Premessa
La Certificazione Unica costituisce l'attestazione che certifica la percezione di un reddito. Il soggetto che percepisce redditi di lavoro dipendente, di pensione, oppure di lavoro autonomo, redditi diversi, provvigioni e ogni ulteriore fattispecie rientrante nell'ambito dei sostituti di imposta, grazie alla Certificazione Unica ad egli rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che ha erogato il reddito (oppure ancora del terzo tenuto a operare ritenute a titolo di acconto o di imposta), con la CU viene in possesso della documentazione che certifica i redditi percepiti, e le eventuali ritenute subite. I dati, altresì, vengono trasmessi da parte del soggetto che rilascia la Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate, che così entra in possesso di una precisa 'mappatura' dei redditi percepiti dai contribuenti, redditi che poi dovranno trovare riscontro nei dichiarativi dei contribuenti stessi.
Con riferimento alle Certificazioni Uniche relative all'anno 2017, le principali novità riguardano le tempistiche di trasmissione telematica, e l'accoglimento nel modello di alcune nuove fattispecie, in primis quella del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi.
I termini di trasmissione telematica
Negli anni passati il termine di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche era sempre, formalmente, stabilito in unica data. Nello specifico, l'anno scorso la scadenza era prevista entro il 7 marzo 2017. Tuttavia, a seguito di una serie di pronunce dal parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate era assodata circostanza che non sarebbero stati sanzionati gli invii di CU avvenuti entro il termine di presentazione del modello 770, a condizione che le CU trasmesse dopo il 7 marzo fossero relative esclusivamente a redditi che non possono trovare accoglimento nella dichiarazione precompilata.
Tale orientamento, consolidato nel tempo, ha trovato accoglimento ufficiale in sede di riordino del calendario fiscale operato con la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), che ha ufficializzato e introdotto a regime le deroghe o le proroghe non ufficializzate concesse negli anni passati.
Ai sensi di quanto previsto in Manovra, il termine di trasmissione telematica delle CU che si riferiscono a redditi che non possono trovare accoglimento nel 730 precompilato (ad esempio i redditi di lavoro autonomo abituale), scadrà entro il termine di presentazione del modello 770. Pertanto, 31 ottobre 2018, posto che il termine di trasmissione del 770 è stata anch'essa oggetto di revisione e definitivamente stabilito, appunto, entro il 31 ottobre.
Vi è tuttavia da dire che, allo stato attuale di bozze, le istruzioni di compilazione riportano quale termine ultimo per effettuare l'invio telematico la sola data del 7 marzo 2018. Sul punto pertanto è necessaria una revisione, per quanto sia sin da ora evidente che sarebbe insensato l'obbligo di imporre l'invio telematico integrale delle CU - anche di quelle che si riferiscono a redditi non dichiarabili nella precompilata - tutte indistintamente al 7 marzo.
I termini di consegna al percipiente
La consegna della Certificazione Unica al percipiente deve avvenire a cura dell'emittente della CU stessa. Per quanto riguarda i termini previsti per il periodo di imposta 2017, in base alle istruzioni il termine ultimo è quello del 31 marzo 2018. Concretamente, la scadenza è al 3 aprile 2018, posto che il 31 marzo cade di sabato ed immediatamente a seguire vi sono le festività pasquali. Anche non riferimento ai termini di consegna nulla viene detto per quanto riguarda le CU che non si riferiscono al redditi dichiarabili nella precompilata, ed, invero, sul punto non è intervenuta nemmeno la Legge di Bilancio, che ha rivisto i termini solo con riferimento al termine di trasmissione telematica.
Si rileva, peraltro, che nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato in corso d'anno, la consegna deve però avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del percipiente al datore di lavoro.
CU errata, spetta al sostituto d'imposta la correzione degli errori
Una delle novità più interessanti che emergono dalle istruzioni è quella che viene fissato il principio secondo il quale il percipiente che riscontri degli errori o inesattezze nella CU ad egli rilasciata dovrà rivolgersi al proprio sostituto di imposta, che sarà obbligato alla correzione.
