Premessa
Il Decreto “Ristori-quater” estende nuovamente il raggio d’azione del contributo a fondo perduto. Il quadro normativo cui fare riferimento è complesso e quindi, in premessa, si ritiene importante richiamare brevemente le diverse misure che regolamentano il CFP “seconda edizione”.
La misura è stata inizialmente introdotta ad opera del Decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020, art. 1), con il quale è stato disposto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti economici danneggiati dalle misure restrittive anti Covid-19 introdotte su base nazionale. Tali soggetti economici vengono identificati in base al codice ATECO dell’attività svolta in via prevalente, che deve rientrare tra quelli elencati nell’allegato 1 al medesimo Decreto “Ristori” (vedasi, per approfondimenti, Decreto “Ristori”, il nuovo fondo perduto: a chi spetta, come calcolarlo).
In un secondo momento, con il Decreto “Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020), la misura è stata estesa a favore dei soggetti danneggiati dalle ulteriori misure restrittive imposte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020 e connesse ordinanze del Ministero della Sanità, prevedendo il riconoscimento del contributo anche a favore dei soggetti che esercitano attività prevalente con codice ATECO elencato nell’allegato 2 al medesimo Decreto “Ristori-bis”. È bene sottolineare che i contribuenti che rientrano in tale elencazione beneficiano del CFP solo se trattasi di contribuenti aventi domicilio fiscale o sede legale o operativa in “zona rossa”.
Con il medesimo Decreto “Ristori-bis”, inoltre, è stato anche implementato l’allegato 1 del Decreto “Ristori”, ovvero sono stati ricomprese nuove attività tra quelle che possono beneficiare del CFP indipendentemente dal luogo di domicilio o sede.
In seguito, è poi intervenuto il Decreto “Ristori-ter” (D.L. 23 novembre 2020, n. 154), con una nuova modifica ai codici ATECO, che ha interessato l’allegato 2 al Decreto “Ristori-bis”, ovvero l’elenco delle attività che beneficiano del CFP solo se in area rossa, con l’inserimento dell’attività di “Commercio al dettaglio di calzature ed accessori” (47.72.10), attività che, per una evidente dimenticanza, non era stata presa in considerazione con in “Ristori-bis”.
Infine, a modificare nuovamente l’elenco dei beneficiari è ora intervenuto il Decreto “Ristori-quater”, D.L. 30 novembre 2020, n. 157, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020.
Fondo perduto: cosa prevede il Decreto “Ristori-quater”
L’art. 6 del Decreto “Ristori-quater” prevede l’ennesima modifica ai codici ATECO che possono giovarsi della previsione dell’art. 1 del Decreto “Ristori” D.L. n. 137/2020, ovvero, senza limitazioni di area geografica. Ad essere ricompresi nel beneficio sono numerosi codici ATECO, che si riferiscono alle attività di intermediazione commerciale riferibili a quei settori che sono stati limitati dalle misure restrittive.
In estrema sintesi, anche gli agenti e rappresentanti, nonché gli intermediari di commercio che esercitano attività prevalente identificata da un codice ATECO rientrante nell’allegato 1 al Decreto “Ristori-quater” (che di seguito si riporta), si vedranno riconosciuto il “ristoro”, con le modalità ed alle condizioni nel seguito riportate.
Gli ATECO interessati sono i seguenti: ALLEGATO 1 al D.L. n. 157/2020 - Decreto “Ristori-quater”
Codice
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Attività
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461201
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Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti
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461403
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Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio
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461501
|
Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
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461503
|
Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
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461505
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Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili
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461506
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Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
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461507
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Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
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461601
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Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
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461602
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Agenti e rappresentanti di pellicce
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461603
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Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
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461604
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Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
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461605
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Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
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461606
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Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
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461607
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Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
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461608
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Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
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461609
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Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
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461701
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Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
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461702
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Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
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461703
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Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
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461704
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Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
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461705
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Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
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461706
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Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
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461707
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Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
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461708
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Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
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461709
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Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
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461822
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Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
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461892
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Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
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461893
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Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
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461896
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Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
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461897
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Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari
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461901
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Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
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461902
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Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
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461903
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Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
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I requisiti di accesso al contributo a fondo perduto Decreto “Ristori-quater”
Quanto ai requisiti ulteriori, si intendono interamente richiamate le disposizioni del Decreto “Rilancio”, ovvero il beneficiario:
- deve essere soggetto con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e tutt’ora attivo (anche alla data di presentazione dell’eventuale istanza);
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve risultare inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il calo di fatturato non è richiesto ai contribuenti che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (si ricorda che, a differenza di quanto previsto nel Decreto “Rilancio”, analoga previsione non è più presente con riferimento ai soggetti aventi sede o domicilio nei comuni calamitati).
L’attività esercitata in via prevalente, dichiarata sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 deve rientrare nell’elencazione dei codici ATECO sovra riportata.
Ammontare del contributo a fondo perduto
Per quanto riguarda l’ammontare del CFP qui in esame, come disposto dal Decreto “Ristori”, cui il Decreto “Ristori-quater” rimanda:
- Il contributo “base” è determinato con le medesime regole del Decreto “Rilancio” D.L. n. 34/2020 art. 25 (ma senza tetto massimo di ricavi), ovvero:
differenza tra il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 ed il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020, moltiplicato:
-
- 20% per i per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000;
- con un minimo 1.000 euro per le ditte individuali, e 2.000 euro per le società.
- A tale contributo “base” viene poi applicato il moltiplicatore previsto per ciascuna attività, che nel caso di quelle elencate nel Decreto “Ristori-quater” è sempre pari al 100%.
- In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Riconoscimento del contributo ed istanza
Laddove il beneficiario abbia già usufruito del CFP previsto dal Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 art. 25), il CFP Ristori-quater sarà automaticamente accreditato - sul conto corrente indicato nell’istanza originaria - senza che vi sia bisogno di presentare domanda. Laddove nel frattempo il conto corrente fosse cambiato, è possibile indicare i nuovi estremi accedendo al cassetto fiscale, “Servizi per” - “Richiedere” - “Accredito rimborsi ed altre somme su conto corrente”.
È bene evidenziare che non sono note le tempistiche di erogazione del contributo, e non è possibile fare previsioni, posto che a tutt’oggi solo una parte dei beneficiari “automatici” ricompresi nel Decreto Ristori hanno effettivamente incassato il contributo, mentre gli accrediti relativi al Decreto “Ristori-bis” non risultano ancora essere stati effettuati.
Laddove, invece, il beneficiario non avesse usufruito del CFP previsto dal D.L. n. 34/2020, il contribuente potenziale beneficiario del “ristoro” dovrà presentare apposita istanza entro il 15 gennaio 2020, utilizzando le specifiche diramate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 358844/2020 del 20 novembre 2020 (per approfondimenti Fondo perduto Ristori e Ristori-bis: istanze telematiche entro il 15 gennaio 2021). Si ricorda che coloro che avessero presentato istanza per il CFP previsto dal Decreto “Rilancio”, e poi successivamente avessero presentato istanza di rinuncia, o restituito il contributo, non potranno presentare istanza per il riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto.
Riferimenti normativi:
Agenti di commercio, procacciatori e mediatori ammessi al contributo a fondo perduto
di Sandra Pennacini | 2 Dicembre 2020
L’art. 6 del Decreto “Ristori-quater” prevede l’ennesima modifica alle attività che possono beneficiare della previsione dell’art. 1 del Decreto “Ristori” D.L. n. 137/2020, ovvero il riconoscimento automatico, o dietro istanza a seconda dei casi, di un nuovo contributo a fondo perduto, senza distinzioni di area geografica. Ad essere ricompresi nel beneficio sono numerosi codici ATECO, che si riferiscono alle attività di intermediazione commerciale riferibili a quei settori la cui operatività è stata limitata dalle misure restrittive imposte per il contenimento del Covid-19.
Premessa
Il Decreto “Ristori-quater” estende nuovamente il raggio d’azione del contributo a fondo perduto. Il quadro normativo cui fare riferimento è complesso e quindi, in premessa, si ritiene importante richiamare brevemente le diverse misure che regolamentano il CFP “seconda edizione”.
La misura è stata inizialmente introdotta ad opera del Decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020, art. 1), con il quale è stato disposto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti economici danneggiati dalle misure restrittive anti Covid-19 introdotte su base nazionale. Tali soggetti economici vengono identificati in base al codice ATECO dell’attività svolta in via prevalente, che deve rientrare tra quelli elencati nell’allegato 1 al medesimo Decreto “Ristori” (vedasi, per approfondimenti, Decreto “Ristori”, il nuovo fondo perduto: a chi spetta, come calcolarlo).
In un secondo momento, con il Decreto “Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020), la misura è stata estesa a favore dei soggetti danneggiati dalle ulteriori misure restrittive imposte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020 e connesse ordinanze del Ministero della Sanità, prevedendo il riconoscimento del contributo anche a favore dei soggetti che esercitano attività prevalente con codice ATECO elencato nell’allegato 2 al medesimo Decreto “Ristori-bis”. È bene sottolineare che i contribuenti che rientrano in tale elencazione beneficiano del CFP solo se trattasi di contribuenti aventi domicilio fiscale o sede legale o operativa in “zona rossa”.
