Premessa
Come già approfondito in precedenza, con l’introduzione della Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA l’Erario è in grado di conoscere la posizione a credito o a debito del contribuente, relativamente dalle diverse liquidazioni periodiche, in netto anticipo rispetto al passato. Sino all’anno 2016, infatti, fino ad avvenuta presentazione della dichiarazione annuale, l’Erario non era a conoscenza dei risultati delle liquidazioni mensili o trimestrali, che infatti dovevano essere comunicati con la compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale. Da quest’anno, tutte queste informazioni sono note grazie alle LI.PE., e infatti il quadro VH deve essere compilato esclusivamente laddove la LI.PE. non esponga correttamente il saldo della liquidazione di periodo, o non sia stata affatto presentata.
La LI.PE. è uno strumento informativo, ma non solo. Le somme a debito emergenti dalla Comunicazione, infatti, sono celermente incrociate con i versamenti effettuati, ed in caso di omissione è facoltà dell’Amministrazione procedere con l’emissione di avviso bonario.
Il versamento dell’imposta non rileva in dichiarazione annuale
Come abbiamo avuto modo di approfondire già in occasione di un precedente intervento (IVA 2018, dichiarazione a credito e versamenti omessi), posto che la riscossione dei versamenti dovuti in corso d’anno derivanti dalla liquidazione periodica dell’IVA è stata, di fatto, agganciata alla Comunicazione Periodica, il quadro VL del Modello IVA 2018 è stato rivisto per quanto riguarda l’indicazione dell’IVA dovuta e dell’IVA effettivamente versata.
A dover essere indicato al rigo VL30 campo 2 è l’IVA dovuta, ovvero quella che risulta dalla somma degli importi dell’IVA indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2017 (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14, ma non versati in quanto non superiori a 25,82 euro) e dell’acconto dovuto indicato nel rigo VP13 del predetto modello. Laddove LI.PE. e liquidazione periodica non coincidano, oppure le LI.PE. siano omesse, si rende necessaria la compilazione del quadro VH, e al VL30 campo 2 confluirà l’importo totale dell’imposta dovuta come indicata in rettifica nel quadro VH.
Sempre al rigo VL30, campo 3, occorre invece indicare quanto è stato effettivamente versato.
Dopo di che i due valori sovra esposti vengono confrontati, e a rilevare nella determinazione della liquidazione IVA annuale è il maggiore di essi (VL30 campo 1).
Per quanto sopra, se l’IVA dovuta è maggiore di quella versata (il che significa che non tutti i versamenti dovuti sono stati correttamente onorati), a pesare in liquidazione annuale sarà comunque l’IVA dovuta.
Di fatto, la circostanza che qualche versamento non sia stato effettuato non influenza più il saldo del dichiarativo.
Versamento in eccesso, l’esposizione in dichiarazione
L’impostazione del rigo VL30 del Modello IVA 2018 consente agevolmente di gestire anche la fattispecie del versamento in eccesso, ovvero il caso in cui - per errore o a seguito di successive rettifiche alla liquidazione- il versamento periodico sia stato effettuato in misura superiore al dovuto.

Contribuente mensile. Tutti i versamenti periodici dovuti sono stati regolarmente effettuati, ipotizziamo per 30.000 euro complessivi. Relativamente ad una liquidazione, tuttavia, erroneamente sono stati versati 1.000 euro in esubero, pertanto a fronte di 30.000 euro dovuti ne sono stati versati 31.000.
In questo caso la compilazione del VL30 è lineare, e permette al contribuente di recuperare il versamento in eccesso. Il dichiarativo, nel caso ipotizzato, senza quel versamento in eccesso avrebbe chiuso con un saldo pari a zero. Invece, con la corretta compilazione del VL si avrà:
VL30 campo 2, IVA dovuta: euro 30.000
VL30 campo 3, IVA versata: euro 31.000
VL30 campo 1, il maggiore tra 2 e 3, quindi 31.000, somma che concorre alla liquidazione annuale
SALDO A CREDITO DEL DICHIARATIVO: Euro 1.000
Il caso non previsto: eccesso di versamento e versamenti omessi
In termini generali si può dire che il VL30, così come concepito, funzioni. Tuttavia non riesce ad esprimere correttamente tutti i casi possibili.
Un caso è quello della compresenza di versamenti omessi (o effettuati in difetto) e versamenti in esubero. In questo caso, infatti, le omissioni e gli esuberi concorrono in sommatoria algebrica al rigo IVA versata (VL30 campo 3), restituendo un saldo finale al dichiarativo che non soddisfa.
