Disciplina dei controlli nelle S.r.l.
L’art. 2477 del c.c. disciplina i controlli nelle S.r.l. In particolare, questa disposizione normativa è stata modificata con l’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che ha provveduto a variare, in diminuzione, i limiti dimensionali delle imprese tenute alla nomina dell’organo di controllo.
Pertanto, secondo l’attuale formulazione, l’art. 2477, ai commi 2 e 3 c.c., prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia necessaria quando:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
-
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (ULA).
Bisogna tenere in considerazione che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei predetti limiti.
Pertanto, al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 2477 c.c. la S.r.l. coinvolta potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:
- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);
oppure
- nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore o società di revisione per la revisione legale dei conti;
oppure
- nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti.
Queste opzioni sembrano desumibili dalla dottrina maggioritaria e dalla circolare n. 3/2012 di Assonime ma non trovano un riscontro unanime. Per esempio, secondo il Comitato Triveneto dei notai, sarà necessaria la nomina sia dell’organo di controllo che del revisore; quindi, la scelta di nomina non sarà alternativa ma concorrente.
Termini per adempiere
Il termine entro cui adempiere l’obbligo di nomina è stato oggetto di successivi differimenti, risultando ad oggi fissato - per effetto dell’ultima modifica ad opera dell'art. 1-bis, comma 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 - alla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022.
Al fine di accertare se ricorre o meno l’obbligo di nominare l’organo di controllo (o revisore legale), i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento, ovvero sui quali verificare l’eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dall’art. 2477 c.c. diventano il 2021 e il 2022.
Il riferimento letterale contenuto nella norma alla “data di approvazione del bilancio” consente di individuare il termine ultimo per l’adempimento nella data in cui si tiene l’assemblea di approvazione del bilancio, anche se riunitasi in seconda convocazione.
Casi problematici
Il riferimento al “bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022” solleva, invece, un dubbio interpretativo riguardo le società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare. Per queste ultime il 2022 è un anno a cavallo di due esercizi diversi, il 2021-2022 ed il 2022-2023.
Poiché la norma richiede la nomina dell’organo di controllo con l’approvazione del bilancio 2022, si ritiene preferibile, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, provvedere alla nomina in occasione dell’approvazione del bilancio 2021-2022 senza rinviare all’anno successivo.
Diversamente, la nomina avverrebbe con l’approvazione del bilancio 2022-2023 che, a seconda del termine del relativo esercizio, potrebbe anche avvenire nel gennaio 2024. In questa prospettiva, il disallineamento rispetto al momento in cui le altre società procederebbero alla nomina dell’organo di controllo, sarebbe eccessivo.
Inoltre, i bilanci 2021 e 2022, in molti casi, potrebbero avere un attivo patrimoniale maggiorato derivante dalla rivalutazione dei beni d’impresa derivante dall’art. 110 del D.L. n. 104/2020 convertito. Questa possibilità concessa dal legislatore, da un lato, ha permesso indubbiamente di far emergere plusvalori latenti afferenti agli asset societari rafforzando la patrimonializzazione delle imprese ma, dall’altro, il conseguente aumento dell’attivo patrimoniale derivante dalla rivalutazione ha esposto un numero maggiore di imprese al rischio di superare i parametri quantitativi contenuti nell’art. 2477 del c.c. con il conseguente obbligo di nomina del revisore.
Mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore
Da ultimo occorre rilevare che, nella pratica operativa non è difficile imbattersi in società a responsabilità limitata che, per ragioni economiche legate ad un risparmio di costi oppure per ragioni operative legate ad evitare intralci a gestioni poco formali o irregolari, non abbiano ancora provveduto alla nomina.
A tal proposito risulta operativamente interessante precisare che, sulla base del nuovo dettato normativo, in caso di inerzia da parte dell’assemblea, il Tribunale possa provvedere in via sostitutiva alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, non solo su proposta di qualsiasi interessato, ma anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese.
Pertanto, anche nel caso in cui l’assemblea dei soci, pur regolarmente convocata, non provveda alla deliberazione della nomina dell’organo di controllo o del revisore, anche in caso di impossibilità nel reperire sindaci o revisori disponibili ad assumere l’incarico, si ritiene che gli amministratori debbano ricorrere a ulteriori e nuove convocazioni fino a quando l’assemblea non provveda alla nomina.
Se, a seguito di plurime convocazioni, l’organo amministrativo prende atto che l’assemblea non intenda provvedere alla nomina, dovrà fare comunicazione al Tribunale che dovrà provvedere alla nomina.
Inoltre, la mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore può avere delle conseguenze sugli atti di società. In tal senso si richiama la massima I.D.10 del 2011 del Comitato Triveneto dei Notai, a tutt’oggi valida, la quale ha rilevato come in assenza di nomina di un organo di controllo obbligatorio ai sensi dell’art. 2477 c.c., “non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo”: tra queste, ovviamente, vi rientra anche la delibera di approvazione del bilancio.
Riferimenti normativi:
Nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.: disciplina e termini
di Marco Baldin | 15 Febbraio 2023
Il Codice della crisi d’Impresa prima, ed il Decreto “Sblocca Cantieri” poi, sono intervenuti sui casi nei quali la società a responsabilità limitata è tenuta alla nomina di un organo di controllo. Considerati i nuovi parametri imposti dall’art. 2477 del codice civile e alle successive proroghe subite dalla normativa, sono emersi parecchi profili di criticità che si vogliono analizzare nel presente contributo.
Disciplina dei controlli nelle S.r.l.
L’art. 2477 del c.c. disciplina i controlli nelle S.r.l. In particolare, questa disposizione normativa è stata modificata con l’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che ha provveduto a variare, in diminuzione, i limiti dimensionali delle imprese tenute alla nomina dell’organo di controllo.