Con il medesimo Decreto “Ristori-bis”, inoltre, è stato anche implementato l’allegato 1 del Decreto “Ristori”, ovvero sono stati ricomprese nuove attività tra quelle che possono beneficiare del CFP indipendentemente dal luogo di domicilio o sede.
In seguito, è poi intervenuto il Decreto “Ristori-ter” (D.L. 23 novembre 2020, n. 154), con una nuova modifica ai codici ATECO, che ha interessato l’allegato 2 al Decreto “Ristori-bis”, ovvero l’elenco delle attività che beneficiano del CFP solo se in area rossa, con l’inserimento dell’attività di “Commercio al dettaglio di calzature ed accessori” (47.72.10), attività che, per una evidente dimenticanza, non era stata presa in considerazione con in “Ristori-bis”.
Infine, a modificare nuovamente l’elenco dei beneficiari è ora intervenuto il Decreto “Ristori-quater”, D.L. 30 novembre 2020, n. 157, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020.
Fondo perduto: cosa prevede il Decreto “Ristori-quater”
L’art. 6 del Decreto “Ristori-quater” prevede l’ennesima modifica ai codici ATECO che possono giovarsi della previsione dell’art. 1 del Decreto “Ristori” D.L. n. 137/2020, ovvero, senza limitazioni di area geografica. Ad essere ricompresi nel beneficio sono numerosi codici ATECO, che si riferiscono alle attività di intermediazione commerciale riferibili a quei settori che sono stati limitati dalle misure restrittive.
In estrema sintesi, anche gli agenti e rappresentanti, nonché gli intermediari di commercio che esercitano attività prevalente identificata da un codice ATECO rientrante nell’allegato 1 al Decreto “Ristori-quater” (che di seguito si riporta), si vedranno riconosciuto il “ristoro”, con le modalità ed alle condizioni nel seguito riportate.
Gli ATECO interessati sono i seguenti: ALLEGATO 1 al D.L. n. 157/2020 - Decreto “Ristori-quater”
Codice
Attività
461201
Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti
461403
Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio
461501
Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
461503
Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
461505
Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili
461506
Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
461507
Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
461601
Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento
461602
Agenti e rappresentanti di pellicce
461603
Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)
461604
Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima
461605
Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori
461606
Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio
461607
Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi
461608
Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
461609
Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle
461701
Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati
461702
Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi
461703
Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
461704
Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari
461705
Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
461706
Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
461707
Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco
461708
Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
461709
Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
461822
Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
461892
Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
461893
Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
461896
Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
461897
Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari
461901
Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
461902
Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
461903
Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
I requisiti di accesso al contributo a fondo perduto Decreto “Ristori-quater”
Quanto ai requisiti ulteriori, si intendono interamente richiamate le disposizioni del Decreto “Rilancio”, ovvero il beneficiario:
L’attività esercitata in via prevalente, dichiarata sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 deve rientrare nell’elencazione dei codici ATECO sovra riportata.
Ammontare del contributo a fondo perduto
Per quanto riguarda l’ammontare del CFP qui in esame, come disposto dal Decreto “Ristori”, cui il Decreto “Ristori-quater” rimanda:
differenza tra il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 ed il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020, moltiplicato:
Riconoscimento del contributo ed istanza
Laddove il beneficiario abbia già usufruito del CFP previsto dal Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 art. 25), il CFP Ristori-quater sarà automaticamente accreditato - sul conto corrente indicato nell’istanza originaria - senza che vi sia bisogno di presentare domanda. Laddove nel frattempo il conto corrente fosse cambiato, è possibile indicare i nuovi estremi accedendo al cassetto fiscale, “Servizi per” - “Richiedere” - “Accredito rimborsi ed altre somme su conto corrente”.
È bene evidenziare che non sono note le tempistiche di erogazione del contributo, e non è possibile fare previsioni, posto che a tutt’oggi solo una parte dei beneficiari “automatici” ricompresi nel Decreto Ristori hanno effettivamente incassato il contributo, mentre gli accrediti relativi al Decreto “Ristori-bis” non risultano ancora essere stati effettuati.
Laddove, invece, il beneficiario non avesse usufruito del CFP previsto dal D.L. n. 34/2020, il contribuente potenziale beneficiario del “ristoro” dovrà presentare apposita istanza entro il 15 gennaio 2020, utilizzando le specifiche diramate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 358844/2020 del 20 novembre 2020 (per approfondimenti Fondo perduto Ristori e Ristori-bis: istanze telematiche entro il 15 gennaio 2021). Si ricorda che coloro che avessero presentato istanza per il CFP previsto dal Decreto “Rilancio”, e poi successivamente avessero presentato istanza di rinuncia, o restituito il contributo, non potranno presentare istanza per il riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto.
Riferimenti normativi:
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