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Non risponde del reato ex art. 388 c.p. il commercialista che non restituisce i documenti perché non pagato

di Maria Luisa Barone | 1 Luglio 2022
Non risponde del reato ex art. 388 c.p. il commercialista che non restituisce i documenti perché non pagato

Non è punibile per il reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice, il commercialista che non consegna i documenti al cliente moroso nonostante sia stata emessa ordinanza cautelare dal giudice civile. Il reato, infatti, non è configurabile se le ragioni del cliente si fondano su un provvedimento alla cui inottemperanza è possibile rimediare con i normali mezzi di esecuzione. Si è così espressa la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23405/2022, pubblicata in data 15 giugno 2022.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'art. 2235 c.c. impone divieto di ritenzione al professionista intellettuale, ma il mero rifiuto di consegnare documenti non costituisce reato. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'elusione deve essere attiva e non solo un inadempimento.