Introduzione
Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) aveva stabilito che, in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) andavano trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
Successivamente, l’art. 5, comma 14-ter, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione normativa contemplata dalla legge di bilancio 2021 con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° gennaio 2022).
Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella legge di bilancio 2021 e nel D.L. n. 146/2021, il 28 ottobre 2021 è stato pubblicato un apposito provvedimento direttoriale.
Nel dettaglio, il Provv. 28 ottobre 2021, n. 293384/2021, stabilisce che:
- in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate, utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di Interscambio, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provv. 30 aprile 2018, n. 89757, e successive modificazioni. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite, ecc.), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa;
- quanto descritto nel punto che precede rimane facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti UE ovvero extra-UE
Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022), il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:
- nel campo “Codice destinatario”, i 7 caratteri “XXXXXXX”;
- nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
- nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
- nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici, su cui il SdI non effettua controlli di validità).
Se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.
Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.
Da quanto sopra si evince che il campo “IdCodice” non è soggetto a controlli di validità dal SdI, ma sia le specifiche tecniche, sia la Guida alla fatturazione elettronica aggiornata al 2 luglio 2021 non fanno riferimento a un IdCodice standard, ma a quello identificativo della controparte fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici.
Novità del decreto “Semplificazioni” in materia fiscale
Come anticipato in premessa, il decreto “Semplificazioni”, nella bozza approvata il 15 giugno 2022, all’art. 12, modificando quanto contenuto nel comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, ha previsto un’importante “semplificazione” con riferimento alle operazioni con l’estero oggetto di “esterometro” (che, come scritto in precedenza, dal 1° luglio 2022, sarà sostituito dall’obbligo generalizzato di emissione delle fatture in formato elettronico). Nel dettaglio, è stato chiarito che rimangono escluse dall’esterometro (e, quindi, dal 1° luglio 2022, dall’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con l’estero), oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche “quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972”.
Va da sé che, dal 1° luglio 2022, non vi sarà l’obbligo di gestione delle fatture elettroniche nei rapporti con l’estero, sempre che siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, per le operazioni passive di importo non superiore a euro 5.000.
Sembra, comunque, che permanga la facoltà di comunicarle elettronicamente, anche se di importo inferiore a euro 5.000 (per meglio dire, non comunicarle non è un divieto, ma una facoltà).
Dal 1° luglio 2022, le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA (attive per qualsiasi importo, passive di importo superiore a euro 5.000) andranno gestite in formato elettronico, così come avviene normalmente all’interno dell’esterometro (infatti, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che le operazioni fuori campo IVA, per mancanza del presupposto territoriale IVA, andavano comunque comunicate all’interno dell’esterometro).
Sempre la bozza del decreto “Semplificazioni”, all’art. 13, modificando l’art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha stabilito che le “nuove” sanzioni in tema di operazioni con l’estero (esterometro e dal 1° luglio 2022) sono applicabili dal 1° luglio 2022 e non dal 1° gennaio 2022.
Le sanzioni, dal 1° luglio 2022, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (tramite fattura elettronica), sono pari a euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili, e non più fino al limite di euro 1.000 trimestrale (riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria).
La gestione elettronica delle fatture passive soggette a reverse charge ovvero autofattura
Si ricorda che, a seguito dell’introduzione, con effetto 1° gennaio 2019, dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico, l’Agenzia delle entrate, con diversi documenti di prassi (si vedano circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, e circolare 17 giugno 2019, n. 14/E), è intervenuta fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del reverse charge e dell’autofattura.
Gestione elettronica del reverse charge e delle autofatture: regole generali |
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Gestione del reverse charge |
La circolare n. 14/E del 2019, che ha richiamato la precedente circolare n. 13/E del 2018, ha ribadito che:
In tema di gestione del reverse charge interno, si segnala che Assosoftware, con risposta 28 giugno 2019 (risposta che è frutto di un’interlocuzione avvenuta con l’Agenzia delle entrate), richiamando la circolare n. 14/E del 2019, ha chiarito che “... gli obblighi di legge si intendono adempiuti: Quindi, il contribuente, per effettuare il reverse charge interno, potrà stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere (così come accadeva precedentemente all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica) con l’integrazione sul cartaceo, ferma restando la doppia annotazione sul registro IVA vendite e acquisti. |
Gestione delle autofatture |
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L’Agenzia delle entrate, con alcune FAQ, pubblicate il 19 luglio 2019 sul proprio sito web (www.agenziaentrate.gov.ti), in tema di reverse charge e autofattura, ha chiarito che:
- in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno (di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972), i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
- in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;
- in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (ricordando che, in tali casi, la fattura e, quindi, la relativa imposta, vanno annotate solo nel registro IVA vendite);
- in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra-UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra-UE, ecc.), in luogo dell’esterometro, è possibile emettere un’autofattura elettronica, compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito. Nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente”, con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).
Le fatture emesse da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia andranno comunicate obbligatoriamente in formato elettronico (tramite SdI) dal 1° luglio 2022 (quindi, senza più possibilità di utilizzo della forma analogica). Nulla cambia, invece, relativamente alla gestione delle casistiche di reverse charge interno, le quali potranno continuare a essere gestite come già oggi avviene.
Riferimenti normativi:
- Decreto “Semplificazioni” - Bozza 15 giugno 2022, artt. 12 e 13;
- Direttore dell’Agenzia delle entrate, Provv. 28 ottobre 2021, n. 293384/2021;
- D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 5, comma 14-ter;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 1103;
- Direttore dell’Agenzia delle entrate, Provv. 30 aprile 2018, n. 89757;
- D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 1, comma 3-bis;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11, comma 2-quater.