I crediti d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore
Anche le imprese non energivore e non gasivore possono sfruttare i crediti d’imposta contro il caro energia.
Con il D.L. n. 144/2022, Decreto “Aiuti-ter”, è stata ampliata la platea delle imprese che rientrano nelle c.d. “imprese non energivore”.
Ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 144/2022, il credito d’imposta sulla componente energetica è stato esteso alle imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW; precedentemente, il limite era fissato a 16,5 kW.
Di conseguenza, anche le attività più piccole possono beneficiare del credito d’imposta.
Ciò vale sia per i consumi di ottobre e novembre 2022, sia per quelli di dicembre 2022, dopo che il D.L. n. 176/2022, Decreto “Aiuti-quater”, ha prorogato i bonus anche per quest'ultimo mese.
Nella bozza della Legge di Bilancio 2023 i crediti vengono ulteriormente prorogati e rafforzati.
A ogni modo, prima di addentrarci sul “calcolo semplificato” del credito d’imposta e sulle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E/2022, pare utile richiamare i vari crediti d’imposta contro il caro energia riconosciuti a valere sui consumi di gas ed energia elettrica per l’anno 2022, terzo e quarto trimestre.
Crediti d’imposta contro il caro energia 3° e 4° trimestre
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Agevolazione
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% agevolazione
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Termine di utilizzo
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Codici tributo da utilizzare
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Termine comunicazione cessione
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Cedente
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Cessionario
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Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115.
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25%
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30 giugno 2023
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6968
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7728
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21 giugno 2023
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Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (Risoluzione n. 49 del 16 settembre 2022).
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25%
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6969
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7729
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Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 3, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115.
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15%
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6970
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7730
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Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 4, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115.
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25%
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6971
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7731
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Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144.
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40%
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6983
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Non ancora approvati
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Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 2, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144.
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40%
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6984
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Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 3, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144.
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30%
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6985
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Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 4, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144
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40%
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6986
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Crediti d’imposta consumi gas ed energia elettrica (dicembre), art. 1, D.L. n. 176/2022.
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Consumi gas
40%
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Non ancora approvati
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Consumi energia
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40% energivore
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30% non energivore
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Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E/2022.
Imprese non energivore. Calcolo semplificato dei crediti d’imposta contro il caro energia
I crediti d’imposta contro il caro energia, consumi energia terzo e quarto trimestre, spettano alle imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW; solo se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Dunque, ai fini della verifica dell’incremento del prezzo della componente energetica riferita al terzo trimestre 2022 rispetto al terzo trimestre 2019, è necessario porre a confronto due dati storici: il prezzo medio del terzo trimestre 2022 con il prezzo medio del terzo trimestre 2019.
Sui consumi di gas invece, il credito d’imposta spetta se “il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.
Detto ciò, così come previsto per i consumi dei primi due trimestri 2022 (vedi art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2022, Decreto “Aiuti”), anche per i consumi del terzo e quarto trimestre, vale quanto di seguito riportato (art. 6, comma 5, del Decreto “Aiuti-bis”, art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-ter” nonché art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-quater”).
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
(D.L. 23 settembre 2022 n. 144, art. 1, comma 5)
I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del D.L. “Aiuti” (e successivi) anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (vedi Comunicato stampa ARERA 7 ottobre 2022).
Dunque, le imprese che non hanno cambiato fornitore ricevono il prospetto di calcolo del credito d’imposta ossia l’indicazione del credito d’imposta spettante, dal fornitore del servizio godendo dunque di semplificazioni ai fini del calcolo dei bonus spettanti.
Con la Delibera Arera n. 474 (vedi anche Delibera n. 373/2022) è stato previsto che entro il 30 novembre 2022 (termine non perentorio) le imprese non energivore e non gasivore potevano ricevere, qualora abbiano presentato opportuna richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con il calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.
Si veda a tal proposito il nostro approfondimento “Crediti d’imposta energetici: comunicazione dal fornitore entro il 30 novembre”.
Detto ciò, proprio sulle modalità di calcolo semplificato, con la circolare n. 36/E/2022, l’Agenzia delle Entrate, ha rilasciato alcuni importanti chiarimenti.
Chiarimenti calcolo semplificato - Circolare n. 36/E/2022
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Calcolo semplificato-responsabilità
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Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.
