Commento
IVA

L’IVA da LIPE rateizzata torna in gioco in dichiarazione annuale

di Sandra Pennacini | 4 Dicembre 2019
L’IVA da LIPE rateizzata torna in gioco in dichiarazione annuale

Con risposta ad interpello n. 449/2019  l’Agenzia delle Entrate ha svelato il meccanismo tramite il quale i contribuenti, che hanno subito l’azzeramento del credito emergente dalla dichiarazione IVA annuale a seguito di omessi versamenti periodici, potranno recuperare le somme versate successivamente in caso di rateizzazione dell’imposta conseguente ad avviso bonario. Un chiarimento atteso ed importante, anche in vista della scadenza di versamento dell’acconto IVA, che spesso genera difficoltà nella gestione della liquidità delle aziende.

Premessa

Il modello IVA 2019, riferimento 2018, il cui termine di presentazione è scaduto il 30 aprile scorso, ha rappresentato il primo anno di applicazione delle nuove regole di compilazione del quadro VL.

Il rigo VL30, nell’ultima formulazione, prevede l’indicazione in separati campi dell’IVA periodica dovuta - come emergente dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA - e dell’IVA effettivamente versata. A livello espositivo, quindi, nulla di nuovo rispetto alle regole già in vigore nel precedente modello IVA 2018, riferimento anno 2017, ma con un’importante variazione del meccanismo di liquidazione dell’IVA annuale.

Infatti, a partire dall’anno 2018, la presenza di versamenti periodici omessi intacca il credito emergente dal dichiarativo, e ciò a causa delle nuove regole che legano la compilazione del rigo VL33 - importo a credito - ai versamenti effettuati ed esposti nel rigo VL30, laddove questi risultino di importo inferiore al dovuto.

Infatti, per la determinazione dell’IVA a credito annuale, le istruzioni al rigo VL33 prevedono che nel calcolo occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati, e qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il rigo non deve essere compilato, ovvero il credito non può essere esposto.

Quanto ai versamenti che devono essere considerati, a mente delle istruzioni al dichiarativo, occorre tenere conto sia dei versamenti effettuati regolarmente a scadenza, sia degli importi eventualmente ravveduti prima del termine di presentazione della dichiarazione IVA, nonché delle somme versate a seguito di avviso bonario scaturito da LI.PE. 

In tutto ciò, occorre tenere ben presente l’orizzonte temporale: devono infatti essere indicati solo i versamenti effettivamente eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA, e quindi, in caso di rateizzazione, le somme pagate devono essere riferite alle sole rate effettivamente onorate entro la presentazione della dichiarazione.

Nell’insieme, il quadro risultava sufficientemente chiaro già in sede di predisposizione del Modello IVA 2019 con riferimento all’anno 2018, ma un grosso interrogativo restava in merito al recupero delle somme che non si erano potute considerare all’atto della stesura del dichiarativo, in quanto non ancora versate, ma che in seguito vengono regolarmente onorate. 

Sul punto ha fatto luce la risposta ad interpello 449/2019, che di seguito andiamo a richiamare.

Risposta ad interpello n. 449/2019

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è quello di una liquidazione IVA di gruppo che viene “influenzata” dalla circostanza che una delle società non ha regolarmente onorato un versamento periodico IVA. A fronte di tale omissione, è stata notificata comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle relative sanzioni. Il contribuente, sulla scorta di tale avviso, ha richiesto ed ottenuto la rateizzazione della somma in cinque anni.

Giova ricordare che l’avviso bonario viene spiccato laddove non verga versata l’imposta a debito emergente in sede di LI.PE., e ciò non solo per quanto riguarda le liquidazioni periodiche, ma anche per ciò che concerne l’acconto IVA.

L’importo dell’acconto IVA esposto nella LI.PE., se non regolarmente onorato, sarà oggetto di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972, anche se a seguito dei conguagli effettuati in sede di dichiarazione annuale lo stesso risultasse come non dovuto o dovuto (secondo il criterio previsionale) per un ammontare inferiore a quello esposto nella LI.PE.

La questione analizzata in sede di interpello verte su come sia possibile recuperare quella quota di credito che non è emersa in sede di dichiarativo annuale, in quanto “erosa” da versamenti omessi, posto che poi tali versamenti sono stati effettuati nel rispetto della rateizzazione richiesta.

Si badi bene che, alla luce della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, i chiarimenti forniti vanno ben oltre le specificità dell’IVA di gruppo cui l’interpello si riferisce, posto che viene dato un indirizzo che si adatta perfettamente alla soluzione dei casi di IVA rateizzata a seguito di avviso di irregolarità, indipendentemente dal fatto che a monte vi sia una liquidazione IVA di gruppo, o meno.

Le soluzioni prospettate dal contribuente, che occorre premettere vengono entrambe respinte dall’Agenzia, ipotizzano la compilazione del dichiarativo annuale esponendo le somme per le quali è concordata una rateazione come se i versamenti fossero già stati eseguiti. In subordine, altra ipotesi è quella di recuperare le “fette” di credito derivanti dai versamenti via via onorati indicandoli alla voce “crediti di imposta” nella LI.PE. relativa al periodo in cui i versamenti stessi vengono effettuati.

La soluzione dell’Agenzia delle Entrate: il modello IVA avrà un nuovo campo dedicato

Come si è detto, le soluzioni prospettate dal contribuente vengono entrambe respinte. La prima poiché è espressamente previsto che a poter essere indicati nel dichiarativo annuale sono esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti, e non quelli ancora da eseguirsi in base alla rateizzazione dell’avviso di irregolarità.

Ciò, si legge nell’interpello, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 - “Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza” - che prevede che “l'importo del credito IVA annuale sia pari alla differenza tra l’IVA periodica versata e l’IVA dovuta. Infatti, la norma statuisce che «se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3) dell’articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell'eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività»”.

La seconda ipotesi, ovvero il recupero in sede di LI.PE. relativa al pagamento delle diverse rate, è anch’essa da scartare.

Ciò in quanto, e qui sta la vera novità, l’Agenzia preannuncia che il pagamento delle rate successive, nel corso dei diversi anni previsti dal piano di rateazione, comporterà l’emersione di un credito IVA corrispondente all’importo effettivamente pagato, da indicarsi in un apposito campo della dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.

Conclusioni

In conclusione, hanno trovato finalmente soluzione i dubbi emersi a seguito delle riviste istruzioni al Modello IVA 2019, a norma delle quali taluni ipotizzavano che in caso di versamenti effettuati successivamente alla presentazione del dichiarativo, per il recupero del credito fosse indispensabile presentare dichiarazione integrativa. Dubbi resi ancora maggiori dal fatto che, visto che le istruzioni fanno riferimento ai versamenti effettuati entro il termine di presentazione del dichiarativo stesso, anche la strada dell’integrativa pareva essere preclusa, posto che i versamenti effettuati successivamente non avrebbero potuto comunque essere esposti.

La soluzione, quindi, non è da ricercarsi nel rivedere la dichiarazione originaria, elemento che peraltro avrebbe imposto di presentare anche più integrative negli anni, bensì in un campo di nuova istituzione, che troveremo nel prossimo Modello IVA, atto a far emergere quella quota di credito inizialmente azzerata a seguito di omessi versamenti e che può invece tornare in gioco a seguito dei versamenti effettuati nell’anno oggetto di dichiarazione.

Ne consegue che, per esempio, a fronte di un’ipotetica rateazione in cinque anni, le “conseguenze” si riscontreranno nei dichiarativi dei cinque anni successivi, man mano che le rate saranno onorate.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Modello IVA