Ipotizziamo il caso di un contribuente trimestrale speciale (quindi con quattro liquidazioni trimestrali effettive), che presenti i seguenti valori:
I° trimestre - IVA dovuta 1.000, IVA versata 1.000;
II° trimestre - IVA dovuta 2.000, IVA versata 2.000;
III° trimestre - IVA dovuta 1.000, non versata;
IV° trimestre - IVA dovuta 1.000, versata 1.500.
Ci si trova di fronte ad una situazione di versamenti affatto lineare: il primo trimestre ed il secondo trimestre sono regolari, mentre il terzo trimestre è omesso. Per contro, nel quarto trimestre sono stati versati 500 euro in esubero rispetto al dovuto.
In considerazione di tutti i ragionamenti precedentemente espressi, che legano la riscossione dei versamenti periodici alla LI.PE., è sensato immaginare che i 1.000 euro non versati relativi al terzo trimestre non debbano pesare sul saldo finale del dichiarativo, perché saranno recuperati separatamente dall’Amministrazione finanziaria (lettera di compliance, avviso bonario, iscrizione a ruolo).
Viceversa, occorre far valere i 500 euro versati in eccesso relativamente al quarto trimestre. Tuttavia, per come è strutturato il quadro VL, non vi è modo di far “comprendere” la sussistenza di tale credito.
Infatti, nella compilazione del dichiarativo si avrà:
VL30 campo 2, IVA dovuta: euro 4.000
VL30 campo 3, IVA versata: euro 3.500
VL30 campo 1, il maggiore tra 2 e 3, quindi 4.000.
Saldo della dichiarazione: zero.
In una situazione di questo genere l’esposizione dell’IVA dovuta e dell’IVA versata “per masse”, ovvero per totale annuale invece che distinto per periodi, e la circostanza che a valere sia sempre e comunque la cifra più alta tra il dovuto ed il versato, non lascia grandi margini di manovra, facendo scomparire il versamento in eccesso in quanto assorbito dal versamento omesso (che però sarà in seguito da onorarsi per intero).
Al contribuente si prospettano solo due soluzioni possibili.
La prima, formalmente corretta, è quella di esporre i valori reali nel dichiarativo, ma così facendo non vi è evidenza del credito. In seconda battuta si potrebbe forse tentare di far valere il maggiore versamento effettuato a scomputo di quello omesso, che certamente sarà richiesto in pagamento, scomputo che tuttavia pare improbabile da ottenere. Si tratta quindi di una strada che mette a serio rischio la possibilità di veder recuperati i 500 euro in eccesso in tempi brevi, poiché la strada corretta sarebbe quella di versare il terzo trimestre omesso (con sanzioni ed interessi) e, separatamente, richiedere il rimborso della somma versata in eccesso relativamente al IV° trimestre.
La seconda soluzione, che è bene sottolineare, non è formalmente corretta, e pertanto è potenzialmente sanzionabile, tuttavia permette di rappresentare la situazione. In sostanza si tratta di compilare il quadro VL30 in modo tale da far emergere il credito, il che non può che essere fatto se non indicando al VL30 campo 3 (IVA versata) l’importo di 4.500 euro, ovvero la somma che risulta dai versamenti effettuati (compresi i 500 euro in eccesso) e compreso il III° trimestre che in realtà non è stato versato. Solo in questo modo è possibile far emergere i 500 euro di credito, visto che il VL30 campo 1 è “blindato” nel rispetto del maggior valore del VL30 campo 2 e campo 3, e sul campo VL30 2 (IVA dovuta) non ha nessun senso intervenire visto che rappresenta i saldi delle LI.PE. e delle liquidazioni realmente effettuate.
Riferimenti normativi:
Versamenti omessi e versamenti in eccesso: con il VL30 non tutto è sotto controllo
di Sandra Pennacini | 12 Marzo 2018
Il nuovo quadro VL della Dichiarazione Modello IVA 2018, con il quale è stato integralmente rivisto il meccanismo di esposizione dei versamenti dovuti ed effettuati in corso d’anno a titolo di IVA periodica, se da un lato ha il pregio di aver neutralizzato agli effetti della liquidazione annuale gli eventuali versamenti omessi, d’altro canto non permette di rappresentare correttamente alcune situazioni, quali quella della compresenza di versamenti omessi e versamenti effettuati in eccesso.
