Commento
FORMAZIONE IN AULA

S.r.l. è stato bello! È arrivato il momento di trasformarsi in S.a.s.?

di Lelio Cacciapaglia | 31 Gennaio 2019
S.r.l. è stato bello! È arrivato il momento di trasformarsi in S.a.s.?

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della legge delega n. 155/2017, con i suoi 391 articoli dedicati alla “riforma del fallimento”, crea una vera e propria rivoluzione, abbassando notevolmente, con l’art. 379, i limiti imposti alle S.r.l., comprese le società cooperative, per l’obbligo dell’organo di controllo. Il testo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019, prevede, tra le altre novità, rilevanti cambiamenti che riguardano l’organo di controllo delle società a responsabilità limitata. 
Lelio Cacciapaglia e Flavia Silla approfondiranno il tema della trasformazione societaria in aula in occasione del Corso Specialistico “Operazioni straordinarie”, che si svolgerà in 4 mezze giornate accreditate, in programma a Roma e Verona a partire dal 21 febbraio 2019.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della legge delega n. 155/2017, con i suoi 391 articoli dedicati alla “riforma del fallimento”, crea una vera e propria rivoluzione, abbassando notevolmente, con l’art. 379, i limiti imposti alle S.r.l., comprese le società cooperative, per l’obbligo dell’organo di controllo.

Con la legge n. 155 del 19 ottobre 2017 il Parlamento ha delegato il Governo alla Riforma della disciplina relativa alla “Crisi d’impresa e all’insolvenza”. Il testo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019, prevede, tra le altre novità, rilevanti cambiamenti che riguardano l’organo di controllo delle società a responsabilità limitata. Con il decreto legislativo in corso di approvazione, all’art. 379 si apporta, infatti, una importante modifica all’art. 2477 del codice civile riducendo drasticamente le soglie che comportano l’obbligo per la S.r.l. di nomina dell’organo di controllo.

In particolare, il citato art. 2477 del codice civile risulta così riformulato.

Codice Civile – Articolo 2477

  1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
  2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. (comma abrogato)
  3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
    1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
    2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
    3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
      1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
      2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
      3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
  4. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
  5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le società per azioni.
  6. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
  7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

La disposizione, per le S.r.l. e le per società cooperative già costituite, comporta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo entro 9 mesi dall’entrata in vigore dell’articolo in commento, che è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in Gazzetta è attesa a breve.

Ciò detto, va da sé che è opportuno, già in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 (aprile prossimo), provvedere alla istituzione dell’organo di controllo ad evitare che i neonominati (o il neonominato) sindaco/revisore debbano analizzare l’intera contabilità dell’anno 2019 in tempi ristretti.

La disposizione impatta notevolmente sull’operatività degli studi professionali:

  • da un lato perché a seguito dell’ampliamento della platea di società che hanno l’obbligo di dotarsi del collegio sindacale si aprono potenziali opportunità professionali per i consulenti coinvolti della gestione contabile e fiscale di tale nuovo comparto societario, posto che (avendone i requisiti) potranno assumere l’incarico di sindaco o di revisore, anche se non nelle società per le quali sono consulenti, posto l’incompatibilità tra i due incarichi;
  • dall’altro, perché gli stessi consulenti che mantengono l’incarico di gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali si troveranno a dover colloquiare e rendere conto ad un soggetto, il revisore, che in linea di principio ha nelle sue prerogative quelle di controllare l’operato del commercialista che gestisce la contabilità. Se poi la S.r.l. dovesse decidere di istituire il Collegio sindacale, questo avrebbe anche l’obbligo di controllare la conformità della gestione degli amministratori alla legge e all’atto costitutivo con potenziali notevoli ingerenze nell’operato aziendale.

A ben vedere, comunque, a prescindere dall’organo che si insedierà (sindaci o revisori) ancor più rilevante è l’impatto delle nuove disposizioni nei confronti dell’imprenditore. Stiamo quindi parlando di società di non rilevanti dimensioni, di carattere familiare, spesso non adeguatamente strutturate dal punto di vista organizzativo, in cui le regole procedurali sono quasi sempre del tutto assenti, soprattutto se la gestione contabile è interna. In questi casi, infatti, non c’è neanche il filtro del commercialista che si occupa nella maggior parte dei casi solo degli adempimenti fiscali; è quasi la regola che qualsivoglia tentativo da parte di quest’ultimo di introdurre in azienda magari poche ma basilari regole organizzative venga infranto contro il muro di gomma dell’amministratore-padrone.

Insomma, un cambiamento epocale.

Certamente di fronte ad un imprenditore illuminato, soprattutto se di giovane età e quindi più attento ai cambiamenti e alle innovazioni, far entrare in casa propria il controllore non dovrebbe in linea di principio comportare crisi di rigetto, anche perché compito del controllore è anche quello di evidenziare, prima ancora di iniziare a spuntare le fatture e gli estratti conto bancari, se ci sono falle nel sistema di gestione aziendale, nel sistema di reporting , di flussi informativi e suddivisione di funzioni per la minimizzazione dei rischi di errori e di frodi. Il che dovrebbe esclusivamente ben disporre l’imprenditore.

Tuttavia, occorre anche prendere atto che se negli anni non c’è riuscito il consulente a introdurre in azienda soluzioni e rimedi, va dato per scontato che l’imprenditore abbia fatto sempre orecchie da mercante.

E allora qual è la soluzione nel momento in cui racconterete alla vostra S.r.l. nella persona del suo amministratore unico come stanno le cose?

Alla domanda: “Collegio sindacale? Mai e poi mai! Trovami il rimedio!”

La soddisfacente vostra risposta sarà: trasformiamo la S.r.l. in S.a.s., così niente collegio sindacale.

Lelio Cacciapaglia

 

Lelio Cacciapaglia e Flavia Silla approfondiranno il tema della trasformazione societaria anche in aula in occasione del Corso Specialistico “Operazioni straordinarie”.

Il corso ha l’obiettivo di analizzare quelle operazioni di gestione straordinaria che, sebbene molto diffuse, presentano elevati contenuti di complessità e di rischio sotto il profilo della gestione professionale. Il corso si propone inoltre di approfondire la giurisprudenza e la prassi in materia, anche con l’ausilio di esemplificazioni pratiche e l’utilizzo della modulistica del Registro imprese e dell’Agenzia delle Entrate. Dunque: fornire soluzioni pratiche su questione complesse.

Il Corso Specialistico “Operazioni straordinarie” si svolgerà in 4 mezze giornate accreditate ed è in programma a Roma e Verona a partire dal 21 febbraio 2019.

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