Pertanto, secondo l’attuale formulazione, l’art. 2477, ai commi 2 e 3 c.c., prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia necessaria quando:
Bisogna tenere in considerazione che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei predetti limiti.
Pertanto, al ricorrere dei presupposti indicati dall’art. 2477 c.c. la S.r.l. coinvolta potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:
oppure
oppure
Queste opzioni sembrano desumibili dalla dottrina maggioritaria e dalla circolare n. 3/2012 di Assonime ma non trovano un riscontro unanime. Per esempio, secondo il Comitato Triveneto dei notai, sarà necessaria la nomina sia dell’organo di controllo che del revisore; quindi, la scelta di nomina non sarà alternativa ma concorrente.
Termini per adempiere
Il termine entro cui adempiere l’obbligo di nomina è stato oggetto di successivi differimenti, risultando ad oggi fissato - per effetto dell’ultima modifica ad opera dell'art. 1-bis, comma 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 - alla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022.
Al fine di accertare se ricorre o meno l’obbligo di nominare l’organo di controllo (o revisore legale), i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento, ovvero sui quali verificare l’eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dall’art. 2477 c.c. diventano il 2021 e il 2022.
Il riferimento letterale contenuto nella norma alla “data di approvazione del bilancio” consente di individuare il termine ultimo per l’adempimento nella data in cui si tiene l’assemblea di approvazione del bilancio, anche se riunitasi in seconda convocazione.
Casi problematici
Il riferimento al “bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022” solleva, invece, un dubbio interpretativo riguardo le società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare. Per queste ultime il 2022 è un anno a cavallo di due esercizi diversi, il 2021-2022 ed il 2022-2023.
Poiché la norma richiede la nomina dell’organo di controllo con l’approvazione del bilancio 2022, si ritiene preferibile, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, provvedere alla nomina in occasione dell’approvazione del bilancio 2021-2022 senza rinviare all’anno successivo.
Diversamente, la nomina avverrebbe con l’approvazione del bilancio 2022-2023 che, a seconda del termine del relativo esercizio, potrebbe anche avvenire nel gennaio 2024. In questa prospettiva, il disallineamento rispetto al momento in cui le altre società procederebbero alla nomina dell’organo di controllo, sarebbe eccessivo.
Inoltre, i bilanci 2021 e 2022, in molti casi, potrebbero avere un attivo patrimoniale maggiorato derivante dalla rivalutazione dei beni d’impresa derivante dall’art. 110 del D.L. n. 104/2020 convertito. Questa possibilità concessa dal legislatore, da un lato, ha permesso indubbiamente di far emergere plusvalori latenti afferenti agli asset societari rafforzando la patrimonializzazione delle imprese ma, dall’altro, il conseguente aumento dell’attivo patrimoniale derivante dalla rivalutazione ha esposto un numero maggiore di imprese al rischio di superare i parametri quantitativi contenuti nell’art. 2477 del c.c. con il conseguente obbligo di nomina del revisore.
Mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore
Da ultimo occorre rilevare che, nella pratica operativa non è difficile imbattersi in società a responsabilità limitata che, per ragioni economiche legate ad un risparmio di costi oppure per ragioni operative legate ad evitare intralci a gestioni poco formali o irregolari, non abbiano ancora provveduto alla nomina.
A tal proposito risulta operativamente interessante precisare che, sulla base del nuovo dettato normativo, in caso di inerzia da parte dell’assemblea, il Tribunale possa provvedere in via sostitutiva alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, non solo su proposta di qualsiasi interessato, ma anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese.
Pertanto, anche nel caso in cui l’assemblea dei soci, pur regolarmente convocata, non provveda alla deliberazione della nomina dell’organo di controllo o del revisore, anche in caso di impossibilità nel reperire sindaci o revisori disponibili ad assumere l’incarico, si ritiene che gli amministratori debbano ricorrere a ulteriori e nuove convocazioni fino a quando l’assemblea non provveda alla nomina.
Se, a seguito di plurime convocazioni, l’organo amministrativo prende atto che l’assemblea non intenda provvedere alla nomina, dovrà fare comunicazione al Tribunale che dovrà provvedere alla nomina.
Inoltre, la mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore può avere delle conseguenze sugli atti di società. In tal senso si richiama la massima I.D.10 del 2011 del Comitato Triveneto dei Notai, a tutt’oggi valida, la quale ha rilevato come in assenza di nomina di un organo di controllo obbligatorio ai sensi dell’art. 2477 c.c., “non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo”: tra queste, ovviamente, vi rientra anche la delibera di approvazione del bilancio.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:RevisoriOrgani di controlloSRL
Quali sono i limiti dimensionali delle imprese che necessitano della nomina dell'organo di controllo o del revisore secondo l'attuale formulazione dell'art. 2477 del c.c.?
I limiti dimensionali sono: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Quando cessa l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore?
L'obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è stato superato alcuno dei predetti limiti.
Quali opzioni ha a disposizione una S.r.l. qualora ricorrano i presupposti indicati dall'art. 2477 c.c.?
La S.r.l. coinvolta potrà scegliere tra nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, cui affidare anche la revisione legale dei conti; oppure nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore o società di revisione per la revisione legale dei conti; oppure nominare un revisore o una società di revisione per la revisione legale dei conti.
Qual è il termine entro cui adempiere l’obbligo di nomina secondo l'ultima modifica operata dall'art. 1-bis, comma 1, D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147?
Il termine entro cui adempiere l’obbligo di nomina è alla data di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022.
Quali conseguenze può avere la mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore sulla società?
La mancata nomina dell’organo di controllo o del revisore può comportare l'impossibilità di adottare con piena efficacia alcune delibere, come ad esempio la delibera di approvazione del bilancio.