Si pensi al caso non infrequente di avvenuta certificazione integrale di redditi di lavoro dipendente, mentre in realtà i relativi compensi non siano stati effettivamente percepiti. Chiaramente la correzione non potrà essere richiesta laddove la certificazione riporti circostanze non corrispondenti al vero, ma a causa di errori non imputabili al sostituto, bensì a causa di errori compiuti dal contribuente. È il caso, per esempio, della mancata comunicazione di variazioni intervenute nei carichi di famiglia. È infatti a carico del lavoratore l'obbligo di informare il datore di lavoro in merito al fatto che un familiare, dichiarato come a carico, perda tale qualifica. In caso di omessa informazione, il datore di lavoro continuerà senza colpa ad applicare le detrazioni corrispondenti. In queste circostanze, pertanto, non sarà possibile richiedere al sostituto di imposta la correzione della CU (anche perché i conguagli sono già stati effettuati) e sarà pertanto il contribuente a dover regolarizzare la propria situazione tributaria, presentando dichiarazione dei redditi per la restituzione della detrazione indebitamente fruita.
Le novità in materia di lavoro
Diverse sono le novità previste nei quadri destinati ad accogliere le informazioni relative al lavoro dipendente. Sinteticamente segnaliamo:
- inserita una nuova sezione dedicata all'indicazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che sono rientrati in Italia, per i quali è prevista una tassazione parziale (D.Lgs. n. 147/2015);
- indicazione dei rimborsi di beni e servizi effettuati dal datore di lavoro e non soggetti a tassazione;
- premi di risultato: alla luce della possibile scelta di corresponsione sotto forma di fringe benefit (art. 51 TUIR) previsti appositi punti in cui indicare le somme che il lavoratore ha inteso usufruire in sostituzione del premio di risultato, e pertanto non hanno scontato imposta sostitutiva, ma che concorreranno al reddito del dipendente.
Locazioni brevi, la nuova Certificazione Unica
Il regime fiscale delle locazioni brevi, introdotto dall'art. 4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96, trova spazio nella CU 2018.
Come puntualmente esplicato nella Circolare Agenzia delle Entrate 24/E del 12 ottobre 2017, per “locazioni brevi” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa. Rientrano nel regime anche le operazioni assimilate, quali la sublocazione e i contratti di concessione in godimento stipulati dal comodatario, aventi la medesima durata.
La disciplina si applica sia ai contratti stipulati direttamente dalle parti, sia ai contratti stipulati tramite l'intervento di un intermediario immobiliare, e, novità che maggiormente ha “scosso” il mercato, anche nel caso in cui i negozi siano conclusi tramite i siti web che mettono in contatto le parti.
Nelle fattispecie sovra elencate gli intermediari sono tenuti, per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, laddove incassino o intervengano nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, ad operare una ritenuta, nella misura del 21%.
L'intermediario immobiliare, pertanto, con l'entrata in vigore delle summenzionate disposizione ha assunto la qualifica di sostituto di imposta nell'ambito delle locazioni brevi.
Tutto questo trova riscontro in una nuova sezione della CU, la VIII, titolata Certificazione Redditi Locazioni Brevi. La CU dovrà essere rilasciata dall'intermediario che ha provveduto a trattenere e versare la ritenuta. I dati potranno essere espressi in forma aggregata, laddove il medesimo immobile sia stato oggetto di più contratti nel corso dell'anno, oppure in forma analitica. Per ciascun immobile, tuttavia, la strada scelta dovrà essere univoca: quindi o un'unica indicazione in forma aggregata, oppure elencazione analitica di tutti i contratti.
A dover essere indicati saranno le informazioni utili alla corretta identificazione dell'immobile, la durata del contratto, ed ovviamente i corrispettivi e le relative ritenute operate. Il criterio che sottende l'effettuazione della ritenuta, ed i conseguente obbligo di rilascio della CU, è quello di cassa. Può pertanto accadere che, in caso di corresponsione anticipata, alcuni corrispettivi incassati (e pertanto soggetti a ritenuta e certificati) si riferiscano al 2018. In tal caso la circostanza dovrà essere segnalata mediante barratura di un apposito campo.
Riferimenti normativi:
Certificazione Unica 2018: scadenze e novità. Nuova sezione per le locazioni brevi
di Sandra Pennacini | 9 Gennaio 2018
Sono state pubblicate, in data 22 dicembre 2017, le bozze delle istruzioni relative alle Certificazioni Uniche 2018, che si riferiscono all'anno 2017. Andiamo ad analizzare le principali novità alla luce delle numerose nuove fattispecie tributarie previste, tra le quali spiccano la neo introdotta sezione destinata ad accogliere le informazioni relative al nuovo regime dei contratti di locazioni brevi, ed il calendario delle scadenze.
