La lettera q-bis) dell’art. 39, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha modificato il disposto dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, inserendo le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del medesimo D.Lgs. n. 74/2000 tra quelle cui può applicarsi la causa di non punibilità ivi disciplinata.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle risposte fornite in occasione del Telefisco, ha chiarito che l’interpretazione del quadro normativo vigente deve tenere conto anche della novella introdotta dalla legge di bilancio ammettendosi di conseguenza la facoltà del ravvedimento operoso.
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