Il periodo di monitoraggio quinquennale ai fini dell’applicazione delle maggiori conseguenze sanzionatorie in caso di quattro distinte violazioni dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, deve tener altresì conto di eventuali violazioni commesse nel residuo periodo di vigenza delle precedenti forme di documentazione, quali scontrino o ricevute fiscali. Anche una sola violazione commessa rispetto agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi nel 2020, ma che faccia seguito ad altre tre del 2018, ad esempio per la mancata emissione di scontrini fiscali in altrettante giornate, determinerà l’applicazione delle sanzioni rafforzate.
Le indicazioni operative sono rinvenibili nella circolare 21 febbraio 2020, n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate.
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