Premessa
La Certificazione Unica costituisce l'attestazione che certifica la percezione di un reddito. Il soggetto che percepisce redditi di lavoro dipendente, di pensione, oppure di lavoro autonomo, redditi diversi, provvigioni e ogni ulteriore fattispecie rientrante nell'ambito dei sostituti di imposta, grazie alla Certificazione Unica ad egli rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che ha erogato il reddito (oppure ancora del terzo tenuto a operare ritenute a titolo di acconto o di imposta), con la CU viene in possesso della documentazione che certifica i redditi percepiti, e le eventuali ritenute subite. I dati, altresì, vengono trasmessi da parte del soggetto che rilascia la Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate, che così entra in possesso di una precisa 'mappatura' dei redditi percepiti dai contribuenti, redditi che poi dovranno trovare riscontro nei dichiarativi dei contribuenti stessi.
Con riferimento alle Certificazioni Uniche relative all'anno 2017, le principali novità riguardano le tempistiche di trasmissione telematica, e l'accoglimento nel modello di alcune nuove fattispecie, in primis quella del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi.
I termini di trasmissione telematica
Negli anni passati il termine di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche era sempre, formalmente, stabilito in unica data. Nello specifico, l'anno scorso la scadenza era prevista entro il 7 marzo 2017. Tuttavia, a seguito di una serie di pronunce dal parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate era assodata circostanza che non sarebbero stati sanzionati gli invii di CU avvenuti entro il termine di presentazione del modello 770, a condizione che le CU trasmesse dopo il 7 marzo fossero relative esclusivamente a redditi che non possono trovare accoglimento nella dichiarazione precompilata.
Tale orientamento, consolidato nel tempo, ha trovato accoglimento ufficiale in sede di riordino del calendario fiscale operato con la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), che ha ufficializzato e introdotto a regime le deroghe o le proroghe non ufficializzate concesse negli anni passati.
Ai sensi di quanto previsto in Manovra, il termine di trasmissione telematica delle CU che si riferiscono a redditi che non possono trovare accoglimento nel 730 precompilato (ad esempio i redditi di lavoro autonomo abituale), scadrà entro il termine di presentazione del modello 770. Pertanto, 31 ottobre 2018, posto che il termine di trasmissione del 770 è stata anch'essa oggetto di revisione e definitivamente stabilito, appunto, entro il 31 ottobre.
Vi è tuttavia da dire che, allo stato attuale di bozze, le istruzioni di compilazione riportano quale termine ultimo per effettuare l'invio telematico la sola data del 7 marzo 2018. Sul punto pertanto è necessaria una revisione, per quanto sia sin da ora evidente che sarebbe insensato l'obbligo di imporre l'invio telematico integrale delle CU - anche di quelle che si riferiscono a redditi non dichiarabili nella precompilata - tutte indistintamente al 7 marzo.
I termini di consegna al percipiente
La consegna della Certificazione Unica al percipiente deve avvenire a cura dell'emittente della CU stessa. Per quanto riguarda i termini previsti per il periodo di imposta 2017, in base alle istruzioni il termine ultimo è quello del 31 marzo 2018. Concretamente, la scadenza è al 3 aprile 2018, posto che il 31 marzo cade di sabato ed immediatamente a seguire vi sono le festività pasquali. Anche non riferimento ai termini di consegna nulla viene detto per quanto riguarda le CU che non si riferiscono al redditi dichiarabili nella precompilata, ed, invero, sul punto non è intervenuta nemmeno la Legge di Bilancio, che ha rivisto i termini solo con riferimento al termine di trasmissione telematica.
Si rileva, peraltro, che nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato in corso d'anno, la consegna deve però avvenire entro 12 giorni dalla richiesta del percipiente al datore di lavoro.
CU errata, spetta al sostituto d'imposta la correzione degli errori
Una delle novità più interessanti che emergono dalle istruzioni è quella che viene fissato il principio secondo il quale il percipiente che riscontri degli errori o inesattezze nella CU ad egli rilasciata dovrà rivolgersi al proprio sostituto di imposta, che sarà obbligato alla correzione.
