Il D.L. n. 124/2019, all’art. 16-bis , aggiunto in fase di conversione in legge del decreto, oltre a spostare il termine di presentazione del 730 ordinario o precompilato al 30 settembre, dispone che, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri detraibili o deducibili dal reddito sostenute dal contribuente sia effettuata non più entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione ma entro il 16 marzo. Tali disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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