Commento
AGEVOLAZIONI

Definizione agevolata degli atti di accertamento. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

di Andrea Amantea | 27 Marzo 2023
Definizione agevolata degli atti di accertamento. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 1, commi da 179 a 185, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023, prevede la definizione agevolata degli atti di accertamento con adesione, degli avvisi di accertamento e di quelli di rettifica e di liquidazione, nonché degli atti di recupero; grazie alla definizione agevolata il contribuente versa le sanzioni in misura ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile in caso di adesione o di acquiescenza e può disporre di un lasso temporale piuttosto lungo per effettuare il pagamento del dovuto. Con il provvedimento Prot. n. 27663/2023 del 30 gennaio 2023 e con la circolare n. 2/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i vari aspetti della norma.

La definizione agevolata degli atti di accertamento

L’art. 1, commi da 179 a 185, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023, consente la definizione degli atti di accertamento con adesione, degli avvisi di accertamento e di quelli di rettifica e di liquidazione, nonché degli atti di recupero con applicazione delle sanzioni in misura ridotta rispetto a quella di norma applicabile in caso di adesione o di acquiescenza.

Le previsioni agevolative riguardano gli accertamenti con adesione (artt. 2 e 3 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) relativi a:

  • processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Condizione per avvalersi delle disposizioni in parola, è che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.

Sono inoltre definibili gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.

Il contribuente può definire il rapporto tributario relativo agli atti sopra indicati beneficiando della riduzione delle sanzioni pari a 1/18 del minimo previsto per Legge, nel caso degli accertamenti con adesione, ovvero della riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate, nel caso degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione e degli atti di recupero.

Fatta tale necessaria ricostruzione, entriamo più nello specifico del quadro agevolativo in parola.

Definizione agevolata degli atti di accertamento. Un quadro di sintesi dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento Prot. n. 27663/2023 del 30 gennaio 2023 e con la circolare n. 2/2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i vari aspetti della norma in esame.

Definizione agevolata atti accertamento dell’Agenzia delle Entrate

Vantaggi adesione

Accertamenti con adesione

Le sanzioni previste rispettivamente dai commi 5 e 3 degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 218/1997, si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla Legge.

Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione

Tramite acquiescenza (art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997), le sanzioni irrogate si applicano nella misura di un diciottesimo.

Modalità e tempistiche di versamento

Atti di accertamento con adesione

Unica soluzione/prima rata

Rateizzazione

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata.

Venti rate trimestrali di pari importo che devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Atti di accertamento, avvisi di rettifica, liquidazione e atti di recupero

Unica soluzione/1a rata

Rateizzazione

Entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata.

Venti rate trimestrali di pari importo che devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Modalità di versamento

Accertamento con adesione

Atti di accertamento, avvisi di rettifica, liquidazione e atti di recupero

F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei tributi ed eventuali contributi, interessi e sanzioni ridotte nella misura pari ad un diciottesimo del minimo, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento

F24 o F23 allegato all’atto che intende definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei tributi ed eventuali contributi, interessi e sanzioni ridotte nella misura pari ad un diciottesimo del minimo, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.

Assistenza Agenzia delle Entrate

I contribuenti possono richiedere all’Ufficio che ha emesso l’atto di elaborare il piano di rateizzazione prescelto.

Foglio di calcolo

Per agevolare i contribuenti nella valutazione del piano di rateazione da adottare l’Agenzia delle Entrate ha predisposto anche un foglio di calcolo - xlsx (versione 1.0).

Compensazione

Esclusa

Lieve inadempimento

Esclusioni

Tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “Voluntary Disclosure”, anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2023:
In assenza di preclusioni legislative, rientrano nella categoria degli atti definibili anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, previamente attivata prima della notifica dell’atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall’ufficio. Ciò poiché il momento ultimo per avvalersi della definizione è la notifica dell’accertamento entro la data del 31 marzo 2023.
Al contrario, atteso che, in base alle regole generali di cui all’articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, secondo cui l’acquiescenza presuppone la rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, ne consegue che la definizione agevolata ex articolo 15 (di cui al comma 180) sia ugualmente preclusa in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, non preceduto da invito dell’ufficio di cui agli articoli 55-ter del citato decreto legislativo, cui ha fatto seguito un’adesione non perfezionata.

Infine, pare utile evidenziare come il contribuente può decidere di definire l’atto di accertamento che gli è stato notificato, secondo le modalità ordinarie ossia senza seguire le prescrizioni di cui alla Legge di Bilancio, in tale caso può ricorrere alla compensazione in F24 rinunciando però ai vantaggi della definizione agevolata; si veda a tal proposito il punto 3.1 del provvedimento Prot. n. 27663/2023 del 30 gennaio 2023.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Accertamento con adesioneRateazione

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