Rateazione cartelle: le novità nel Decreto “Aiuti”
Grazie alle previsioni di cui all’art. 15-bis del D.L. n. 50/2022, post conversione in Legge (vedi Legge n. 91/2022), per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 mila a 120 mila euro la soglia per ottenere la dilazione fino a 72 rate senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.
La soglia di 120 mila euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione.
Per i carichi fino a 120.000 euro, imprese e contribuenti non dovranno presentare alcuna documentazione per giustificare la richiesta di rateazione.
Un intervento in tal senso si era già avuto con l’art. 13-decies, comma 3, del D.L. n. 137/2020.
Tale Decreto aveva disposto l’innalzamento da 60 mila a 100 mila euro della soglia per richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica. Il provvedimento è stato valido per le richieste di rateizzazione presentate tra il 30 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.
Tale misura, così come le novità di cui al Decreto “Aiuti”, riguardano i debiti contenuti in Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e monopoli, avvisi di addebito dell’INPS. Sugli avvisi, si deve trattare di carichi affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Nuove regole di rateazione cartelle esattoriali e avvisi nel D.L. “Aiuti”
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Tipologia di rateazione
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Documentazione situazione di difficoltà economica-ISEE
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Modulo da utilizzare
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Per importi fino a 120.000 euro max 72 rate
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No
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R1
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Oltre 120.000 euro max 72 rate
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SI
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R2
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Dilazione straordinaria fino a 120 rate
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SI
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R4
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Dilazione in proroga
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SI, ISEE oppure come da altra documentazione:
- cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all’ISEE;
- pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare;
- decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare o nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare;
- eventi provocati da forza maggiore o improvvise ed oggettive crisi di mercato;
- cessazione dell’attività della ditta individuale (risultante dal Registro Imprese).
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R1-R2-R4
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In considerazione delle novità introdotte dal Decreto “Aiuti” l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato la nuova modulistica per presentare richiesta di rateazione ordinaria, ossia:
- fino a 72 rate e
- per debiti fino a 120.000 euro.
Di conseguenza sono stati aggiornati anche i modelli per richiedere le altre tipologie di rateazione rispetto a quella ordinaria.
Fatta tale ricostruzione, veniamo alle misure ad hoc previste dal D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto “Aiuti”, in materia di decadenza dai piani di dilazione.
Regole di inadempienza dopo il Decreto “Aiuti”, criticità di coordinamento tra le varie norme
Con l’entrata in vigore della citata Legge di conversione del Decreto “Aiuti”, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati si configura in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste.
In caso di decadenza, il debito, come da richieste di rateazione presentate dal 16 luglio in avanti, non potrà essere nuovamente dilazionato.
La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Detto ciò, è importante ribadire che la novità sulla decadenza riguarda le richieste di rateazione presentate dal 16 luglio in avanti.
Da qui entrano in gioco le regole di decadenza ad hoc previste:
• per le rateazioni in essere prima della pandemia,
• per quelle richieste dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021 e
• per quelle richieste nel 2022, ossia fino al 15 luglio.
Bisogna prestare molta attenzione alla data in cui la rateazione è stata richiesta per evitare di cadere in un’inaspettata decadenza. È necessario coordinare le varie norme le cui disposizioni avranno effetto anche rispetto ai mesi a venire.
Infatti, le regole di decadenza dipenderanno dalla data in cui è stata presentata la richiesta di rateazione.
L’inadempienza e la decadenza dei piani di rateazione
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Rateazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti in zona rossa D.P.C.M. 1° marzo 2020)
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Mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive
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Art. 3, comma 1, D.L. n. 146/2021
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Rateazioni concesse dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021
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Mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive
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Art. 13-decies, comma 4 e 5, D.L. n. 137/2020
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Rateazioni dal 1° gennaio 2022
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Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive
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Art. 19 D.P.R. n. 602/1973
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Rateazioni dal 16 luglio 2022
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Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive
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Art. 15-bis del D.L. n. 50/2022, post conversione in Legge.
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Il Decreto “Aiuti” rivede anche le regole sull’eventuale ripresa delle dilazioni decadute.
In particolare, come in parte sopra anticipato, in caso di decadenza per inadempienza:
- per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
- per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022, i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.
Su tale ultimo punto, la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Riferimenti normativi:
- D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 13-decies;
- D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 3;
- D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, art. 15-bis.
Rateazione cartelle esattoriali: regole di inadempienza dopo il Decreto “Aiuti”
di Andrea Amantea | 27 Luglio 2022
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto “Aiuti”, post conversione in legge, sono cambiate le regole di rateazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi nonché le condizioni di decadenza dal piano di dilazione; infatti, passa da 5 a 8 il numero delle rate non pagate che comporta la decadenza del piano di dilazione. La novità riguarda le richieste di rateazione presentate dal 16 luglio in avanti (data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. “Aiuti”). Da qui entrano in gioco le regole di decadenza per le rateazioni in essere prima della pandemia, per quelle richieste dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021 e per quelle richieste nel 2022 ossia fino al 15 luglio. In considerazione delle novità introdotte dal Decreto “Aiuti”, sono stati pubblicati i nuovi modelli per richiedere la rateazione delle cartelle.
