Commento
ADEMPIMENTI

Fatturazione elettronica obbligatoria: il mancato allineamento delle disposizioni con il D.P.R. n. 633/1972

di Nicola Forte | 28 Febbraio 2018
Fatturazione elettronica obbligatoria: il mancato allineamento delle disposizioni con il D.P.R. n. 633/1972

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche tra “privati”. Le disposizioni sono però lacunose e non prendono sempre in considerazione le numerose fattispecie che potranno verificarsi. Il legislatore è intervenuto prevedendo il nuovo obbligo al di fuori del sistema normativo di cui al D.P.R. n. 633/1972. La tecnica legislativa utilizzata, senza alcuna modifica delle disposizioni contenute all’interno del Decreto IVA, dà luogo a numerosi problemi operativi.

Premessa

Dal 1° gennaio 2019 l’emissione della fattura elettronica sarà obbligatoria anche per le operazioni effettuate tra imprese “private” e professionisti.

L’art. 1, comma 909, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificando l’art. 1, comma 3  del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto che “Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni sono emesse esclusivamente fatture elettroniche.”

Il legislatore è intervenuto direttamente nel corpo del citato D.Lgs. n. 127, ed in particolare all’art. 1, la cui rubrica è “Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati”. La modifica non è stata “seguita” da alcun ulteriore intervento sulle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633/1972. Pertanto il passaggio da una fase che prevede l’emissione di documenti in formato analogico, sia pure con talune eccezioni, ad una fase successiva che prevede esclusivamente l’utilizzo del formato digitale, può dare luogo a diverse incertezze interpretative.

Le uniche esclusioni che il legislatore ha previsto riguardano le operazioni da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, oppure le prestazioni poste in essere dai contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio, ovvero del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. In questi casi l’esonero dall’obbligo è parziale in quanto, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Telefisco 2018), i predetti soggetti devono comunque utilizzare il formato elettronico per ciò che riguarda l’emissione delle fatture relative a prestazioni poste in essere nei confronti della Pubblica amministrazione.

  

L’emissione della fattura in formato analogico

Il novellato art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

La previsione non dà adito a dubbi sull’interpretazione. Il documento emesso in formato cartaceo anziché digitale non ha alcun valore legale. Pertanto il contribuente avrebbe omesso l’adempimento, cioè l’emissione della fattura.

L’acquirente o il committente, al fine di evitare l’irrogazione di una sanzione di importo pari all’IVA che avrebbe dovuto essere indicata nella fattura, deve regolarizzare l’operazione seguendo la procedura prevista dall’art. 6, comma 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La disposizione citata così dispone: Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione …”.

L’acquirente/committente, al fine di evitare l’irrogazione della predetta sanzione, deve procedere all’emissione di un’autofattura consegnando un esemplare del documento all’Ufficio competente e versando la relativa imposta.

Anche in questa ipotesi la novella prevede che il documento sia emesso in formato digitale e consegnato all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di interscambio. La regolarizzazione deve essere effettuata qualora il cessionario/committente non abbia ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione. Il termine previsto per la regolarizzazione è di trenta giorni. La stessa procedura deve essere seguita qualora la fattura ricevuta sia irregolare.

 

Lo scarto della fattura da parte del Sistema di Interscambio

Il legislatore ha disciplinato in maniera circostanziata l’ipotesi della regolarizzazione (cfr supra 2). Invece non risulta affatto disciplinata la fattispecie dello “scarto” della fattura effettuato dal destinatario del documento.

Dopo l’invio della fattura a cura del cedente/prestatore al Sistema di Interscambio viene effettuato un primo controllo formale. Se questa fase non viene superata (ad esempio la fattura risulta mancante della firma digitale), viene recapitata al fornitore una notifica di scarto. In base alle disposizioni nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura elettronica può considerarsi emessa, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Decreto IVA, a fronte del rilascio (dal Sistema di Interscambio) della ricevuta di consegna.

Conseguentemente, la notifica di scarto equivale alla mancata emissione del documento che non deve essere neppure registrato nel libro delle fatture di cui all’art. 23 del Decreto IVA. Tale disposizione prevede che “Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse …”; pertanto se il documento non si considera emesso non può conseguire alcun obbligo di registrazione.

Se la comunicazione di scarto della fattura precedente pervenisse al fornitore (al soggetto emittente) dopo l’avvenuta emissione di ulteriori documenti, il contribuente dovrà procedere alla gestione del documento “scartato”. Ad esempio se il documento avesse assunto il numero uno (trattandosi della prima fattura emessa) e le fatture regolarmente emesse avessero assunto i numeri successivi, due, tre, etc., si pone il problema di come gestire il documento scartato.

Il contribuente potrebbe omettere la registrazione del documento scartato, ma in questo modo la numerazione progressiva delle fatture emesse inizierebbe dalla numero due. La circostanza dovrebbe essere dimostrata in caso di accesso ispezione e verifica tramite l’esibizione della ricevuta di scarto recante una data precedente rispetto a quella delle fatture emesse successivamente (e correttamente).

