Premessa
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 16 gennaio 2017, sono stati individuati i criteri per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Secondo quando risposto da tale Decreto (articolo 1 comma 8), e come successivamente meglio approfondito con Nota 6 febbraio 2018 n. 1380 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinché siano fruibili le agevolazioni fiscali concesse per i contratti ad uso abitativo stipulati a canone concordato - contratti che possono riferirsi esclusivamente ad abitazioni e relative pertinenze ubicate nei comuni “ad alta tensione abitativa” - è necessario che le parti siano assistite nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
È tuttavia possibile stipulare tale tipologia di contratti anche in assenza dell’assistenza delle organizzazioni, ma in tal caso, affinché siano riconosciute le agevolazioni fiscali il contratto deve comunque ottenere il ‘benestare’ da parte delle suddette organizzazioni, mediante rilascio di un’apposita attestazione (si veda a tal proposito il Commento I benefici degli affitti concordati solo con l'ok dell'associazione dei proprietari o degli inquilini).
Prevede infatti l’articolo 1, comma 8, del D.M. 16 gennaio 2017: “Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.
Alcuni aspetti restavano tuttavia da chiarire: l’obbligatorietà o meno di allegare la dichiarazione in sede di registrazione del contratto, ed il trattamento della stessa ai fini dell’imposta di registro e di bollo. Sul tali punti è intervenuta la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 20 aprile 2018.
L’obbligo di attestazione
La Risoluzione 20 aprile 2018 n. 31/E trae spunto da interpello presentato da un’organizzazione sindacale. Tra i quesiti posti vi è la richiesta di conferma se l’attestazione (nel caso di stipula di contratti di locazione non assistiti), sia obbligatoria o meno.
L’Agenzia, nel richiamare il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 e i già menzionati chiarimenti forniti con Nota del febbraio 2018, conferma quanto già noto: al fine della fruizione delle agevolazioni fiscali l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario.
Viene altresì precisato che l’attestazione non risulta, invece, necessaria, per quei contratti che siano stati stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto, o allorquando non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che abbiano recepito le previsioni del Decreto stesso.
Attestazione allegata all’atto della registrazione: facoltà, non obbligo
Un altro quesito posto dall’associazione sindacale riguarda l’obbligo di allegazione dell’attestazione in sede di registrazione del contratto di locazione.
Sul punto viene confermato che né il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, né il Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), prevedono nulla in proposito, pertanto tale allegazione non è obbligatoria.
Tuttavia, è comunque consigliabile l’allegazione facoltativa dell’attestazione, al fine di opportunamente documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente richieda in sede di registrazione di fruire della prevista agevolazione in materia di imposta di registro (articolo 8, Legge 9 dicembre 1998 n. 431).
Infatti, per questa tipologia di contratti, è previsto che la base imponibile di applicazione dell’imposta proporzionale di registro venga determinata nella misura del 70% del corrispettivo annuo.
Tale agevolazione, rivestendo carattere tributario, è subordinata alla sussistenza di tutte le condizioni previste, ivi compresa la disponibilità dell’attestazione delle associazioni degli inquilini o dei proprietari.
Imposta di registro e di bollo non dovute sull’attestazione
Un ultimo importante chiarimento emerge dalla Risoluzione 20 aprile 2018 n. 31/E: laddove l’attestazione venga allegata al contratto in sede di registrazione, su tale attestazione non saranno dovute né l’imposta di bollo né l’imposta di registro.
Infatti, ai fini dell’imposta di registro, a mente di quanto già chiarito con Risoluzione 22 novembre 2013 n. 83/E, ai sensi dell’articolo 11 comma 7 del TUR, l’imposta di registro non è dovuta laddove, all’atto della richiesta di registrazione di un atto vi siano allegati ulteriori “atti non soggetti a registrazione”.
La Risoluzione n. 31/E chiarisce e conferma che l’attestazione delle organizzazioni sindacali riveste appunto la qualifica di atto per il quale non vige obbligo di registrazione, pertanto la stessa non sarà oggetto di autonoma applicazione dell’imposta di registro.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, invece, il riferimento normativo è da rinvenirsi nella disposizione di cui all’articolo 5 della tabella allegata al D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972, che prevede l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per gli atti, documenti e copie presentati agli uffici competenti ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie.
Posto che l’attestazione si rende necessaria, appunto, ai fini di poter fruire delle agevolazioni tributarie previste dalla legge, mediante dimostrazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale, tale documento non è soggetto ad imposta di bollo.
Riferimenti normativi:
Locazioni a canone concordato: nuovi chiarimenti sull’attestazione obbligatoria
di Sandra Pennacini | 23 Aprile 2018
Nuovi chiarimenti in materia di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato. Dopo le delucidazioni intervenute con Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1380 del 6 febbraio 2018, con la Risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018 è stato definito il quadro degli adempimenti connessi al rilascio dell’attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale. Tale attestazione deve essere rilasciata da parte delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, e risulta necessaria al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
Premessa
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 16 gennaio 2017, sono stati individuati i criteri per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Secondo quando risposto da tale Decreto (articolo 1 comma 8), e come successivamente meglio approfondito con Nota 6 febbraio 2018 n. 1380 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, affinché siano fruibili le agevolazioni fiscali concesse per i contratti ad uso abitativo stipulati a canone concordato - contratti che possono riferirsi esclusivamente ad abitazioni e relative pertinenze ubicate nei comuni “ad alta tensione abitativa” - è necessario che le parti siano assistite nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
È tuttavia possibile stipulare tale tipologia di contratti anche in assenza dell’assistenza delle organizzazioni, ma in tal caso, affinché siano riconosciute le agevolazioni fiscali il contratto deve comunque ottenere il ‘benestare’ da parte delle suddette organizzazioni, mediante rilascio di un’apposita attestazione (si veda a tal proposito il Commento I benefici degli affitti concordati solo con l'ok dell'associazione dei proprietari o degli inquilini).
