Commento
REATI TRIBUTARI

Esclusione della punibilità a seguito di ravvedimento estesa anche ai reati di cui agli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74/2000

di Domenico Frustagli | 14 Febbraio 2020
Esclusione della punibilità a seguito di ravvedimento estesa anche ai reati di cui agli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74/2000

La lettera q-bis) dell’art. 39, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha modificato il disposto dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, inserendo le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) del medesimo D.Lgs. n. 74/2000 tra quelle cui può applicarsi la causa di non punibilità ivi disciplinata.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle risposte fornite in occasione del Telefisco, ha chiarito che l’interpretazione del quadro normativo vigente deve tenere conto anche della novella introdotta dalla legge di bilancio ammettendosi di conseguenza  la facoltà del ravvedimento operoso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Modifiche normative consentono il ravvedimento operoso per evitare punizioni fiscali per dichiarazioni fraudolente e omessi versamenti, ma con specifiche condizioni.