Commento
AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta beni strumentali. Proroga investimenti e rilievi contabili

di Andrea Amantea | 8 Marzo 2023
Credito d’imposta beni strumentali. Proroga investimenti e rilievi contabili

Il D.L. n. 198/2022, Decreto Milleproroghe, post conversione in legge, ha rivisto le tempistiche entro le quali completare gli investimenti ordinari e 4.0 con prenotazione nel 2022, che beneficiano del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, Legge n. 178/2020 e Legge n. 234/2021. La proroga del termine per prenotare gli investimenti potrebbe avere degli impatti anche rispetto a profili di carattere contabile, anche in considerazione dei requisiti di interconnessione richiesti dal legislatore per gli investimenti 4.0.

Il credito d’imposta per i beni strumentali. La proroga nel D.L. n. 198/2022

In materia di credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, l’art. 12 del D.L. n. 198/2022, Decreto Milleproroghe, post conversione in legge, vedi Legge n. 14/2023, ha portato in avanti la scadenza entro la quale è possibile portare a termine sia gli investimenti in beni strumentali tradizionali sia quelli 4.0, prenotati nel 2022.

Credito d’imposta beni strumentali post D.L. Milleproroghe

Investimenti

Agevolazione 2022

Novità

Investimenti ordinari materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli Allegati AB della Legge n. 232/2016, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (vedi comma 1055, Legge n. 178/2020).

6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali (abrogata dal 2023).

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 novembre 2023 (non più 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione ex art. 12, comma 1-bis).

Beni strumentali 4.0, Allegato A della Legge n.  232/2016

Investimenti fino al 31 dicembre 2022

Proroga al 30 novembre 2023 rispetto al precedente termine del 30 settembre (vedi art. 1, comma 423, Legge n. 197/2022) del termine lungo con aliquote agevolative rafforzate per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A alla Legge n. 232/2016), “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, ossia, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione (art. 1, commi 1057 e 1057-bis, Legge n. 178/2020).

Rispettando tale scadenza, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni,
  • 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni

(tali percentuali, per gli anni 2023-2025 scendono, rispettivamente, al 20, al 10 e al 5%, v. art. 12, comma 1-ter, D.L. n. 198/2022).

  • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 10% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Investimenti 2023

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;
  • 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.

Il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’Allegato A (20 mln.) è da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio (vedi Agenzia delle Entrate, circolare n. 14/2022).

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Credito d’imposta beni strumentali - Individuazione momento effettuazione investimento

Acquisto tradizionale

Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Leasing

Rileva il momento in cui il bene viene consegnato, cioè entra nella disponibilità del locatario; se il contratto prevede la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte di quest’ultimo.

Non conta il momento del riscatto; pertanto, l’acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile (circolare n. 4/2017, par. 5.3).

Investimento in appalto

Si considera il momento dell’accettazione senza riserve dell’opera da parte del committente.

Rimane confermato che i crediti d’imposta in esame:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (vedi commi 10591059-bis della Legge n. 178/2020) a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni;
  • l’utilizzo in compensazione può essere effettuato senza che sia necessario rispettare il limite di 250 mila euro a cui sono sottoposti di norma i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007) né il limite di portata generale per i crediti d’imposta e contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (art. 34, Legge n. 388/2000), innalzato, a decorrere dal 2022, a 2 milioni di euro dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 72 , Legge n. 234/2021);
  • non si applica altresì il limite di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010 (vedi blocco compensazione in F24 e presenza di cartelle scadute);
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 64, D.P.R. n. 917/1986, TUIR) delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (art. 109, comma 5, TUIR);
  • è necessario il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità contributiva, vedi DURC.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta beni strumentali. Interconnessione, profili contabili e di utilizzo del credito

La proroga del termine per prenotare gli investimenti potrebbe avere degli impatti anche rispetto a profili di carattere contabile, anche in considerazione dei requisiti di interconnessione richieste dal legislatore per gli investimenti 4.0.

Per tale tipo di beni, serve la perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati AB annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Sul requisito di interconnessione dei beni 4.0, vedi comma 1062 della Legge n.  178/2020, ai fini della compensazione, nel caso in cui l’interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante in misura pari a quella riconosciuta per gli investimenti ordinari.

Durante Telefisco 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, fermo restando quanto appena detto, l’impresa può decidere di attendere comunque l’interconnessione dei beni acquisiti e iniziare ad usufruire appieno del relativo credito d’imposta a partire dall’anno successivo a quello di interconnessione.

Per quanto riguarda i risvolti contabili, il credito d’imposta in esame è qualificabile quale contributo in conto impianti.

In caso di interconnessione tardiva, sembrerebbe ragionevole integrare il relativo importo nell’esercizio in cui avviene l’interconnessione.

I contributi in conto impianti

Vincolo riconoscimento

Acquisizione di beni strumentali ammortizzabili.

Qualificazione reddituale

Non sono inquadrabili né tra le sopravvenienze attive né tra i ricavi bensì rilevano quale componente portato in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono (Risoluzione 22 gennaio 2010, n. 2/E).

Non assumono autonoma rilevanza fiscale ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi.

Trattamento contabile (OIC 16)

Metodo diretto

  • I contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono;
  • sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi. Si avranno dunque minori quote di ammortamento.

Trattamento contabile (OIC 16)

Metodo indiretto

I contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”.

Tassazione

(salvo ipotesi di detassazione prevista dalla norma istitutiva del bonus, come nel caso del credito d’imposta beni strumentali)

La tassazione avviene per competenza in funzione del decreto di concessione dell’agevolazione che individua il momento in cui diviene certo il diritto dell’impresa a percepire il contributo.

È a partire dall’esercizio in cui si forma la certezza dell’esistenza del contributo che il costo del cespite eventualmente già acquistato deve essere decurtato, con effetto fiscale, delle somme spettanti anche se non ancora percepite, fatta salva l’entrata in funzione del bene (si veda, a tal proposito, la Risoluzione Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2010, n. 2/E).

Considerato che il credito d’imposta in esame, ordinario e 4.0, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, in dichiarazione dei redditi si dovrà procedere con delle variazioni in diminuzione.

Detto ciò, dal punto di vista delle pezze giustificative sulla base delle quali si richiede il credito d’imposta, le fatture (ma anche i documenti di trasporto, vedi Risposta n. 270/2022) devono espressamente riportare il riferimento alle norme in esame.

Laddove non sia stato indicato in fattura dal cedente, il richiamo normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro (vedi Agenzia delle entrate, Risposta n. 438/2020).

È anche possibile effettuare un’integrazione elettronica della fattura da inviare allo SdI.

La regolarizzazione dei documenti emessi senza i suddetti riferimenti normativi deve essere effettuata entro la data di inizio di eventuali attività di controllo.

La fattura, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’art. 34, comma 6 , del D.P.R. n. 622/1972 (il quale rinvia al successivo art. 39 del medesimo Decreto IVA).

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Beni strumentali