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Immobile locato, utenze intestate al locatore con riaddebito analitico
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In mancanza di voltura dell’utenza da parte del conduttore del relativo immobile, l’assenza di coincidenza tra titolarità dell’utenza e spettanza del credito d’imposta non consente al beneficiario del credito di fruire della possibilità di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato.
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Presenza di più punti prelievo POD/riconsegna PDR
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Qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo dell’energia elettrica ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati dal fornitore, questi ultimi non sono sufficienti a determinare la sussistenza del requisito richiesto per accedere al credito d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica, ciò in quanto la spettanza del credito è calcolata tenendo conto di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa. È, pertanto, necessario per l’impresa effettuare un nuovo calcolo che tenga conto anche degli ulteriori punti di prelievo.
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Qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di riconsegna del gas naturale, ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, questi possono essere considerati ai fini della quantificazione del credito d’imposta spettante.
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Nei fatti, le modalità di calcolo semplificato dei crediti d’imposta spettanti alle imprese non energivore e non gasivore non permettono di superare, in nessun caso, le responsabilità riconducibili alle stesse imprese in caso di illegittima spettanza dei bonus.
Riferimenti normativi:
- D.L. 18 novembre 2022, n. 176, art. 1;
- D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, art. 1:
- D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, art. 6;
- Agenzia delle Entrate, circolare 29 novembre 2022, n. 36/E;
- Agenzia delle Entrate, Ris. 30 settembre 2022, n. 54/E.
Crediti d’imposta imprese non energivore: calcolo semplificato e responsabilità
di Andrea Amantea | 12 Dicembre 2022
I crediti d’imposta contro il caro energia, consumi energia e gas terzo e quarto trimestre, spettano: alle imprese non energivore, solo se il prezzo della stessa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019; alle imprese non gasivore, solo se il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Detto, ciò, le imprese che non hanno cambiato fornitore ricevono il prospetto di calcolo del credito d’imposta, ossia l’indicazione del credito d’imposta spettante, dal fornitore del servizio godendo dunque di semplificazioni ai fini del calcolo del bonus. Nella circolare n. 36/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha meglio chiarito le responsabilità connesse al calcolo semplificato, facendo delle precisazioni molto importanti.
I crediti d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore
Anche le imprese non energivore e non gasivore possono sfruttare i crediti d’imposta contro il caro energia.
Con il D.L. n. 144/2022, Decreto “Aiuti-ter”, è stata ampliata la platea delle imprese che rientrano nelle c.d. “imprese non energivore”.
Ex art. 1, comma 3, del D.L. n. 144/2022, il credito d’imposta sulla componente energetica è stato esteso alle imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW; precedentemente, il limite era fissato a 16,5 kW.
Di conseguenza, anche le attività più piccole possono beneficiare del credito d’imposta.
Ciò vale sia per i consumi di ottobre e novembre 2022, sia per quelli di dicembre 2022, dopo che il D.L. n. 176/2022, Decreto “Aiuti-quater”, ha prorogato i bonus anche per quest'ultimo mese.
Nella bozza della Legge di Bilancio 2023 i crediti vengono ulteriormente prorogati e rafforzati.
A ogni modo, prima di addentrarci sul “calcolo semplificato” del credito d’imposta e sulle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E/2022, pare utile richiamare i vari crediti d’imposta contro il caro energia riconosciuti a valere sui consumi di gas ed energia elettrica per l’anno 2022, terzo e quarto trimestre.
Crediti d’imposta contro il caro energia 3° e 4° trimestre
Agevolazione
% agevolazione
Termine di utilizzo
Codici tributo da utilizzare
Termine comunicazione cessione
Cedente
Cessionario
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115.
25%
30 giugno 2023
6968
7728
21 giugno 2023
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 2, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (Risoluzione n. 49 del 16 settembre 2022).
25%
6969
7729
Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 3, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115.
15%
6970
7730
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (3° trimestre 2022) - art. 6, comma 4, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115.
25%
6971
7731
Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144.
40%
6983
Non ancora approvati
Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 2, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144.
40%
6984
Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 3, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144.
30%
6985
Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, comma 4, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144
40%
6986
Crediti d’imposta consumi gas ed energia elettrica (dicembre), art. 1, D.L. n. 176/2022.
Consumi gas
40%
Non ancora approvati
Consumi energia
40% energivore
30%
non energivore
Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E/2022.
