Con la conversione in legge del D.L. n. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. “Milleproroghe” - è stata confermata la modifica dell’art. 379, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi e dell’insolvenza), stabilendo che le S.r.l. obbligate dalla nuova disciplina alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti potranno farlo entro la data di approvazione dei bilanci 2019, stabilita ai sensi dell’art. 2364, secondo comma. c.c., ovvero entro il 29 aprile o, in caso di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364, secondo comma, secondo periodo, c.c., entro il 28 giugno 2020. Non vi è dubbio che trattasi di un ulteriore intervento legislativo che rischia di penalizzare l’intero impianto normativo del Codice della crisi, di cui l’ampliamento della previsione dell’organo di controllo costituisce un aspetto significativo. La riapertura dei termini crea imbarazzi da parte degli imprenditori che, nel rispetto degli obblighi di legge, hanno provveduto alla nomina entro il termine del 16 dicembre, nonché ulteriore disappunto e confusione da parte di molti colleghi nel cercare di interpretare quale potrebbe essere la corretta via giuridica per evitare una rilevante disparità di trattamento, che premia coloro che non hanno rispettato la normativa.
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