Circolare monografica
DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”, IVA
Free

Esterometro e fatture nei rapporti con l’estero: escluse le operazioni fuori campo IVA fino all’importo di 5.000 euro

Nuovo decreto “Semplificazioni”: le modifiche alla disciplina dell’esterometro

di Stefano Setti | 21 Giugno 2022
Esterometro e fatture nei rapporti con l’estero: escluse le operazioni fuori campo IVA fino all’importo di 5.000 euro

Tra le novità contenute nel decreto legge "Semplificazioni" varato il 15 giugno scorso spiccano quelle in materia di esterometro (operazioni con l’estero), con l'ampliamento dei casi di esonero dalla presentazione dell’esterometro. In particolare è stato chiarito che rimangono escluse oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SDI, anche quelle di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Introduzione

Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) aveva stabilito che, in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) andavano trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Successivamente, l’art. 5, comma 14-ter, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione normativa contemplata dalla legge di bilancio 2021 con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° gennaio 2022).

Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella legge di bilancio 2021 e nel D.L. n. 146/2021, il 28 ottobre 2021 è stato pubblicato un apposito provvedimento direttoriale.

Nel dettaglio, il Provv. 28 ottobre 2021, n. 293384/2021, stabilisce che:

  • in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate, utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di Interscambio, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provv. 30 aprile 2018, n. 89757, e successive modificazioni. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa;
  • quanto descritto nel punto che precede rimane facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti UE ovvero extra-UE

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022), il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

  • nel campo “Codice destinatario”, i 7 caratteri “XXXXXXX”;
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:

           - nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
           - nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici, su cui il SdI non effettua controlli di validità).

Se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale.

Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

Da quanto sopra si evince che il campo “IdCodice” non è soggetto a controlli di validità dal SdI, ma sia le specifiche tecniche, sia la Guida alla fatturazione elettronica aggiornata al 2 luglio 2021 non fanno riferimento a un IdCodice standard, ma a quello identificativo della controparte fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici.

Novità del decreto “Semplificazioni” in materia fiscale

Come anticipato in premessa, il decreto “Semplificazioni”, nella bozza approvata il 15 giugno 2022, all’art. 12, modificando quanto contenuto nel comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto un’importante “semplificazione” con riferimento alle operazioni con l’estero oggetto di “esterometro” (che, come scritto in precedenza, dal 1° luglio 2022, sarà sostituito dall’obbligo generalizzato di emissione delle fatture in formato elettronico). Nel dettaglio, è stato chiarito che rimangono escluse dall’esterometro (e, quindi, dal 1° luglio 2022, dall’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con l’estero), oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche “quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972”.

Va da sé che, dal 1° luglio 2022, non vi sarà l’obbligo di gestione delle fatture elettroniche nei rapporti con l’estero, sempre che siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, per le operazioni passive di importo non superiore a euro 5.000.

Sembra, comunque, che permanga la facoltà di comunicarle elettronicamente, anche se di importo inferiore a euro 5.000 (per meglio dire, non comunicarle non è un divieto, ma una facoltà).

Dal 1° luglio 2022, le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA (attive per qualsiasi importo, passive di importo superiore a euro 5.000) andranno gestite in formato elettronico, così come avviene normalmente all’interno dell’esterometro (infatti, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che le operazioni fuori campo IVA, per mancanza del presupposto territoriale IVA, andavano comunque comunicate all’interno dell’esterometro).

Sempre la bozza del decreto “Semplificazioni”, all’art. 13, modificando l’art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha stabilito che le “nuove” sanzioni in tema di operazioni con l’estero (esterometro e dal 1° luglio 2022) sono applicabili dal 1° luglio 2022 e non dal 1° gennaio 2022.

Le sanzioni, dal 1° luglio 2022, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (tramite fattura elettronica), sono pari a euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, e non più fino al limite di euro 1.000 trimestrale (riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria).