Premessa
Come già approfondito in precedenza, con l’introduzione della Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA l’Erario è in grado di conoscere la posizione a credito o a debito del contribuente, relativamente dalle diverse liquidazioni periodiche, in netto anticipo rispetto al passato. Sino all’anno 2016, infatti, fino ad avvenuta presentazione della dichiarazione annuale, l’Erario non era a conoscenza dei risultati delle liquidazioni mensili o trimestrali, che infatti dovevano essere comunicati con la compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale. Da quest’anno, tutte queste informazioni sono note grazie alle LI.PE., e infatti il quadro VH deve essere compilato esclusivamente laddove la LI.PE. non esponga correttamente il saldo della liquidazione di periodo, o non sia stata affatto presentata.
La LI.PE. è uno strumento informativo, ma non solo. Le somme a debito emergenti dalla Comunicazione, infatti, sono celermente incrociate con i versamenti effettuati, ed in caso di omissione è facoltà dell’Amministrazione procedere con l’emissione di avviso bonario.
Il versamento dell’imposta non rileva in dichiarazione annuale
Come abbiamo avuto modo di approfondire già in occasione di un precedente intervento (IVA 2018, dichiarazione a credito e versamenti omessi), posto che la riscossione dei versamenti dovuti in corso d’anno derivanti dalla liquidazione periodica dell’IVA è stata, di fatto, agganciata alla Comunicazione Periodica, il quadro VL del Modello IVA 2018 è stato rivisto per quanto riguarda l’indicazione dell’IVA dovuta e dell’IVA effettivamente versata.
A dover essere indicato al rigo VL30 campo 2 è l’IVA dovuta, ovvero quella che risulta dalla somma degli importi dell’IVA indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2017 (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14, ma non versati in quanto non superiori a 25,82 euro) e dell’acconto dovuto indicato nel rigo VP13 del predetto modello. Laddove LI.PE. e liquidazione periodica non coincidano, oppure le LI.PE. siano omesse, si rende necessaria la compilazione del quadro VH, e al VL30 campo 2 confluirà l’importo totale dell’imposta dovuta come indicata in rettifica nel quadro VH.
Sempre al rigo VL30, campo 3, occorre invece indicare quanto è stato effettivamente versato.
Dopo di che i due valori sovra esposti vengono confrontati, e a rilevare nella determinazione della liquidazione IVA annuale è il maggiore di essi (VL30 campo 1).
Per quanto sopra, se l’IVA dovuta è maggiore di quella versata (il che significa che non tutti i versamenti dovuti sono stati correttamente onorati), a pesare in liquidazione annuale sarà comunque l’IVA dovuta.
Di fatto, la circostanza che qualche versamento non sia stato effettuato non influenza più il saldo del dichiarativo.
Versamento in eccesso, l’esposizione in dichiarazione
L’impostazione del rigo VL30 del Modello IVA 2018 consente agevolmente di gestire anche la fattispecie del versamento in eccesso, ovvero il caso in cui - per errore o a seguito di successive rettifiche alla liquidazione- il versamento periodico sia stato effettuato in misura superiore al dovuto.

Contribuente mensile. Tutti i versamenti periodici dovuti sono stati regolarmente effettuati, ipotizziamo per 30.000 euro complessivi. Relativamente ad una liquidazione, tuttavia, erroneamente sono stati versati 1.000 euro in esubero, pertanto a fronte di 30.000 euro dovuti ne sono stati versati 31.000.
In questo caso la compilazione del VL30 è lineare, e permette al contribuente di recuperare il versamento in eccesso. Il dichiarativo, nel caso ipotizzato, senza quel versamento in eccesso avrebbe chiuso con un saldo pari a zero. Invece, con la corretta compilazione del VL si avrà:
VL30 campo 2, IVA dovuta: euro 30.000
VL30 campo 3, IVA versata: euro 31.000
VL30 campo 1, il maggiore tra 2 e 3, quindi 31.000, somma che concorre alla liquidazione annuale
SALDO A CREDITO DEL DICHIARATIVO: Euro 1.000
Il caso non previsto: eccesso di versamento e versamenti omessi
In termini generali si può dire che il VL30, così come concepito, funzioni. Tuttavia non riesce ad esprimere correttamente tutti i casi possibili.
Un caso è quello della compresenza di versamenti omessi (o effettuati in difetto) e versamenti in esubero. In questo caso, infatti, le omissioni e gli esuberi concorrono in sommatoria algebrica al rigo IVA versata (VL30 campo 3), restituendo un saldo finale al dichiarativo che non soddisfa.
Ipotizziamo il caso di un contribuente trimestrale speciale (quindi con quattro liquidazioni trimestrali effettive), che presenti i seguenti valori:
I° trimestre - IVA dovuta 1.000, IVA versata 1.000;
II° trimestre - IVA dovuta 2.000, IVA versata 2.000;
III° trimestre - IVA dovuta 1.000, non versata;
IV° trimestre - IVA dovuta 1.000, versata 1.500.