Imprese non energivore. Calcolo semplificato dei crediti d’imposta contro il caro energia
I crediti d’imposta contro il caro energia, consumi energia terzo e quarto trimestre, spettano alle imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW; solo se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Dunque, ai fini della verifica dell’incremento del prezzo della componente energetica riferita al terzo trimestre 2022 rispetto al terzo trimestre 2019, è necessario porre a confronto due dati storici: il prezzo medio del terzo trimestre 2022 con il prezzo medio del terzo trimestre 2019.
Sui consumi di gas invece, il credito d’imposta spetta se “il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.
Detto ciò, così come previsto per i consumi dei primi due trimestri 2022 (vedi art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2022, Decreto “Aiuti”), anche per i consumi del terzo e quarto trimestre, vale quanto di seguito riportato (art. 6, comma 5, del Decreto “Aiuti-bis”, art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-ter” nonché art. 1, comma 5, del Decreto “Aiuti-quater”).
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
(D.L. 23 settembre 2022 n. 144, art. 1, comma 5)
I venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del D.L. “Aiuti” (e successivi) anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (vedi Comunicato stampa ARERA 7 ottobre 2022).
Dunque, le imprese che non hanno cambiato fornitore ricevono il prospetto di calcolo del credito d’imposta ossia l’indicazione del credito d’imposta spettante, dal fornitore del servizio godendo dunque di semplificazioni ai fini del calcolo dei bonus spettanti.
Con la Delibera Arera n. 474 (vedi anche Delibera n. 373/2022) è stato previsto che entro il 30 novembre 2022 (termine non perentorio) le imprese non energivore e non gasivore potevano ricevere, qualora abbiano presentato opportuna richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con il calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.
Si veda a tal proposito il nostro approfondimento “Crediti d’imposta energetici: comunicazione dal fornitore entro il 30 novembre”.
Detto ciò, proprio sulle modalità di calcolo semplificato, con la circolare n. 36/E/2022, l’Agenzia delle Entrate, ha rilasciato alcuni importanti chiarimenti.
Chiarimenti calcolo semplificato - Circolare n. 36/E/2022
Calcolo semplificato-responsabilità
Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, “fruitore” del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.
Immobile locato, utenze intestate al locatore con riaddebito analitico
In mancanza di voltura dell’utenza da parte del conduttore del relativo immobile, l’assenza di coincidenza tra titolarità dell’utenza e spettanza del credito d’imposta non consente al beneficiario del credito di fruire della possibilità di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato.
Presenza di più punti prelievo POD/riconsegna PDR
Qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo dell’energia elettrica ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati dal fornitore, questi ultimi non sono sufficienti a determinare la sussistenza del requisito richiesto per accedere al credito d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica, ciò in quanto la spettanza del credito è calcolata tenendo conto di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa. È, pertanto, necessario per l’impresa effettuare un nuovo calcolo che tenga conto anche degli ulteriori punti di prelievo.
Qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di riconsegna del gas naturale, ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, questi possono essere considerati ai fini della quantificazione del credito d’imposta spettante.
Nei fatti, le modalità di calcolo semplificato dei crediti d’imposta spettanti alle imprese non energivore e non gasivore non permettono di superare, in nessun caso, le responsabilità riconducibili alle stesse imprese in caso di illegittima spettanza dei bonus.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Calore-energia
Questo documento fa parte del FocusAiuti-ter e quater
Quali sono le imprese che possono sfruttare i crediti d’imposta contro il caro energia?
Anche le imprese non energivore e non gasivore possono sfruttare i crediti d’imposta contro il caro energia.
Qual è il Decreto che ha ampliato la platea delle imprese non energivore?
Il D.L. n. 144/2022, Decreto “Aiuti-ter”, ha ampliato la platea delle imprese non energivore.
Quale era il limite della potenza per poter beneficiare del credito d’imposta sulla componente energetica prima delle modifiche?
Prima delle modifiche, il limite era fissato a 16,5 kW.
A quali consumi si applica il credito d’imposta secondo la bozza della Legge di Bilancio 2023?
I crediti si applicano sia per i consumi di ottobre e novembre 2022, sia per quelli di dicembre 2022.
Quali sono le percentuali di credito d’imposta a favore delle imprese non energivore e non gasivore per il terzo trimestre 2022?
Il credito d’imposta a favore delle imprese non energivore per il terzo trimestre 2022 è del 15% mentre il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore per lo stesso periodo non è specificato.