Rateazione cartelle: le novità nel Decreto “Aiuti”
Grazie alle previsioni di cui all’art. 15-bis del D.L. n. 50/2022, post conversione in Legge (vedi Legge n. 91/2022), per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 mila a 120 mila euro la soglia per ottenere la dilazione fino a 72 rate senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.
La soglia di 120 mila euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione.
Per i carichi fino a 120.000 euro, imprese e contribuenti non dovranno presentare alcuna documentazione per giustificare la richiesta di rateazione.
Un intervento in tal senso si era già avuto con l’art. 13-decies, comma 3, del D.L. n. 137/2020.
Tale Decreto aveva disposto l’innalzamento da 60 mila a 100 mila euro della soglia per richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica. Il provvedimento è stato valido per le richieste di rateizzazione presentate tra il 30 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.
Tale misura, così come le novità di cui al Decreto “Aiuti”, riguardano i debiti contenuti in Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e monopoli, avvisi di addebito dell’INPS. Sugli avvisi, si deve trattare di carichi affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Nuove regole di rateazione cartelle esattoriali e avvisi nel D.L. “Aiuti”
Tipologia di rateazione
Documentazione situazione di difficoltà economica-ISEE
Modulo da utilizzare
Per importi fino a 120.000 euro max 72 rate
No
R1
Oltre 120.000 euro max 72 rate
SI
R2
Dilazione straordinaria fino a 120 rate
SI
R4
Dilazione in proroga
SI, ISEE oppure come da altra documentazione:
R1-R2-R4
In considerazione delle novità introdotte dal Decreto “Aiuti” l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato la nuova modulistica per presentare richiesta di rateazione ordinaria, ossia:
Di conseguenza sono stati aggiornati anche i modelli per richiedere le altre tipologie di rateazione rispetto a quella ordinaria.
Fatta tale ricostruzione, veniamo alle misure ad hoc previste dal D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto “Aiuti”, in materia di decadenza dai piani di dilazione.
Regole di inadempienza dopo il Decreto “Aiuti”, criticità di coordinamento tra le varie norme
Con l’entrata in vigore della citata Legge di conversione del Decreto “Aiuti”, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati si configura in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste.
In caso di decadenza, il debito, come da richieste di rateazione presentate dal 16 luglio in avanti, non potrà essere nuovamente dilazionato.
La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Detto ciò, è importante ribadire che la novità sulla decadenza riguarda le richieste di rateazione presentate dal 16 luglio in avanti.
Da qui entrano in gioco le regole di decadenza ad hoc previste:
• per le rateazioni in essere prima della pandemia,
• per quelle richieste dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021 e
• per quelle richieste nel 2022, ossia fino al 15 luglio.
Bisogna prestare molta attenzione alla data in cui la rateazione è stata richiesta per evitare di cadere in un’inaspettata decadenza. È necessario coordinare le varie norme le cui disposizioni avranno effetto anche rispetto ai mesi a venire.
Infatti, le regole di decadenza dipenderanno dalla data in cui è stata presentata la richiesta di rateazione.
L’inadempienza e la decadenza dei piani di rateazione
Rateazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti in zona rossa D.P.C.M. 1° marzo 2020)
Mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive
Art. 3, comma 1, D.L. n. 146/2021
Rateazioni concesse dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021
Mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive
Art. 13-decies, comma 4 e 5, D.L. n. 137/2020
Rateazioni dal 1° gennaio 2022
Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive
Art. 19 D.P.R. n. 602/1973
Rateazioni dal 16 luglio 2022
Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive
Art. 15-bis del D.L. n. 50/2022, post conversione in Legge.
Il Decreto “Aiuti” rivede anche le regole sull’eventuale ripresa delle dilazioni decadute.
In particolare, come in parte sopra anticipato, in caso di decadenza per inadempienza:
Su tale ultimo punto, la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Riferimenti normativi:
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Quali sono le novità introdotte nel Decreto “Aiuti” riguardanti la rateizzazione delle cartelle?
Le novità introdotte riguardano l'aumento della soglia per ottenere la dilazione fino a 72 rate senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica, passando da 60 mila a 120 mila euro. Inoltre, non è più necessaria la presentazione di documentazione fino a 120.000 euro per imprese e contribuenti.
Quali sono le tipologie di rateazione e la relativa documentazione necessaria?
Le tipologie di rateazione sono: per importi fino a 120.000 euro (max 72 rate) senza documentazione, oltre 120.000 euro (max 72 rate) con documentazione e dilazione straordinaria fino a 120 rate con documentazione. La documentazione richiesta per la dilazione in proroga include varie situazioni di difficoltà economica.
Quali sono le regole di decadenza dei piani di rateizzazione a seguito del Decreto “Aiuti”?
Dopo l'entrata in vigore del Decreto “Aiuti”, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, si configura la decadenza in caso di mancato pagamento di 8 rate non consecutive, anziché 5 come previsto in precedenza.
Quali sono le regole di inadempienza e decadenza dei piani di rateazione in base alle date di richiesta?
Le regole di decadenza dipendono dalla data in cui è stata presentata la richiesta di rateazione. Ad esempio, per le rateazioni in essere prima della pandemia si applica il mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.
Cosa cambia per la ripresa delle dilazioni decadute a seguito del Decreto “Aiuti”?
Il Decreto