Commento
DECRETO "RISTORI-QUATER"

Agenti di commercio, procacciatori e mediatori ammessi al contributo a fondo perduto

di Sandra Pennacini | 2 Dicembre 2020
Agenti di commercio, procacciatori e mediatori ammessi al contributo a fondo perduto

L’art. 6 del Decreto “Ristori-quater” prevede l’ennesima modifica alle attività che possono beneficiare della previsione dell’art. 1 del Decreto “Ristori” D.L. n. 137/2020, ovvero il riconoscimento automatico, o dietro istanza a seconda dei casi, di un nuovo contributo a fondo perduto, senza distinzioni di area geografica. Ad essere ricompresi nel beneficio sono numerosi codici ATECO, che si riferiscono alle attività di intermediazione commerciale riferibili a quei settori la cui operatività è stata limitata dalle misure restrittive imposte per il contenimento del Covid-19.

Premessa

Il Decreto “Ristori-quater”  estende nuovamente il raggio d’azione del contributo a fondo perduto. Il quadro normativo cui fare riferimento è complesso e quindi, in premessa, si ritiene importante richiamare brevemente le diverse misure che regolamentano il CFP “seconda edizione”.

La misura è stata inizialmente introdotta ad opera del Decreto “Ristori” (D.L. n. 137/2020, art. 1), con il quale è stato disposto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti economici danneggiati dalle misure restrittive anti Covid-19 introdotte su base nazionale. Tali soggetti economici vengono identificati in base al codice ATECO dell’attività svolta in via prevalente, che deve rientrare tra quelli elencati nell’allegato 1 al medesimo Decreto “Ristori” (vedasi, per approfondimenti, Decreto “Ristori”, il nuovo fondo perduto: a chi spetta, come calcolarlo).

In un secondo momento, con il Decreto “Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020), la misura è stata estesa a favore dei soggetti danneggiati dalle ulteriori misure restrittive imposte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020 e connesse ordinanze del Ministero della Sanità, prevedendo il riconoscimento del contributo anche a favore dei soggetti che esercitano attività prevalente con codice ATECO elencato nell’allegato 2 al medesimo Decreto “Ristori-bis”. È bene sottolineare che i contribuenti che rientrano in tale elencazione beneficiano del CFP solo se trattasi di contribuenti aventi domicilio fiscale o sede legale o operativa in “zona rossa”.

Con il medesimo Decreto “Ristori-bis”, inoltre, è stato anche implementato l’allegato 1 del Decreto “Ristori”, ovvero sono stati ricomprese nuove attività tra quelle che possono beneficiare del CFP indipendentemente dal luogo di domicilio o sede.

In seguito, è poi intervenuto il Decreto “Ristori-ter” (D.L. 23 novembre 2020, n. 154), con una nuova modifica ai codici ATECO, che ha interessato l’allegato 2 al Decreto “Ristori-bis”, ovvero l’elenco delle attività che beneficiano del CFP solo se in area rossa, con l’inserimento dell’attività di “Commercio al dettaglio di calzature ed accessori” (47.72.10), attività che, per una evidente dimenticanza, non era stata presa in considerazione con in “Ristori-bis”.

Infine, a modificare nuovamente l’elenco dei beneficiari è ora intervenuto il Decreto “Ristori-quater”, D.L. 30 novembre 2020, n. 157, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020.

Fondo perduto: cosa prevede il Decreto “Ristori-quater”

L’art. 6 del Decreto “Ristori-quater” prevede l’ennesima modifica ai codici ATECO che possono giovarsi della previsione dell’art. 1 del Decreto “Ristori” D.L. n. 137/2020, ovvero, senza limitazioni di area geografica. Ad essere ricompresi nel beneficio sono numerosi codici ATECO, che si riferiscono alle attività di intermediazione commerciale riferibili a quei settori che sono stati limitati dalle misure restrittive.

