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AGEVOLAZIONE

Crediti d’imposta imprese non energivore: calcolo semplificato e responsabilità

di Andrea Amantea | 12 Dicembre 2022
Crediti d’imposta imprese non energivore: calcolo semplificato e responsabilità

I crediti d’imposta contro il caro energia, consumi energia e gas terzo e quarto trimestre, spettano: alle imprese non energivore, solo se il prezzo della stessa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019; alle imprese non gasivore, solo se il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Detto, ciò, le imprese che non hanno cambiato fornitore ricevono il prospetto di calcolo del credito d’imposta, ossia l’indicazione del credito d’imposta spettante, dal fornitore del servizio godendo dunque di semplificazioni ai fini del calcolo del bonus. Nella circolare n. 36/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha meglio chiarito le responsabilità connesse al calcolo semplificato, facendo delle precisazioni molto importanti.

I crediti d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore

Anche le imprese non energivore e non gasivore possono sfruttare i crediti d’imposta contro il caro energia.

Con il D.L. n. 144/2022, Decreto “Aiuti-ter”, è stata ampliata la platea delle imprese che rientrano nelle c.d. “imprese non energivore”.

Ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 144/2022, il credito d’imposta sulla componente energetica è stato esteso alle imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW; precedentemente, il limite era fissato a 16,5 kW.

Di conseguenza, anche le attività più piccole possono beneficiare del credito d’imposta.

Ciò vale sia per i consumi di ottobre e novembre 2022, sia per quelli di dicembre 2022, dopo che il D.L. n. 176/2022, Decreto “Aiuti-quater”, ha prorogato i bonus anche per quest'ultimo mese.

Nella bozza della Legge di Bilancio 2023 i crediti vengono ulteriormente prorogati e rafforzati.

A ogni modo, prima di addentrarci sul “calcolo semplificato” del credito d’imposta e sulle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E/2022, pare utile richiamare i vari crediti d’imposta contro il caro energia riconosciuti a valere sui consumi di gas ed energia elettrica per l’anno 2022, terzo e quarto trimestre.

Crediti d’imposta contro il caro energia 3° e 4° trimestre

Agevolazione

% agevolazione

Termine di utilizzo

Codici tributo da utilizzare

Termine comunicazione cessione

Cedente

Cessionario

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115.

25%

30 giugno 2023

6968

7728

21 giugno 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (Risoluzione n. 49 del 16 settembre 2022).

25%

6969

7729

Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 3, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115.

15%

6970

7730

Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 4, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115.

25%

6971

7731

Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144.

40%

6983

Non ancora approvati

Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 2, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144.

40%

6984

Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 3, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144.

30%

6985

Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 4, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144

40%

6986

Crediti d’imposta consumi gas ed energia elettrica (dicembre), art. 1, D.L. n. 176/2022.

Consumi gas

40%

Non ancora approvati

Consumi energia

40% energivore

30%
non energivore

Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E/2022.

Imprese non energivore. Calcolo semplificato dei crediti d’imposta contro il caro energia

I crediti d’imposta contro il caro energia, consumi energia terzo e quarto trimestre, spettano alle imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW; solo se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Dunque, ai fini della verifica dell’incremento del prezzo della componente energetica riferita al terzo trimestre 2022 rispetto al terzo trimestre 2019, è necessario porre a confronto due dati storici: il prezzo medio del terzo trimestre 2022 con il prezzo medio del terzo trimestre 2019.

Sui consumi di gas invece, il credito d’imposta spetta se “il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

Detto ciò, così come previsto per i consumi dei primi due trimestri 2022 (vedi art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2022, Decreto “Aiuti”), anche per i consumi del terzo e quarto trimestre, vale quanto di seguito riportato (art. 6, comma 5, del Decreto “Aiuti-bis”, art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-ter” nonché art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-quater”).

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
(D.L. 23 settembre 2022 n. 144, art. 1, comma 5)

I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del D.L. “Aiuti” (e successivi) anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (vedi Comunicato stampa ARERA 7 ottobre 2022).

Dunque, le imprese che non hanno cambiato fornitore ricevono il prospetto di calcolo del credito d’imposta ossia l’indicazione del credito d’imposta spettante, dal fornitore del servizio godendo dunque di semplificazioni ai fini del calcolo dei bonus spettanti.

Con la Delibera Arera n. 474 (vedi anche Delibera n. 373/2022) è stato previsto che entro il 30 novembre 2022 (termine non perentorio) le imprese non energivore e non gasivore potevano ricevere, qualora abbiano presentato opportuna richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con il calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.

Si veda a tal proposito il nostro approfondimento “Crediti d’imposta energetici: comunicazione dal fornitore entro il 30 novembre”.

Detto ciò, proprio sulle modalità di calcolo semplificato, con la circolare n. 36/E/2022, l’Agenzia delle Entrate, ha rilasciato alcuni importanti chiarimenti.

Chiarimenti calcolo semplificato - Circolare n. 36/E/2022

Calcolo semplificato-responsabilità

Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Immobile locato, utenze intestate al locatore con riaddebito analitico

In mancanza di voltura dell’utenza da parte del conduttore del relativo immobile, l’assenza di coincidenza tra titolarità dell’utenza e spettanza del credito d’imposta non consente al beneficiario del credito di fruire della possibilità di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato.

Presenza di più punti prelievo POD/riconsegna PDR

Qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo dell’energia elettrica ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati dal fornitore, questi ultimi non sono sufficienti a determinare la sussistenza del requisito richiesto per accedere al credito d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica, ciò in quanto la spettanza del credito è calcolata tenendo conto di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa. È, pertanto, necessario per l’impresa effettuare un nuovo calcolo che tenga conto anche degli ulteriori punti di prelievo.

Qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di riconsegna del gas naturale, ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, questi possono essere considerati ai fini della quantificazione del credito d’imposta spettante.

Nei fatti, le modalità di calcolo semplificato dei crediti d’imposta spettanti alle imprese non energivore e non gasivore non permettono di superare, in nessun caso, le responsabilità riconducibili alle stesse imprese in caso di illegittima spettanza dei bonus.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Calore-energia

Questo documento fa parte del FocusAiuti-ter e quater