In futuro, quando sarà emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in attuazione della previsione della Legge di Bilancio 2018, il procedimento di archiviazione sostitutiva sarà curato direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Pertanto l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di acquisire direttamente la comunicazione di scarto in modo da non considerare violata la disposizione che impone ai contribuenti di emettere le fatture con una numerazione progressiva. In ogni caso, anche per ottenere un “ordine contabile”, il contribuente potrebbe registrare in ogni caso la fattura scartata procedendo successivamente all’emissione di una nota di variazione (in diminuzione) ad uso interno, a “storno” della fattura. La nota di variazione non dovrà quindi essere trasmessa al soggetto destinatario della prestazione neppure tramite il Sistema di Interscambio. In buona sostanza la nota di variazione ad “uso interno” è necessaria al solo fine di “neutralizzare”, sotto il profilo contabile, il documento formato, ma non emesso in quanto scartato dal Sistema di Interscambio. La predetta nota è finalizzata esclusivamente a “ripristinare” la corretta numerazione in quanto si deve tenere conto della mancata emissione del documento scartato.

 

Il “rifiuto” della fattura del destinatario

Il soggetto destinatario del documento può esplicitare, entro quindici giorni dalla consegna, il rifiuto della fattura. Si tratta però di una facoltà in quanto il mancato rifiuto o accettazione (il silenzio) non impedisce eventuali contestazioni nel merito, anche successivamente, circa la correttezza del documento ricevuto.

Se il cliente rifiuta entro i quindici giorni successivi al ricevimento la fattura, non è obbligato ad effettuare la registrazione del documento in contabilità nel registro degli acquisti. Questa fattispecie crea però un problema in capo all’emittente. Infatti se tale soggetto emette una nota di variazione in diminuzione, il destinatario della prestazione rifiuterà probabilmente il documento ricevuto per il tramite del Sistema di Interscambio. Ciò in quanto il destinatario della prestazione riterrà di non poter gestire una nota di variazione a fronte di una fattura (precedente) non registrata in quanto rifiutata.

A sua volta il soggetto emittente avrà ricevuto dal Sistema di Interscambio la ricevuta di avvenuta consegna e quindi la fattura dovrà considerarsi emessa in capo al fornitore. Tuttavia non potendo inviare tramite il Sistema di Interscambio la nota di variazione (che sarebbe rifiutata dal destinatario della prestazione) dovrà essere emesso un documento (una nota di credito) ad uso esclusivamente interno. Successivamente si dovrà procedere all’emissione di una nuova fattura (corretta) da inoltrare esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio.

In buona sostanza il sistema è “asimmetrico” nel senso che l’avvenuta emissione della fattura, coincidente con il momento di ricezione del documento da parte del Sistema di Interscambio, non corrisponde con l’accettazione del medesimo documento da parte del destinatario. L’emittente, in possesso della ricevuta attestante la ricezione del documento da parte del SDI, potrà considerare la fattura emessa. Viceversa il destinatario che rifiuterà il documento non risulterà in possesso di alcuna fattura e, conseguentemente, non dovrà osservare alcun obbligo di registrazione.

 

Il mancato rifiuto della fattura da parte del destinatario della prestazione

Il Sistema di Interscambio dovrebbe consentire al destinatario della prestazione di inoltrare al fornitore (al soggetto che ha emesso la fattura) una notifica di accettazione/rifiuto del documento elettronico entro il termine di quindici giorni dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna.

Decorsi quindici giorni senza che il cliente abbia inviato al Sistema di Interscambio la predetta notifica, il Sistema invierà sia all’emittente che al ricevente una notifica di decorrenza termini, che sta ad indicare per entrambi i soggetti semplicemente il fatto che Sistema di Interscambio considera chiuso il processo relativo a quella specifica fattura. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità per il cliente ricevente di contestare nel merito la fatturae richiedere una nota di variazione all’emittente senza che a questo soggetto sia pervenuto il preventivo messaggio di notifica esito (quindi anche successivamente al termine di quindici giorni).

Questa fattispecie è di agevole soluzione in quanto il destinatario della prestazione, che non ha rifiutato la fattura, ma ha contestato la stessa, è obbligato alla registrazione contabile. Il fornitore, a sua volta, che ha ottenuto dal Sistema la ricevuta di avvenuta consegna (del documento) può considerare emessa la fattura. Conseguentemente l’unica possibilità per effettuare la correzione consiste nell’invio di una nota di variazione in formato elettronico (tramite il SDI).

L’obbligo di emissione della nota di variazione in formato elettronico è stato previsto espressamente dalla Legge di Bilancio 2018.

Si consideri ad esempio il caso di un professionista che invece di fatturare il compenso pari a 1.000 euro per un errore abbia emesso una fattura di 10.000 euro di imponibile. Il soggetto destinatario della prestazione se non rifiuta il documento ricevuto entro i quindici giorni successivi non sarà comunque tenuto al pagamento del maggiore importo. Potrà rilevare l’errore relativo alla fattura emessa anche in un momento successivo. In questo caso il professionista dovrà inviare una nota di variazione in formato elettronico per il tramite del Sistema di interscambio.

 

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Fattura elettronica