Prevede infatti l’articolo 1, comma 8, del D.M. 16 gennaio 2017: “Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.
Alcuni aspetti restavano tuttavia da chiarire: l’obbligatorietà o meno di allegare la dichiarazione in sede di registrazione del contratto, ed il trattamento della stessa ai fini dell’imposta di registro e di bollo. Sul tali punti è intervenuta la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 20 aprile 2018.
L’obbligo di attestazione
La Risoluzione 20 aprile 2018 n. 31/E trae spunto da interpello presentato da un’organizzazione sindacale. Tra i quesiti posti vi è la richiesta di conferma se l’attestazione (nel caso di stipula di contratti di locazione non assistiti), sia obbligatoria o meno.
L’Agenzia, nel richiamare il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 e i già menzionati chiarimenti forniti con Nota del febbraio 2018, conferma quanto già noto: al fine della fruizione delle agevolazioni fiscali l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario.
Viene altresì precisato che l’attestazione non risulta, invece, necessaria, per quei contratti che siano stati stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto, o allorquando non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che abbiano recepito le previsioni del Decreto stesso.
Attestazione allegata all’atto della registrazione: facoltà, non obbligo
Un altro quesito posto dall’associazione sindacale riguarda l’obbligo di allegazione dell’attestazione in sede di registrazione del contratto di locazione.
Sul punto viene confermato che né il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, né il Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), prevedono nulla in proposito, pertanto tale allegazione non è obbligatoria.
Tuttavia, è comunque consigliabile l’allegazione facoltativa dell’attestazione, al fine di opportunamente documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente richieda in sede di registrazione di fruire della prevista agevolazione in materia di imposta di registro (articolo 8, Legge 9 dicembre 1998 n. 431).
Infatti, per questa tipologia di contratti, è previsto che la base imponibile di applicazione dell’imposta proporzionale di registro venga determinata nella misura del 70% del corrispettivo annuo.
Tale agevolazione, rivestendo carattere tributario, è subordinata alla sussistenza di tutte le condizioni previste, ivi compresa la disponibilità dell’attestazione delle associazioni degli inquilini o dei proprietari.
Imposta di registro e di bollo non dovute sull’attestazione
Un ultimo importante chiarimento emerge dalla Risoluzione 20 aprile 2018 n. 31/E: laddove l’attestazione venga allegata al contratto in sede di registrazione, su tale attestazione non saranno dovute né l’imposta di bollo né l’imposta di registro.
Infatti, ai fini dell’imposta di registro, a mente di quanto già chiarito con Risoluzione 22 novembre 2013 n. 83/E, ai sensi dell’articolo 11 comma 7 del TUR, l’imposta di registro non è dovuta laddove, all’atto della richiesta di registrazione di un atto vi siano allegati ulteriori “atti non soggetti a registrazione”.
La Risoluzione n. 31/E chiarisce e conferma che l’attestazione delle organizzazioni sindacali riveste appunto la qualifica di atto per il quale non vige obbligo di registrazione, pertanto la stessa non sarà oggetto di autonoma applicazione dell’imposta di registro.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, invece, il riferimento normativo è da rinvenirsi nella disposizione di cui all’articolo 5 della tabella allegata al D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972, che prevede l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per gli atti, documenti e copie presentati agli uffici competenti ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie.
Posto che l’attestazione si rende necessaria, appunto, ai fini di poter fruire delle agevolazioni tributarie previste dalla legge, mediante dimostrazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale, tale documento non è soggetto ad imposta di bollo.
Riferimenti normativi:
Quali sono i criteri individuati per la realizzazione degli accordi in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato?
I criteri sono stati individuati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 16 gennaio 2017.
Quali organizzazioni devono assistere le parti nella definizione del canone effettivo per poter fruire delle agevolazioni fiscali nei contratti ad uso abitativo stipulati a canone concordato?
Le parti devono essere assistite nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
È possibile stipulare contratti a canone concordato anche in assenza dell'assistenza delle organizzazioni?
È possibile, ma in tal caso il contratto deve ottenere il ‘benestare’ da parte delle organizzazioni, mediante rilascio di un’apposita attestazione.
Quali sono le condizioni necessarie per fruire delle agevolazioni fiscali nei contratti a canone concordato?
È necessario ottenere il ‘benestare’ da parte delle organizzazioni mediante rilascio di un’apposita attestazione.
Quando è obbligatoria l'attestazione nel caso di stipula di contratti di locazione non assistiti?
L’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario per la fruizione delle agevolazioni fiscali.