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Rateazione cartelle esattoriali: regole di inadempienza dopo il Decreto “Aiuti”

di Andrea Amantea | 27 Luglio 2022
Rateazione cartelle esattoriali: regole di inadempienza dopo il Decreto “Aiuti”

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto “Aiuti”, post conversione in legge, sono cambiate le regole di rateazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi nonché le condizioni di decadenza dal piano di dilazione; infatti, passa da 5 a 8 il numero delle rate non pagate che comporta la decadenza del piano di dilazione. La novità riguarda le richieste di rateazione presentate dal 16 luglio in avanti (data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. “Aiuti”). Da qui entrano in gioco le regole di decadenza per le rateazioni in essere prima della pandemia, per quelle richieste dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021 e per quelle richieste nel 2022 ossia fino al 15 luglio. In considerazione delle novità introdotte dal Decreto “Aiuti”, sono stati pubblicati i nuovi modelli per richiedere la rateazione delle cartelle.

Rateazione cartelle: le novità nel Decreto “Aiuti”

Grazie alle previsioni di cui all’art. 15-bis del D.L. n. 50/2022, post conversione in Legge (vedi Legge n. 91/2022), per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 mila a 120 mila euro la soglia per ottenere la dilazione fino a 72 rate senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.

La soglia di 120 mila euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione.

Per i carichi fino a 120.000 euro, imprese e contribuenti non dovranno presentare alcuna documentazione per giustificare la richiesta di rateazione.

Un intervento in tal senso si era già avuto con l’art. 13-decies, comma 3, del D.L. n. 137/2020.

Tale Decreto aveva disposto l’innalzamento da 60 mila a 100 mila euro della soglia per richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica. Il provvedimento è stato valido per le richieste di rateizzazione presentate tra il 30 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

Tale misura, così come le novità di cui al Decreto “Aiuti”, riguardano i debiti contenuti in Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e monopoli, avvisi di addebito dell’INPS. Sugli avvisi, si deve trattare di carichi affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nuove regole di rateazione cartelle esattoriali e avvisi nel D.L. “Aiuti”

Tipologia di rateazione

Documentazione situazione di difficoltà economica-ISEE

Modulo da utilizzare

Per importi fino a 120.000 euro max 72 rate

No

R1

Oltre 120.000 euro max 72 rate

SI

R2

Dilazione straordinaria fino a 120 rate

SI

R4

Dilazione in proroga

SI, ISEE oppure come da altra documentazione:

  • cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
  • contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all’ISEE;
  • pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare;
  • decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare o nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare;
  • eventi provocati da forza maggiore o improvvise ed oggettive crisi di mercato;
  • cessazione dell’attività della ditta individuale (risultante dal Registro Imprese).

R1-R2-R4

 

In considerazione delle novità introdotte dal Decreto “Aiuti” l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato la nuova modulistica per presentare richiesta di rateazione ordinaria, ossia:

  • fino a 72 rate e
  • per debiti fino a 120.000 euro.

Di conseguenza sono stati aggiornati anche i modelli per richiedere le altre tipologie di rateazione rispetto a quella ordinaria.

Fatta tale ricostruzione, veniamo alle misure ad hoc previste dal D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto “Aiuti”, in materia di decadenza dai piani di dilazione.

Regole di inadempienza dopo il Decreto “Aiuti”, criticità di coordinamento tra le varie norme

Con l’entrata in vigore della citata Legge di conversione del Decreto “Aiuti”, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati si configura in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste.

In caso di decadenza, il debito, come da richieste di rateazione presentate dal 16 luglio in avanti, non potrà essere nuovamente dilazionato.

La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Detto ciò, è importante ribadire che la novità sulla decadenza riguarda le richieste di rateazione presentate dal 16 luglio in avanti.
Da qui entrano in gioco le regole di decadenza ad hoc previste:
• per le rateazioni in essere prima della pandemia,
• per quelle richieste dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021 e
• per quelle richieste nel 2022, ossia fino al 15 luglio.

Bisogna prestare molta attenzione alla data in cui la rateazione è stata richiesta per evitare di cadere in un’inaspettata decadenza. È necessario coordinare le varie norme le cui disposizioni avranno effetto anche rispetto ai mesi a venire.

Infatti, le regole di decadenza dipenderanno dalla data in cui è stata presentata la richiesta di rateazione. 

L’inadempienza e la decadenza dei piani di rateazione

Rateazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti in zona rossa D.P.C.M. 1° marzo 2020)

Mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive

Art. 3, comma 1, D.L. n. 146/2021

Rateazioni concesse dopo l’8 marzo e fino al 31 dicembre 2021

Mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive

Art. 13-decies, comma 4 e 5, D.L. n. 137/2020

Rateazioni dal 1° gennaio 2022

Mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive

Art. 19 D.P.R. n. 602/1973

Rateazioni dal 16 luglio 2022

Mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive

Art. 15-bis del D.L. n. 50/2022, post conversione in Legge.

Il Decreto “Aiuti” rivede anche le regole sull’eventuale ripresa delle dilazioni decadute.

In particolare, come in parte sopra anticipato, in caso di decadenza per inadempienza:

  • per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
  • per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022, i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

Su tale ultimo punto, la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Riferimenti normativi:

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 13-decies;
  • D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 3;
  • D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, art. 15-bis.

 

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