Commento
BILANCIO

Interpretativo OIC n. 11: aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli

di Gianluca Dan | 24 Febbraio 2023
Interpretativo OIC n. 11: aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli

Il Consiglio di Gestione dell’OIC ha approvato il 14 febbraio in via definitiva il Documento Interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.

Premessa

L’OIC ha pubblicato la versione definitiva del Documento Interpretativo 11 confermando sostanzialmente i contenuti della bozza posta in consultazione lo scorso 2 novembre 2022.

Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’art. 45 comma 3-octies, 3-novies e 3-decies del D.L. n. 73/2022 convertito con Legge 4 agosto 2022 n. 122 (c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali 2022”).

Le norme citate consentono di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del c.c. per i titoli iscritti nell’attivo circolante e ha carattere transitorio come le precedenti edizioni della normativa.

In particolare, il punto 9 dell’art. 2426 del c.c. stabilisce che:

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Pertanto i titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo (eventualmente costo ammortizzato per coloro che lo applicano) e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Tale regola può essere ora derogata in applicazione delle norme del Decreto “Semplificazioni fiscali 2022”, mantenendo l’iscrizione originaria, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, sempre che la riduzione di valore abbia carattere transitorio (non sia pertanto una perdita di valore durevole).

Rappresenta pertanto una deroga alle norme di valutazione del Codice civile i cui impatti devono essere attentamente valutati in sede di redazione del bilancio d’esercizio dei soggetti OIC adopter.

Riferimenti normativi

Il comma 3-octies dell’art. 45 del D.L. n. 73/2022 prevede che:

Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L’applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Continua il comma 3-decies dell’art. 45 del D.L. n. 73/2022 stabilendo che:

Le imprese indicate, al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale e, per le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi”.

Titoli oggetto di (non) svalutazione

Sono oggetto della possibile deroga i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale valutati ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9, del Codice civile al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

I principi contabili di riferimento sono ravvisabili nei:

  • Principio OIC 20 “Titoli di debito” e
  • Principio OIC 21 “Partecipazioni”.

Non rientrano invece nel regime derogatorio gli strumenti finanziari derivati (OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”) che devono essere valutati al fair value ai sensi del punto 11-bis dell’art. 2426 del Codice civile e i titoli oggetto di copertura del fair value o i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC 32.

Non è concesso, invece, il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assuma carattere durevole. La verifica dovrà essere effettuata alla data di chiusura dell’esercizio tenendo comunque in considerazione i fatti che intervengono dopo tale data ma prima della redazione del bilancio. È il caso, ad esempio, della rilevazione delle perdite conseguenti alla vendita dei titoli sul mercato dopo la chiusura dell’esercizio.

Il Documento interpretativo 11 riporta il seguente esempio:

Si ipotizzi un titolo iscritto per 100 euro nel bilancio al 31 dicembre 2021, il cui valore di mercato al 31 dicembre 2022 è 70 euro, che viene venduto per 70 euro a febbraio 2023 prima della formazione del bilancio. Al 31 dicembre 2022 la perdita di 30 euro è considerata durevole in quanto è confermata dalla vendita di febbraio 2023. Pertanto, al 31 dicembre 2022 il titolo è iscritto a 70 euro.
Si ipotizzi invece il caso in cui il titolo viene venduto per 80 euro a febbraio 2023 prima della formazione del bilancio. Al 31 dicembre 2022 la perdita di 30 euro è considerata durevole solo per 20 euro in quanto la vendita avvenuta per 80 euro dimostra che la perdita per 10 euro non ha carattere durevole. Pertanto, al 31 dicembre 2022 il titolo è iscritto ad 80 euro.
Nel caso in cui la vendita di febbraio 2023 avvenisse a 60 euro la perdita da rilevare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 sarebbe pari a 30 euro in quanto l’ulteriore perdita di 10 euro è di competenza dell’esercizio successivo.

Periodo di riferimento

La deroga alla svalutazione dei titoli si applica ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (bilancio 2021 per i soggetti “solari”) e ai titoli acquistati nell’esercizio in corso alla data del 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022).

La norma non prevede specifici riferimenti per individuare i titoli oggetto di valutazione e pertanto può essere applicata a tutti i titoli non immobilizzati presenti nel bilancio o ad alcuni specifici titoli, anche se emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa (es. titoli con diverso ISIN di uno stesso emittente).

La scelta dei titoli ai quali applicare la deroga dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata nella nota integrativa così da consentire al lettore del bilancio di comprendere le modalità di applicazione della deroga.

Qualora la perdita sia di carattere durevole e si manifesti solo dopo la chiusura dell’esercizio, si dovrà tener conto delle disposizioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. Pertanto, l’emersione della perdita tra il 31 dicembre e la data di redazione del progetto di bilancio obbliga il redattore del bilancio a tenerla in debita considerazione adeguando (svalutando) i titoli non immobilizzati.

L’interpretativo n. 11 esplicitamente prevede che la società che esercita la facoltà di non svalutare i titoli “destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge) e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale”.

Qualora l’utile dell’esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile, la società dovrà destinare a tal fine gli utili degli esercizi successivi creando in altri termini un vincolo sui risultati degli esercizi successivi.

Nota integrativa, informazioni sulla deroga alla svalutazione dei titoli

Come tutte le deroghe anche quella relativa alla valutazione dei titoli deve essere adeguatamente motivata in nota integrativa per consentire al lettore di bilancio di comprendere i relativi effetti.

In particolare, fermo restando l’informativa da riportare in nota integrativa ai sensi dell’OIC 20 “Titoli di debito”, dell’OIC 21 “Partecipazioni” e dell’OIC 28 “Patrimonio Netto”, le società che si avvalgono della deroga prevista dal D.L. n. 73/2022 devono fornire specifiche informazioni circa:

  • le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga e
  • la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea (non durevole).

Riferimenti normativi:

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