La gestione elettronica delle fatture passive soggette a reverse charge ovvero autofattura

Si ricorda che, a seguito dell’introduzione, con effetto 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico, l’Agenzia delle entrate, con diversi documenti di prassi (si vedano circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, e circolare 17 giugno 2019, n. 14/E), è intervenuta fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del reverse charge e dell’autofattura.

Gestione elettronica del reverse charge e delle autofatture: regole generali

Gestione del reverse charge

La circolare n. 14/E del 2019, che ha richiamato la precedente circolare n. 13/E del 2018, ha ribadito che:

  • il reverse charge interno (operazioni di cui agli artt. 17, commi quinto e sesto, e 74, commi settimo e ottavo , del D.P.R. n. 633/1972) può essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (si vedano: risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E, nonché circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione (soggetta a reverse charge), contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della stessa;
  • per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. Da ciò discende che quanto chiarito in merito alle modalità di gestione del reverse charge interno non è applicabile con riferimento ai rapporti con l’estero (ovvero reverse charge esterno). Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni confluiscono nel “nuovo” esterometro (sul punto la circolare n. 14/E del 2019 ha chiarito che “Nei casi di reverse charge esterno ... resta comunque fermo l’obbligo comunicativo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127 del 2015 (n.d.A. - esterometro), salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI e quindi con le regole italiane”.

In tema di gestione del reverse charge interno, si segnala che Assosoftware, con risposta 28 giugno 2019 (risposta che è frutto di un’interlocuzione avvenuta con l’Agenzia delle entrate), richiamando la circolare n. 14/E del 2019, ha chiarito che “... gli obblighi di legge si intendono adempiuti:
- annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
- integrando la fattura di acquisto con i dati necessari.
L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:
- materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione;
- producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SdI.
La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.”.

Quindi, il contribuente, per effettuare il reverse charge interno, potrà stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (così come accadeva precedentemente all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica) con l’integrazione sul cartaceo, ferma restando la doppia annotazione sul registro IVA vendite e acquisti.

Gestione delle autofatture

  • L’Agenzia delle entrate, in una FAQ (27 novembre 2018, n. 17 - pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle entrate), ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SdI, così come previsto, dal provvedimento direttoriale 30 aprile 2018, con riferimento all’autofattura denuncia di cui all’art. 6, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997. In tale ipotesi, la fattura elettronica viene inviata al SdI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore, che come cessionario/committente;
  • l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E del 2019, ha chiarito che, oltre all’autofattura per omaggi, vanno inviate al Sistema di Interscambio (cd. SdI) anche le altre fattispecie di autofatture interne (con esclusione di quelle relative a servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia ricevuti da un soggetto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da un non residente ex art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972; infatti, per tali autofatture vi è l’obbligo di presentazione dell’esterometro fino al 31 dicembre 2021, fermo restando il fatto che tali autofatture potranno comunque essere emesse in formato elettronico, al fine di fare venire meno tale adempimento). Ciò in considerazione del fatto che le autofatture interne sono delle vere e proprie fatture e, quindi, vanno sempre inviate al SdI. Conseguentemente, le relative autofatture - ad esempio, le autofatture per acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero - devono essere sempre inviate al SdI quali fatture elettroniche.

L’Agenzia delle entrate, con alcune FAQ, pubblicate il 19 luglio 2019 sul proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.ti), in tema di reverse charge e autofattura, ha chiarito che:

  • in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno (di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972), i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
  • in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (ricordando che, in tali casi, la fattura e, quindi, la relativa imposta, vanno annotate solo nel registro IVA vendite);
  • in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra-UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra-UE, ecc.), in luogo dell’esterometro, è possibile emettere un’autofattura elettronica, compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito. Nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente”, con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).

Le fatture emesse da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia andranno comunicate obbligatoriamente in formato elettronico (tramite SdI) dal 1° luglio 2022 (quindi, senza più possibilità di utilizzo della forma analogica). Nulla cambia, invece, relativamente alla gestione delle casistiche di reverse charge interno, le quali potranno continuare a essere gestite come già oggi avviene.

Riferimenti normativi:

 

 

 

Sullo stesso argomento:EsterometroFattura elettronica