Ci si trova di fronte ad una situazione di versamenti affatto lineare: il primo trimestre ed il secondo trimestre sono regolari, mentre il terzo trimestre è omesso. Per contro, nel quarto trimestre sono stati versati 500 euro in esubero rispetto al dovuto.
In considerazione di tutti i ragionamenti precedentemente espressi, che legano la riscossione dei versamenti periodici alla LI.PE., è sensato immaginare che i 1.000 euro non versati relativi al terzo trimestre non debbano pesare sul saldo finale del dichiarativo, perché saranno recuperati separatamente dall’Amministrazione finanziaria (lettera di compliance, avviso bonario, iscrizione a ruolo).
Viceversa, occorre far valere i 500 euro versati in eccesso relativamente al quarto trimestre. Tuttavia, per come è strutturato il quadro VL, non vi è modo di far “comprendere” la sussistenza di tale credito.
Infatti, nella compilazione del dichiarativo si avrà:
VL30 campo 2, IVA dovuta: euro 4.000
VL30 campo 3, IVA versata: euro 3.500
VL30 campo 1, il maggiore tra 2 e 3, quindi 4.000.
Saldo della dichiarazione: zero.
In una situazione di questo genere l’esposizione dell’IVA dovuta e dell’IVA versata “per masse”, ovvero per totale annuale invece che distinto per periodi, e la circostanza che a valere sia sempre e comunque la cifra più alta tra il dovuto ed il versato, non lascia grandi margini di manovra, facendo scomparire il versamento in eccesso in quanto assorbito dal versamento omesso (che però sarà in seguito da onorarsi per intero).
Al contribuente si prospettano solo due soluzioni possibili.
La prima, formalmente corretta, è quella di esporre i valori reali nel dichiarativo, ma così facendo non vi è evidenza del credito. In seconda battuta si potrebbe forse tentare di far valere il maggiore versamento effettuato a scomputo di quello omesso, che certamente sarà richiesto in pagamento, scomputo che tuttavia pare improbabile da ottenere. Si tratta quindi di una strada che mette a serio rischio la possibilità di veder recuperati i 500 euro in eccesso in tempi brevi, poiché la strada corretta sarebbe quella di versare il terzo trimestre omesso (con sanzioni ed interessi) e, separatamente, richiedere il rimborso della somma versata in eccesso relativamente al IV° trimestre.
La seconda soluzione, che è bene sottolineare, non è formalmente corretta, e pertanto è potenzialmente sanzionabile, tuttavia permette di rappresentare la situazione. In sostanza si tratta di compilare il quadro VL30 in modo tale da far emergere il credito, il che non può che essere fatto se non indicando al VL30 campo 3 (IVA versata) l’importo di 4.500 euro, ovvero la somma che risulta dai versamenti effettuati (compresi i 500 euro in eccesso) e compreso il III° trimestre che in realtà non è stato versato. Solo in questo modo è possibile far emergere i 500 euro di credito, visto che il VL30 campo 1 è “blindato” nel rispetto del maggior valore del VL30 campo 2 e campo 3, e sul campo VL30 2 (IVA dovuta) non ha nessun senso intervenire visto che rappresenta i saldi delle LI.PE. e delle liquidazioni realmente effettuate.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Modello IVA
Qual è lo scopo della Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA?
Il suo scopo è permettere all'Erario di conoscere la posizione del contribuente a credito o a debito relativamente alle diverse liquidazioni periodiche in anticipo rispetto al passato.
Quali informazioni sono rese note grazie alla Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA?
Grazie alla Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA, tutte le informazioni riguardanti le liquidazioni mensili o trimestrali sono rese note, permettendo all'Erario di conoscere i risultati in anticipo rispetto al passato.
Cosa succede se la Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA non esponga correttamente il saldo della liquidazione di periodo, o non sia stata affatto presentata?
In tali casi, è necessario compilare il quadro VH e l'importo totale dell'imposta dovuta sarà indicato in rettifica nel quadro VH.
Quali sono le conseguenze se l'IVA dovuta è maggiore di quella versata?
Se l'IVA dovuta è maggiore di quella versata, ciò significa che non tutti i versamenti dovuti sono stati correttamente onorati, e in tal caso, a pesare nella liquidazione annuale sarà comunque l'IVA dovuta.
Come si gestisce la fattispecie del versamento in eccesso?
La compilazione del VL30 consente di gestire anche la situazione del versamento in eccesso, permettendo al contribuente di recuperare l'importo versato in misura superiore al dovuto.