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AGEVOLAZIONE

Crediti d’imposta energetici: comunicazione dal fornitore entro il 30 novembre

di Marco Bomben | 22 Novembre 2022
Crediti d’imposta energetici: comunicazione dal fornitore entro il 30 novembre

L’ARERA ha recentemente emanato la delibera n. 474/2022 (in continuità con la delibera n. 373/2022) la quale prevede che entro il 30 novembre 2022 le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, qualora abbiano presentato opportuna richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con il calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022. La domanda al fornitore è una semplice opzione, non obbligatoria quindi, ma molto utile per semplificare il calcolo del credito d’imposta spettante.

Il funzionamento dei bonus energetici per il terzo trimestre

L’art. 6 del D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto “Aiuti-bis”) ha introdotto un credito d’imposta anche per il terzo trimestre del 2022, prevedendo:

  • che alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un credito d’imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • che alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

La misura agevolativa, si ricorda, è stata confermata ed ampliata anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 con il Decreto “Aiuti-ter” (D.L. n. 144/2022).

Condizioni di accesso e misura dell’agevolazione possono essere sintetizzate come di seguito:

Credito d’imposta per consumo di energia elettrica

Tipologia impresa

Condizione

Tax credit

Imprese energivore

Il prezzo della componente energetica, come definita dalle circolari n. 13/E/2022n. 25/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

25%

Altre imprese

15%

 

Credito d’imposta per consumo di gas naturale

Tipologia impresa

Condizione

Tax credit

Imprese gasivore

Il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

25%

Altre imprese

25%

La disciplina di riferimento del credito d’imposta in argomento prevede che venga utilizzato in compensazione mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31 marzo 2023 (e non entro il 31 dicembre 2022 come era inizialmente).

La comunicazione del fornitore di gas o energia

L’art. 6 comma 5 del D.L. n. 115/2022 (riprendendo, in sostanza, la medesima formulazione dell’art. 2 comma 3-bis del D.L. n. 50/2022) prevede uno specifico adempimento in capo al fornitore qualora l’impresa non gasivora o non energivora beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita o si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.

In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta è tenuto a inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
• il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
• l’ammontare del credito d’imposta spettante per il terzo trimestre 2022.

L’ARERA ha quindi emanato la delibera n. 474/2022 (in continuità con la delibera n. 373/2022) nella quale si afferma che, a seguito di apposita richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti disposti dall’art. 6 del Decreto “Aiuti-bis”:

  • il venditore che riforniva l’impresa sia nel secondo trimestre dell’anno 2019 che nel secondo e nel terzo trimestre dell’anno 2022,
  • è tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ovvero entro il 30 novembre 2022, una comunicazione riportante le seguenti informazioni:

IMPRESE NON ENERGIVORE

a)

Il prezzo medio della componente energetica nel secondo trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi).

b)

Il prezzo medio della componente energetica nel secondo trimestre 2019 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi).

c)

L’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b).

d)

Il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

e)

Se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:

  • superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 15% della spesa sostenuta dal cliente per l’acquisto della componente energetica relativa a consumi effettivi nel terzo trimestre dell’anno 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
  • inferiore al 30%, l’indicazione che per i soli punti di prelievo di cui alla lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta di cui al Decreto “Aiuti-bis” non è verificata.

f)

L’indicazione che qualora l’impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa (cfr. circolare 25/E/2022).

 

IMPRESE NON GASIVORE

a)

Conferma che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al secondo trimestre solare dell’anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell’anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%.

b)

Valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 25% della spesa sostenuta dal cliente per l’acquisto del gas - come definita dalla circolare 20/E/2022 - relativa al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel terzo trimestre solare dell’anno 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente.

c)

L’elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b).

d)

L’indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l’impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell’impresa.

Le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite di posta elettronica certificata (PEC), ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore (ad esempio raccomandata A/R).

Si noti che la richiesta al fornitore rappresenta una semplice opzione che, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente tuttavia di semplificare alle imprese il calcolo del bonus.

Appare fondamentale evidenziare, infine, che qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione di cui ai punti precedenti determinano l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della Legge n. 481/1995, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.

Riferimenti normativi:

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