In estrema sintesi, anche gli agenti e rappresentanti, nonché gli intermediari di commercio che esercitano attività prevalente identificata da un codice ATECO rientrante nell’allegato 1 al Decreto “Ristori-quater” (che di seguito si riporta), si vedranno riconosciuto il “ristoro”, con le modalità ed alle condizioni nel seguito riportate.

Gli ATECO interessati sono i seguenti: ALLEGATO 1 al D.L. n. 157/2020 - Decreto “Ristori-quater”

Codice

Attività

461201

Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti

461403

Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio

461501

Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche

461503

Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera

461505

Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili

461506

Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta

461507

Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta

461601

Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento

461602

Agenti e rappresentanti di pellicce

461603

Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)

461604

Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima

461605

Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori

461606

Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio

461607

Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi

461608

Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

461609

Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

461701

Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

461702

Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

461703

Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

461704

Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

461705

Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

461706

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

461707

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

461708

Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

461709

Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

461822

Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici

461892

Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria

461893

Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi

461896

Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria

461897

Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari

461901

Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

461902

Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

461903

Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

I requisiti di accesso al contributo a fondo perduto Decreto “Ristori-quater”

Quanto ai requisiti ulteriori, si intendono interamente richiamate le disposizioni del Decreto “Rilancio”, ovvero il beneficiario:

  • deve essere soggetto con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e tutt’ora attivo (anche alla data di presentazione dell’eventuale istanza);
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve risultare inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il calo di fatturato non è richiesto ai contribuenti che hanno aperto partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (si ricorda che, a differenza di quanto previsto nel Decreto “Rilancio”, analoga previsione non è più presente con riferimento ai soggetti aventi sede o domicilio nei comuni calamitati).

L’attività esercitata in via prevalente, dichiarata sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 deve rientrare nell’elencazione dei codici ATECO sovra riportata.

Ammontare del contributo a fondo perduto

Per quanto riguarda l’ammontare del CFP qui in esame, come disposto dal Decreto “Ristori”, cui il Decreto “Ristori-quater” rimanda:

  • Il contributo “base” è determinato con le medesime regole del Decreto “Rilancio” D.L. n. 34/2020 art. 25 (ma senza tetto massimo di ricavi), ovvero:
    differenza tra il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 ed il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020, moltiplicato:
    • 20% per i per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;
    • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
    • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000;
    • con un minimo 1.000 euro per le ditte individuali, e 2.000 euro per le società.
  • A tale contributo “base” viene poi applicato il moltiplicatore previsto per ciascuna attività, che nel caso di quelle elencate nel Decreto “Ristori-quater” è sempre pari al 100%.
  • In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro

Riconoscimento del contributo ed istanza

Laddove il beneficiario abbia già usufruito del CFP previsto dal Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 art. 25), il CFP Ristori-quater sarà automaticamente accreditato - sul conto corrente indicato nell’istanza originaria - senza che vi sia bisogno di presentare domanda. Laddove nel frattempo il conto corrente fosse cambiato, è possibile indicare i nuovi estremi accedendo al cassetto fiscale, “Servizi per” - “Richiedere” - “Accredito rimborsi ed altre somme su conto corrente”.

È bene evidenziare che non sono note le tempistiche di erogazione del contributo, e non è possibile fare previsioni, posto che a tutt’oggi solo una parte dei beneficiari “automatici” ricompresi nel Decreto Ristori hanno effettivamente incassato il contributo, mentre gli accrediti relativi al Decreto “Ristori-bis” non risultano ancora essere stati effettuati.

Laddove, invece, il beneficiario non avesse usufruito del CFP previsto dal D.L. n. 34/2020, il contribuente potenziale beneficiario del “ristoro” dovrà presentare apposita istanza entro il 15 gennaio 2020, utilizzando le specifiche diramate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 358844/2020 del 20 novembre 2020 (per approfondimenti Fondo perduto Ristori e Ristori-bis: istanze telematiche entro il 15 gennaio 2021). Si ricorda che coloro che avessero presentato istanza per il CFP previsto dal Decreto “Rilancio”, e poi successivamente avessero presentato istanza di rinuncia, o restituito il contributo, non potranno presentare istanza per il riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto.

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus