Premessa
L’incremento del limite di compensi e di ricavi per fruire del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 può dare luogo a problemi di coordinamento con il “regime di vantaggio” o degli ex minimi. Tale regime è stato abrogato definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2016. È possibile, però, che ancora oggi alcuni contribuenti siano in grado di determinare le imposte con il regime di vantaggio in quanto applicabile fino ad esaurimento dei relativi effetti.
Ad esempio un contribuente potrebbe aver avviato una nuova attività nell’anno 2013 e continuare ad applicare il regime di vantaggio fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Tale possibilità sussiste, però, fino a quando risultino verificate tutte le condizioni previste dalla legge ed in primis l’ammontare dei ricavi e dei compensi che non deve in ogni caso superare l’importo di 30.000 euro.
Il regime di “vantaggio”: i ricavi e i compensi ed il limite di 30.000 euro
Il regime dei minimi, poi divenuto “regime di vantaggio” è stato introdotto dall’art. 1, commi da 96 a 117 della Legge Finanziaria del 2008. Le disposizioni di attuazione sono contenute nel decreto ministeriale 2 gennaio 2008.
Il regime è riservato alle persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro.
Il legislatore ha parzialmente modificato il predetto regime a seguito dell’approvazione del D.L. n. 98/2011 trasformandolo in “Regime di vantaggio”.
In particolare, l’imposta sostitutiva è stata ridotta dal 20 al 5 per cento e sono stati aggiunti alcuni vincoli per accedere al regime agevolato.
La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta modificando il limite di ricavi e di compensi, fino a 65.000 euro, esclusivamente per accedere al regime forfetario. È rimasto così inalterato il limite di 30.000 euro per i contribuenti che ancora oggi si avvalgono del regime di vantaggio. Si pone così il problema di comprendere gli effetti che si verificheranno qualora il contribuente dovesse superare il predetto limite di 30.000 euro.
La fuoriuscita dal regime di vantaggio
Se il contribuente in regime di vantaggio percepisce compensi o ricavi in misura superiore a 30.000 euro è obbligato ad uscire dal regime agevolato con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. Inoltre se l’ammontare dei proventi incassati supera il limite di 30.000 euro, oltrepassando la soglia del 50 per cento, quindi 45.000 euro, il contribuente deve uscire dal regime agevolato con effetto immediato risultando altresì obbligato a versare l’Iva relativa alle prestazioni attive già poste in essere nell’anno.
In particolare, se in corso d’anno i corrispettivi o ricavi superano 45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, secondo le regole contenute nell’art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
Il coordinamento tra il regime di vantaggio e il forfait: il limite di 65.000 euro
Il regime forfetario, come ribadito a più riprese dall’Agenzia delle Entrate, è un regime naturale. Conseguentemente, se il contribuente è obbligato ad uscire dal regime di vantaggio, dal 1° gennaio dell’anno successivo, può rientrare naturalmente nel regime forfetario a condizione di osservare il limite di 65.000 euro di ricavi o compensi rispettando anche le altre condizioni previste dalla legge.
Si supponga, ad esempio, il caso in cui un professionista abbia percepito compensi nell’anno 2018 per un importo pari a 32.000 euro. In tal caso, ove la Legge di Bilancio del 2019 non avesse elevato la soglia del regime forfetario a 65.000 euro, il contribuente sarebbe stato obbligati ad un uscire dal regime di vantaggio per entrare nel regime ordinario di determinazione del reddito. Inoltre l’Irpef avrebbe dovuto essere applicata secondo la progressività prevista dal TUIR. L’onere fiscale sarebbe così risultato molto più elevato.
Invece, in conseguenza dell’ultimo intervento normativo, il contribuente deve uscire dal regime di vantaggio per entrare naturalmente nel regime forfetario. Conseguentemente, se da una parte il reddito dovrà essere determinato applicando il coefficiente di redditività del 78 per cento, dall’altra si potrà applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento.
I dubbi maggiori riguardano il caso del professionista che supera nel corso del periodo di imposta la soglia di 30.000 euro, ma di oltre il 50 per cento.
Si consideri ad esempio il caso in cui il contribuente ha superato il limite di 45.000 euro nel corso del mese di ottobre dell’anno 2018. In tal caso l’uscita dal regime di vantaggio è pressoché immediata ed il professionista dovrà versare l’Iva relativa alle operazioni attive poste in essere sin dall’inizio dell’anno 2018. Tuttavia, se al termine del periodo d’imposta 2018, l’ammontare dei compensi incassati complessivamente non ha superato la nuova soglia di 65.000 euro, lo stesso soggetto sarà ammesso naturalmente a entrare nel regime forfetario con decorrenza dal 1° gennaio 2019. In alternativa, con decorrenza dall’inizio del nuovo anno, il contribuente potrà optare per la determinazione del reddito e dell’Iva con i criteri ordinari ed abbandonare il regime forfetario.
I dubbi più rilevanti riguardano il caso dei contribuenti che hanno applicato il regime di vantaggio nell’anno 2019, in attesa dell’esaurimento degli effetti e che nel medesimo periodo di imposta superano il limite di 30.000 euro per più del 50 per cento.
Si supponga, ad esempio, che il professionista abbia percepito compensi per un ammontare superiore e che quindi le entrate ammontino a 50.000 euro. Tale circostanza determina la fuori uscita dal regime di vantaggio, ma si pone il dubbio se tale evento possa dare luogo all’ingresso immediato nel regime forfetario in quanto naturale. Se tale circostanza, cioè il superamento del limite, si è verificato nell’anno 2018, è stato già verificato come la soluzione debba essere negativa. L’incremento della soglia a 65.000 euro ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2019 anche se il riferimento deve essere costituito dall’anno precedente. Tuttavia, sembra corretto ritenere che anche in questo caso, qualora il superamento del limite di 30.000 euro per più del 50 per cento si verifichi nell’anno 2019, sia obbligatorio procedere al versamento dell’Iva relativa alle operazioni poste in essere sin dall’inizio del periodo di imposta, fino al momento in cui si verifica tale condizione.
L’uscita dal regime di vantaggio è immediata e su questo non sembrano sussistere dubbi. Si pone però il problema di comprendere se il contribuente possa entrare immediatamente nel nuovo regime forfetario naturalmente.
La risposta sembrerebbe essere affermativa, ma in realtà risulterebbe in contrasto con l’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in passato. Secondo l’Amministrazione finanziaria lo stesso soggetto non può essere titolare di redditi nello stesso periodo di imposta, appartenenti alla stessa categoria, soggetti a tassazione secondo criteri diversi.
Nel caso specifico i criteri del regime di vantaggio e del regime forfetario sono analoghi, ma solo in apparenza. Infatti, se è più o meno coincidente il criterio di applicazione dell’imposta sostitutiva, i criteri di determinazione del reddito sono diversi. Se la soluzione fosse positiva, il contribuente dovrebbe determinare il reddito di lavoro autonomo della prima parte dell’anno 2019 secondo criteri di tipo analitico. Inoltre risulterebbe versata anche l’Iva relativa alla prima frazione dell’anno determinata secondo i criteri ordinari. Invece nella seconda frazione dell’anno 2019 il contribuente dovrebbe determinare il reddito secondo criteri di tipo forfetario senza poi esercitare la rivalsa ai fini Iva.
Tale ragione conduce l’interprete a ritenere preferibile la soluzione alternativa secondo la quale il contribuente in regime di vantaggio, che ha incassato compensi o ricavi superando di oltre il 50 per cento il limite di 30.000 euro, esce immediatamente dal regime di vantaggio per entrare in quello ordinario.
L’Iva dovrà essere scorporata dalle fatture emesse sin dall’inizio dell’anno senza l’esercizio della rivalsa, ma facendo ora valere la detrazione del tributo. Successivamente, nell’esempio al termine del periodo di imposta 2019, se l’ammontare dei compensi professionali non ha superato il nuovo limite di 65.000 euro sarà possibile entrare naturalmente nel regime forfetario con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
L’Agenzia delle Entrate non ha affrontato il tema essendosi espressa esclusivamente sul vincolo triennale dei contribuenti che hanno scelto il regime di vantaggio in luogo di quello forfetario.
È dunque auspicabile anche un pronto chiarimento sul punto ora esaminato. Dovrà essere chiarita la sorte e soprattutto gli adempimenti dei contribuenti in regime di vantaggio che superano il limite di 30.000 euro, ma non quello nuovo di 65.000 euro relativo al regime forfetario.

Riferimenti normativi:
Regime di vantaggio: superamento del limite di 30.000 euro, ma non del limite previsto per i forfetari di 65.000 euro
di Nicola Forte | 15 Gennaio 2019
La Legge di Bilancio 2019 ha elevato il limite di compensi e di ricavi per poter accedere al regime forfetario previsto dalla Legge n. 190/2014. La nuova soglia è pari a 65.000 euro e si applica sin dall’inizio dell’anno avendo riguardo ai compensi e ai ricavi del precedente anno 2018. Non è stato invece modificato il limite di 30.000 per i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio fino ad esaurimento dei relativi effetti. Si pone quindi il problema di comprendere le conseguenze qualora i contribuenti che si sono avvalsi del regime di vantaggio abbiano superato il limite di 30.000 euro, ma non quello di 65.000 euro per i contribuenti forfetari. Ci si chiede quindi se in questo caso si possa accedere naturalmente al regime forfetario.
Premessa
L’incremento del limite di compensi e di ricavi per fruire del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 può dare luogo a problemi di coordinamento con il “regime di vantaggio” o degli ex minimi. Tale regime è stato abrogato definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2016. È possibile, però, che ancora oggi alcuni contribuenti siano in grado di determinare le imposte con il regime di vantaggio in quanto applicabile fino ad esaurimento dei relativi effetti.
Ad esempio un contribuente potrebbe aver avviato una nuova attività nell’anno 2013 e continuare ad applicare il regime di vantaggio fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Tale possibilità sussiste, però, fino a quando risultino verificate tutte le condizioni previste dalla legge ed in primis l’ammontare dei ricavi e dei compensi che non deve in ogni caso superare l’importo di 30.000 euro.
Il regime di “vantaggio”: i ricavi e i compensi ed il limite di 30.000 euro
Il regime dei minimi, poi divenuto “regime di vantaggio” è stato introdotto dall’art. 1, commi da 96 a 117 della Legge Finanziaria del 2008. Le disposizioni di attuazione sono contenute nel decreto ministeriale 2 gennaio 2008.
Il regime è riservato alle persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro.
Il legislatore ha parzialmente modificato il predetto regime a seguito dell’approvazione del D.L. n. 98/2011 trasformandolo in “Regime di vantaggio”.
In particolare, l’imposta sostitutiva è stata ridotta dal 20 al 5 per cento e sono stati aggiunti alcuni vincoli per accedere al regime agevolato.
La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta modificando il limite di ricavi e di compensi, fino a 65.000 euro, esclusivamente per accedere al regime forfetario. È rimasto così inalterato il limite di 30.000 euro per i contribuenti che ancora oggi si avvalgono del regime di vantaggio. Si pone così il problema di comprendere gli effetti che si verificheranno qualora il contribuente dovesse superare il predetto limite di 30.000 euro.
La fuoriuscita dal regime di vantaggio
Se il contribuente in regime di vantaggio percepisce compensi o ricavi in misura superiore a 30.000 euro è obbligato ad uscire dal regime agevolato con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. Inoltre se l’ammontare dei proventi incassati supera il limite di 30.000 euro, oltrepassando la soglia del 50 per cento, quindi 45.000 euro, il contribuente deve uscire dal regime agevolato con effetto immediato risultando altresì obbligato a versare l’Iva relativa alle prestazioni attive già poste in essere nell’anno.
In particolare, se in corso d’anno i corrispettivi o ricavi superano 45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, secondo le regole contenute nell’art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
Il coordinamento tra il regime di vantaggio e il forfait: il limite di 65.000 euro
Il regime forfetario, come ribadito a più riprese dall’Agenzia delle Entrate, è un regime naturale. Conseguentemente, se il contribuente è obbligato ad uscire dal regime di vantaggio, dal 1° gennaio dell’anno successivo, può rientrare naturalmente nel regime forfetario a condizione di osservare il limite di 65.000 euro di ricavi o compensi rispettando anche le altre condizioni previste dalla legge.
Si supponga, ad esempio, il caso in cui un professionista abbia percepito compensi nell’anno 2018 per un importo pari a 32.000 euro. In tal caso, ove la Legge di Bilancio del 2019 non avesse elevato la soglia del regime forfetario a 65.000 euro, il contribuente sarebbe stato obbligati ad un uscire dal regime di vantaggio per entrare nel regime ordinario di determinazione del reddito. Inoltre l’Irpef avrebbe dovuto essere applicata secondo la progressività prevista dal TUIR. L’onere fiscale sarebbe così risultato molto più elevato.
Invece, in conseguenza dell’ultimo intervento normativo, il contribuente deve uscire dal regime di vantaggio per entrare naturalmente nel regime forfetario. Conseguentemente, se da una parte il reddito dovrà essere determinato applicando il coefficiente di redditività del 78 per cento, dall’altra si potrà applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento.
I dubbi maggiori riguardano il caso del professionista che supera nel corso del periodo di imposta la soglia di 30.000 euro, ma di oltre il 50 per cento.
Si consideri ad esempio il caso in cui il contribuente ha superato il limite di 45.000 euro nel corso del mese di ottobre dell’anno 2018. In tal caso l’uscita dal regime di vantaggio è pressoché immediata ed il professionista dovrà versare l’Iva relativa alle operazioni attive poste in essere sin dall’inizio dell’anno 2018. Tuttavia, se al termine del periodo d’imposta 2018, l’ammontare dei compensi incassati complessivamente non ha superato la nuova soglia di 65.000 euro, lo stesso soggetto sarà ammesso naturalmente a entrare nel regime forfetario con decorrenza dal 1° gennaio 2019. In alternativa, con decorrenza dall’inizio del nuovo anno, il contribuente potrà optare per la determinazione del reddito e dell’Iva con i criteri ordinari ed abbandonare il regime forfetario.
I dubbi più rilevanti riguardano il caso dei contribuenti che hanno applicato il regime di vantaggio nell’anno 2019, in attesa dell’esaurimento degli effetti e che nel medesimo periodo di imposta superano il limite di 30.000 euro per più del 50 per cento.
Si supponga, ad esempio, che il professionista abbia percepito compensi per un ammontare superiore e che quindi le entrate ammontino a 50.000 euro. Tale circostanza determina la fuori uscita dal regime di vantaggio, ma si pone il dubbio se tale evento possa dare luogo all’ingresso immediato nel regime forfetario in quanto naturale. Se tale circostanza, cioè il superamento del limite, si è verificato nell’anno 2018, è stato già verificato come la soluzione debba essere negativa. L’incremento della soglia a 65.000 euro ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2019 anche se il riferimento deve essere costituito dall’anno precedente. Tuttavia, sembra corretto ritenere che anche in questo caso, qualora il superamento del limite di 30.000 euro per più del 50 per cento si verifichi nell’anno 2019, sia obbligatorio procedere al versamento dell’Iva relativa alle operazioni poste in essere sin dall’inizio del periodo di imposta, fino al momento in cui si verifica tale condizione.
L’uscita dal regime di vantaggio è immediata e su questo non sembrano sussistere dubbi. Si pone però il problema di comprendere se il contribuente possa entrare immediatamente nel nuovo regime forfetario naturalmente.
La risposta sembrerebbe essere affermativa, ma in realtà risulterebbe in contrasto con l’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in passato. Secondo l’Amministrazione finanziaria lo stesso soggetto non può essere titolare di redditi nello stesso periodo di imposta, appartenenti alla stessa categoria, soggetti a tassazione secondo criteri diversi.
Nel caso specifico i criteri del regime di vantaggio e del regime forfetario sono analoghi, ma solo in apparenza. Infatti, se è più o meno coincidente il criterio di applicazione dell’imposta sostitutiva, i criteri di determinazione del reddito sono diversi. Se la soluzione fosse positiva, il contribuente dovrebbe determinare il reddito di lavoro autonomo della prima parte dell’anno 2019 secondo criteri di tipo analitico. Inoltre risulterebbe versata anche l’Iva relativa alla prima frazione dell’anno determinata secondo i criteri ordinari. Invece nella seconda frazione dell’anno 2019 il contribuente dovrebbe determinare il reddito secondo criteri di tipo forfetario senza poi esercitare la rivalsa ai fini Iva.
Tale ragione conduce l’interprete a ritenere preferibile la soluzione alternativa secondo la quale il contribuente in regime di vantaggio, che ha incassato compensi o ricavi superando di oltre il 50 per cento il limite di 30.000 euro, esce immediatamente dal regime di vantaggio per entrare in quello ordinario.
L’Iva dovrà essere scorporata dalle fatture emesse sin dall’inizio dell’anno senza l’esercizio della rivalsa, ma facendo ora valere la detrazione del tributo. Successivamente, nell’esempio al termine del periodo di imposta 2019, se l’ammontare dei compensi professionali non ha superato il nuovo limite di 65.000 euro sarà possibile entrare naturalmente nel regime forfetario con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
L’Agenzia delle Entrate non ha affrontato il tema essendosi espressa esclusivamente sul vincolo triennale dei contribuenti che hanno scelto il regime di vantaggio in luogo di quello forfetario.
È dunque auspicabile anche un pronto chiarimento sul punto ora esaminato. Dovrà essere chiarita la sorte e soprattutto gli adempimenti dei contribuenti in regime di vantaggio che superano il limite di 30.000 euro, ma non quello nuovo di 65.000 euro relativo al regime forfetario.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Regime forfetario
Quali sono i limiti di ricavi e compensi per poter fruire del regime forfetario previsto dalla Legge n. 190/2014?
Il limite di ricavi e compensi per poter accedere al regime forfetario previsto dalla Legge n. 190/2014 è stato elevato a 65.000 euro sin dall'inizio dell'anno, avendo riguardo ai compensi e ai ricavi del precedente anno 2018.
Cosa succede se un contribuente in regime di vantaggio percepisce compensi o ricavi in misura superiore a 30.000 euro?
Se un contribuente in regime di vantaggio percepisce compensi o ricavi in misura superiore a 30.000 euro, è obbligato ad uscire dal regime agevolato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Quali sono le conseguenze se un contribuente supera nel corso del periodo di imposta il limite di 30.000 euro, ma non quello di 65.000 euro previsto per i contribuenti forfetari?
Se un contribuente in regime di vantaggio supera il limite di 30.000 euro, ma non quello di 65.000 euro previsto per i contribuenti forfetari, l'uscita dal regime di vantaggio è immediata. Tuttavia, è necessario chiarire se il contribuente possa accedere immediatamente al regime forfetario.
Può un contribuente in regime di vantaggio che ha superato il limite di 30.000 euro accedere naturalmente al regime forfetario?
È necessario chiarire se un contribuente in regime di vantaggio che ha superato il limite di 30.000 euro possa accedere naturalmente al regime forfetario, data la similarità dei criteri del regime di vantaggio e del regime forfetario.
Quali sono gli adempimenti dei contribuenti in regime di vantaggio che superano il limite di 30.000 euro, ma non quello nuovo di 65.000 euro relativo al regime forfetario?
È necessario chiarire la sorte e gli adempimenti dei contribuenti in regime di vantaggio che superano il limite di 30.000 euro, ma non quello nuovo di 65.000 euro relativo al regime forfetario.