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DICHIARAZIONI

Rateazione Irpef e modello Redditi. Due rate al 20 agosto

di Andrea Amantea | 6 Marzo 2018
Rateazione Irpef e modello Redditi. Due rate al 20 agosto

L’approvazione definitiva del modello Redditi persone fisiche 2018, per il periodo d’imposta 2017, ha messo in chiaro altresì le scadenze delle rateazioni del saldo Irpef 2017 e del primo acconto 2018; scadenze che per i titolari di partita Iva comportano il pagamento di due distinte rate nello stesso giorno, ossia al 20 agosto.

Premessa

L’approvazione definitiva del modello Redditi persone fisiche 2018, per il periodo d’imposta 2017, ha messo in chiaro altresì le scadenze delle rateazioni del saldo IRPEF 2017 e dell’acconto 2018; scadenze che per i titolari di partita IVA comportano il pagamento di due distinte rate nello stesso giorno, ossia al 20 agosto. Lo scorso anno tale situazione aveva invece riguardato le persone fisiche non titolari di partita IVA.

 

Rateazione Irpef e modello Redditi

Analizzando quelle che sono le istruzioni al modello Redditi persone fisiche, si mette in evidenza come tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato) ovvero entro il 20 agosto 2018.

L'art 7-quater, comma 19, del D.L. n. 193/2016, e ss.mm.ii , ha spostato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e del primo acconto (Tax day) così come ha traslato dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP. Il versamento dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’IRAP è stato spostato all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il precedente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2017 e prima rata di acconto per il 2018) nel periodo dal 3 luglio al 20 agosto 2018 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (si veda l'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001).

In realtà la scadenza naturale dei 30 giorni successivi al 2 di luglio, entro la quale effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, coinciderebbe con il 1° di agosto, termine però che viene ulteriormente traslato al 20 dello stesso mese per effetto della c.d proroga di Ferragosto.

Il D.L. n. 70/2011, e ss.mm.ii, all’art. 7, comma 1, lett. h), dispone che “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.
Inoltre, qualora il termine di scadenza del pagamento ricada nel periodo tra il 1° e il 20 agosto ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006, e ss.mm.ii, il pagamento può essere effettuato “entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione” (cd. proroga di Ferragosto).

Venendo alla rateazione delle somme dovute a titolo di IRPEF, saldo 2017 e 1° acconto 2018 (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), il pagamento rateale deve essere perfezionato entro novembre; il 2° acconto invece deve essere versato entro il 30 novembre in un’unica soluzione.

I versamenti rateali sono effettuati:

  • entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed
  • entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata.

 

Due rate nello stesso giorno per le partite IVA

Considerando le istruzioni al modello Redditi persone fisiche, i contribuenti titolari di partita IVA che scelgono di ricorrere alla rateazione versando la 1° rata non al 2 luglio ma al 20 di agosto, per effetto delle proroghe disposte a livello normativo come sopra individuate, saranno tenuti a pagare alla stessa data anche la 2° rata del piano di rateazione; questo è quanto si desume dal prospetto delle rateazioni riportate nelle istruzioni citate.

Rateazioni versamenti

C’è da dire però che quanto disposto a livello di istruzioni al modello dichiarativo si pone a contrasto sia con la normativa legata ai termini di pagamento rateale delle imposte e dei contributi (si veda l'art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997), sia i precedenti chiarimenti di prassi forniti dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio con la risoluzione 21 giugno 2012, n. 69/E.

A livello di prassi, con la risoluzione citata, l’Amministrazione finanziaria aveva avuto modo di chiarire che “qualora il contribuente scelga di avvalersi della proroga ed intenda rateizzare i versamenti, il piano di rateazione dovrà essere rideterminato riducendo il numero delle rate e considerando come momento:

  • di inizio della rateazione, il termine di versamento prorogato;
  • di fine della rateazione, il 30 novembre per i soggetti non titolari di partita IVA e il 16 novembre per i soggetti titolari di partita IVA.

Ad esempio, per un soggetto non titolare di partita IVA che abbia deciso di versare la prima rata entro il 9 luglio 2012, la seconda rata avrà scadenza il 31 luglio 2012, la terza il 31 agosto 2012 e così via, fino alla scadenza della sesta e ultima rata del 30 novembre 2012. Qualora il medesimo soggetto scelga, invece, di effettuare il versamento entro il 20 agosto 2012 (con la maggiorazione dello 0,40% sull’intero importo dovuto), la seconda rata avrà scadenza il 31 agosto, la terza rata il 1° ottobre (termine così prorogato in quanto il 30 settembre cade di domenica) e così via fino alla quinta e ultima rata del 30 novembre 2012.

Lo stesso principio trova applicazione con riferimento ai soggetti titolari di partita IVA".

Staremo dunque a vedere se con un intervento di prassi l’Amministrazione finanziaria andrà a rettificare le istruzioni al modello dichiarativo sulla base delle proprie precedenti indicazioni, traslando il pagamento della 2° rata, fermo restando il termine del 16 novembre per il completamento dei pagamenti rateali dei titolari di partita IVA.

 

Riferimenti normativi:

 

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