Si pensi al caso non infrequente di avvenuta certificazione integrale di redditi di lavoro dipendente, mentre in realtà i relativi compensi non siano stati effettivamente percepiti. Chiaramente la correzione non potrà essere richiesta laddove la certificazione riporti circostanze non corrispondenti al vero, ma a causa di errori non imputabili al sostituto, bensì a causa di errori compiuti dal contribuente. È il caso, per esempio, della mancata comunicazione di variazioni intervenute nei carichi di famiglia. È infatti a carico del lavoratore l'obbligo di informare il datore di lavoro in merito al fatto che un familiare, dichiarato come a carico, perda tale qualifica. In caso di omessa informazione, il datore di lavoro continuerà senza colpa ad applicare le detrazioni corrispondenti. In queste circostanze, pertanto, non sarà possibile richiedere al sostituto di imposta la correzione della CU (anche perché i conguagli sono già stati effettuati) e sarà pertanto il contribuente a dover regolarizzare la propria situazione tributaria, presentando dichiarazione dei redditi per la restituzione della detrazione indebitamente fruita.
Le novità in materia di lavoro
Diverse sono le novità previste nei quadri destinati ad accogliere le informazioni relative al lavoro dipendente. Sinteticamente segnaliamo:
Locazioni brevi, la nuova Certificazione Unica
Il regime fiscale delle locazioni brevi, introdotto dall'art. 4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96, trova spazio nella CU 2018.
Come puntualmente esplicato nella Circolare Agenzia delle Entrate 24/E del 12 ottobre 2017, per “locazioni brevi” si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa. Rientrano nel regime anche le operazioni assimilate, quali la sublocazione e i contratti di concessione in godimento stipulati dal comodatario, aventi la medesima durata.
La disciplina si applica sia ai contratti stipulati direttamente dalle parti, sia ai contratti stipulati tramite l'intervento di un intermediario immobiliare, e, novità che maggiormente ha “scosso” il mercato, anche nel caso in cui i negozi siano conclusi tramite i siti web che mettono in contatto le parti.
Nelle fattispecie sovra elencate gli intermediari sono tenuti, per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, laddove incassino o intervengano nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, ad operare una ritenuta, nella misura del 21%.
L'intermediario immobiliare, pertanto, con l'entrata in vigore delle summenzionate disposizione ha assunto la qualifica di sostituto di imposta nell'ambito delle locazioni brevi.
Tutto questo trova riscontro in una nuova sezione della CU, la VIII, titolata Certificazione Redditi Locazioni Brevi. La CU dovrà essere rilasciata dall'intermediario che ha provveduto a trattenere e versare la ritenuta. I dati potranno essere espressi in forma aggregata, laddove il medesimo immobile sia stato oggetto di più contratti nel corso dell'anno, oppure in forma analitica. Per ciascun immobile, tuttavia, la strada scelta dovrà essere univoca: quindi o un'unica indicazione in forma aggregata, oppure elencazione analitica di tutti i contratti.
A dover essere indicati saranno le informazioni utili alla corretta identificazione dell'immobile, la durata del contratto, ed ovviamente i corrispettivi e le relative ritenute operate. Il criterio che sottende l'effettuazione della ritenuta, ed i conseguente obbligo di rilascio della CU, è quello di cassa. Può pertanto accadere che, in caso di corresponsione anticipata, alcuni corrispettivi incassati (e pertanto soggetti a ritenuta e certificati) si riferiscano al 2018. In tal caso la circostanza dovrà essere segnalata mediante barratura di un apposito campo.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Certificazione unica
Qual è il significato della Certificazione Unica?
La Certificazione Unica costituisce l'attestazione che certifica la percezione di un reddito.
Chi emette la Certificazione Unica?
La Certificazione Unica viene emessa dal datore di lavoro o dal soggetto che ha erogato il reddito.
Qual è il ruolo dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla Certificazione Unica?
L'Agenzia delle Entrate entra in possesso dei dati trasmessi tramite la Certificazione Unica e li utilizza per avere una 'mappatura' dei redditi percepiti dai contribuenti.
Qual è la scadenza per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche?
Per i redditi che non possono trovare accoglimento nella dichiarazione precompilata, la scadenza è entro il termine di presentazione del modello 770, ossia entro il 31 ottobre 2018.
Come vengono gestiti gli errori o le inesattezze nella Certificazione Unica?
Spetta al sostituto d'imposta correggere eventuali errori o inesattezze nella Certificazione Unica, se non imputabili al contribuente.