seguenti aspetti:
- eventuale definizione agevolata per le cartelle con carichi relativi a sole sanzioni (comma 231 e 247);
- presentazione istanza di rottamazione per cartelle contenenti anche debiti previdenziali verso enti che non hanno aderito alla rottamazione (vedi comma 251 Legge n. 197/2022);
- definizione agevolata per debiti oggetto di precedente definizione agevolata rispetto alla quale non sono stati effettuati i versamenti previsti (comma 249);
- passaggio dalla rottamazione-ter alla rottamazione-quater e corretta compilazione della domanda di adesione;
- definizione agevolata per le rateazioni in essere o decadute ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Rottamazione cartelle. Chiarimenti circolare n. 6
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Cartelle per sole sanzioni
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Rottamazione ammessa, bisogna comunque presentare istanza di adesione entro il prossimo 30 aprile e pagare, se dovute, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
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Debiti previdenziali verso enti che non hanno aderito alla rottamazione
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I debiti devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.
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Debiti già oggetto di precedente definizione agevolata
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È possibile aderire alla c.d. “rottamazione-quater” nelle ipotesi in cui ci si è avvalsi delle rottamazioni previste negli anni precedenti anche se tramite un piano di rateazione di cui non è stata pagata alcuna rata.
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Passaggio dalla rottamazione-ter alla rottamazione-quater-compilazione della domanda di adesione
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Anche in caso di adesione alla “rottamazione-quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, andrà indicato il numero identificativo della cartella di pagamento.
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Rateazioni in essere o decadute
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La rottamazione è ammessa al di là se il piano di dilazione è ancora in essere (anche con rate non pagate entro i limiti per evitare la decadenza) o già decaduta.
Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la rottamazione-quater:
- si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (comma 238);
- le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili (comma 239).
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Infine, è da segnalare la conferma circa la possibilità, una volta decaduti dalla rottamazione-quater, per carenti o omessi versamenti, di richiedere per gli stessi debiti già oggetto di domanda di definizione agevolata, una nuova rateazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Al contrario, le precedenti sanatorie prevedevano espressamente il divieto di richiedere una nuova rateazione una volta decaduti dalla sanatoria (con il D.L. n. 137/2020, sono state previste delle deroghe in merito).
Riferimenti normativi:
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231-252;
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 3;
- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, art. 6;
- Agenzia delle Entrate, circolare 20 marzo 2023, n. 6/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 8 marzo 2017, n. 2/E.
Rottamazione-quater. I chiarimenti della circolare n. 6
di Andrea Amantea | 31 Marzo 2023
Con la circolare n. 6 del 20 marzo l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative in merito alla rottamazione delle cartelle, ossia alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 così come prevista dai commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023. Diversi i chiarimenti forniti che confermano, in larga parte, quanto già si sapeva sulla base della normativa e dei chiarimenti pubblicati sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La rottamazione-quater
La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche conosciuta come rottamazione-quater, è disciplinata dai commi 231-252, dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.
La sanatoria ha ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione, Ex Equitalia e Riscossione Sicilia, ora Agenzia delle Entrate-riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Rottamazione-quater Legge di Bilancio 2023
Sanatoria
Rottamazione cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS (se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione) per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Imposte, tasse e tributi definibili
Imposte dirette, IVA e IRAP, tributi locali, contributi previdenziali, ecc. Anche rispetto ai contributi previdenziali dovuti alle casse private (se queste hanno aderito entro il 31 gennaio 2023).
Debiti esclusi
Termine adesione
30 aprile 2023
Scadenza Pagamenti
Unica o prima rata
31 luglio 2023
Seconda rata
30 novembre 2023
Restanti 16, nei 4 anni successivi.
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
Decadenza sanatoria
Mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di una delle rate del piano di dilazione.
Somme dovute
Somme non dovute
Concetto di singolo carico
Ai fini della rottamazione-quater, il singolo carico è la singola partita di ruolo per la quale il contribuente può manifestare adesione alla definizione agevolata. Non è possibile, invece, definire parzialmente la “partita”, di norma composta da più “articoli di ruolo”, vale a dire i codici di ogni componente [tributi (ad esempio, imposte dirette, IVA ed IRAP contenuti nella stessa “partita”), sanzioni, interessi, ecc.] del credito recato dalla “partita”(vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2017).
Carichi definibili-individuazione orizzonte temporale
In base a quanto stabilito dall’art. 4 del D.M. n. 321/1999, rientrano nella rottamazione-quater, i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 luglio 2022.
Individuazione carichi rottamabili rottamazione-quater
Trasmissione ruolo
Consegna formale
Tra il 1° e il 15 del mese
Entro il 25 dello stesso mese.
Tra il 16 e il 30 del mese
Giorno 10 del mese successivo.
Sempre che siano stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 (ossia nel periodo compreso tra il 16 e il 30 giugno 2022).
La rottamazione riguarda anche le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenza nonche le sanzioni a carattere amministrativo (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali).
Tuttavia, rispetto a tale ultimo tipo di sanzioni (ossia sanzioni a carattere amministrativo diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo ai chiarimeni forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6 del 20 marzo.
Rottamazione-quater. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 6 del 20 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato i seguenti aspetti:
Rottamazione cartelle. Chiarimenti circolare n. 6
Cartelle per sole sanzioni
Rottamazione ammessa, bisogna comunque presentare istanza di adesione entro il prossimo 30 aprile e pagare, se dovute, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Debiti previdenziali verso enti che non hanno aderito alla rottamazione
I debiti devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.
Debiti già oggetto di precedente definizione agevolata
È possibile aderire alla c.d. “rottamazione-quater” nelle ipotesi in cui ci si è avvalsi delle rottamazioni previste negli anni precedenti anche se tramite un piano di rateazione di cui non è stata pagata alcuna rata.
Passaggio dalla rottamazione-ter alla rottamazione-quater-compilazione della domanda di adesione
Anche in caso di adesione alla “rottamazione-quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, andrà indicato il numero identificativo della cartella di pagamento.
Rateazioni in essere o decadute
La rottamazione è ammessa al di là se il piano di dilazione è ancora in essere (anche con rate non pagate entro i limiti per evitare la decadenza) o già decaduta.
Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la rottamazione-quater:
Infine, è da segnalare la conferma circa la possibilità, una volta decaduti dalla rottamazione-quater, per carenti o omessi versamenti, di richiedere per gli stessi debiti già oggetto di domanda di definizione agevolata, una nuova rateazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Al contrario, le precedenti sanatorie prevedevano espressamente il divieto di richiedere una nuova rateazione una volta decaduti dalla sanatoria (con il D.L. n. 137/2020, sono state previste delle deroghe in merito).
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