Circolare monografica
MANOVRA 2020, AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta investimenti nuovi e Industria 4.0

Le novità della legge di bilancio 2020 e prime considerazioni critiche

di Mauro Longo | 28 Gennaio 2020
Credito d’imposta investimenti nuovi e Industria 4.0

La legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160, con i commi da 184 a 197 dell’art. 1, ha modificato in modo radicale le agevolazioni fiscali connesse all’acquisizione di beni strumentali. Con la citata legge, a partire dal 2020, sono stati abrogati iper e super ammortamento ed è stato introdotto un credito d’imposta, differenziato a seconda della tipologia di bene. Le due “vecchie” agevolazioni rimangono applicabili in particolari condizioni. La nuova agevolazione riprende gli ambiti oggettivo e soggettivo del super ed iper ammortamento, ma si trasforma da “maggiore quota di ammortamento” in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Soggetti beneficiari

Ai sensi dell’art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono beneficiare del nuovo credito d’imposta per investimenti tutte le imprese residenti nel territorio italiano (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere:

  • dalla loro forma giuridica;
  • dalla dimensione;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Ne consegue che possono beneficiare del bonus anche i contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed il regime dei minimi.

Al contrario, il credito d’imposta non spetta alle imprese:

  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. codice della crisi d’impresa), o ad altre leggi speciali, e a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quali:
    a)      l’interdizione dall'esercizio dell'attività;
    b)      la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
    c)      il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
    d)      l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
    e)      il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Imprese “virtuose”
Preme evidenziare che, per espressa previsione normativa, la spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

 

Periodi d’imposta agevolabili

Ai sensi dell’art. 1, comma 185, della legge n. 160/2019, il credito d’imposta per investimenti spetta alle imprese che, dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 - ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, sia accettato l’ordine e siano stati pagati acconti nella misura almeno del 20 per cento del costo di acquisto - acquisiscano beni strumentali nuovi destinati all’attività d’impresa.

La condizione preliminare per la spettanza del beneficio fiscale è che l’investimento sia effettuato su beni:

  • strumentali nuovi;
  • destinati a strutture ubicate in Italia.

Il credito d’imposta è, invece, escluso per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2020, per i quali è stato effettuato l’ordine entro il 31 dicembre 2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione del bene, per i quali è fruibile il maxi ovvero iper ammortamento.

 

Beni agevolabili

Possono beneficiare dell’agevolazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, tranne:

  • i beni indicati nell’art. 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli e mezzi di trasporto);
  • i beni strumentali, le cui quote di ammortamento sono inferiori al 6,5 per cento;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni gratuitamente devolvibili;
  • i beni di cui all’Allegato 3, annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sotto riportati:

Gruppo V - Industrie manifatturiere alimentari

Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali

Condutture

8,0%

Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua

Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale

Condotte per usi civili (reti urbane)

8,0%

Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua

Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali

Condutture

8,0%

Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua

Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale

Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione

10,0%

Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell’acqua

Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale

Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento

12,0%

Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni

Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori

Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie

7,5%

Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni

Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari

Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

12,0%

 

Ammontare dei crediti d’imposta

Ai sensi dei commi 188189190 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, sono previste tre diverse misure di credito d’imposta, che varia nel suo ammontare a seconda della tipologia di beni cui si riferisce.

Beni materiali strumentali nuovi “diversi” da quelli indicati nelle Tabella A e B allegate alla legge n. 232/2016 (comma 188)

Per tali beni, che sono individuati dalla disposizione di legge in via residuale, il credito d’imposta spetta nella misura del 6 per cento del costo di acquisto (nel limite massimo di 2 milioni di euro). Il costo del bene su cui commisurare il credito d’imposta è determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR, quindi comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali.

In passato per tali beni spettava il cd. super ammortamento.

Per gli investimenti in beni in leasing, si assume il costo sostenuto dalla società di leasing per acquistare il bene. 

Beni di cui alla Tabella A allegata alla legge n. 232/2016 (comma 189) - Industria 4.0

Per i beni materiali di cui alla Tabella A (per i quali in precedenza era riconosciuto l’iper ammortamento), il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti:

 

Importo degli investimenti

Misura del credito d’imposta

Fino ad un importo di 2,5 milioni di euro

40%

Un importo da 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro

20%

Beni di cui alla Tabella B allegata allalegge n. 232/2016 (comma 190) - Industria 4.0

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B (per i quali spettava l’iper ammortamento) il credito d’imposta spetta nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di 700.000 euro di investimenti.

 

Criteri di utilizzazione del credito d’imposta

Il credito investimenti introdotto dalla legge n. 160 del 2019:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (quindi, non può essere chiesto a rimborso);
  • non può essere ceduto/trasferito, neppure all’interno del consolidato fiscale;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e dalla base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
  • nel caso di beni strumentali, è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene (quindi, spetterà per la prima volta nel 2021), per i beni di cui al comma 188;
  • per i beni cd. “Industria 4.0”, è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6 per cento). Di fatto, è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento: dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione, era comunque possibile fruire del maxi ammortamento;
  • ai fini della compensazione, non è applicabile il limite pari a 700.000 euro annui ex art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Non opera altresì il limite di 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello redditi ex art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Cessione di beni oggetto di agevolazione - Recupero del beneficio

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso ovvero destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, deve essere riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Nel caso di acquisto di un bene agevolabile nel 2020, gli effetti della norma operano, qualora la cessione del bene avvenga entro il 2022; qualora la cessione avvenga nel 2023, nessuna somma dovrà essere restituita all’Erario.

Si precisa che analoga condizione non era richiesta nel caso di super ammortamento, per il quale non era previsto un termine minimo di detenzione del bene e, nel caso di cessione, l’unica conseguenza che si generava era la cessazione del beneficio dell’agevolazione, ma senza obbligo alcuno di restituzione all’Erario.

E’, inoltre, prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi. Queste disposizioni consentivano di non perdere le quote residue di iper ammortamento, se, nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione, viene effettuato un nuovo investimento avente la caratteristica Industria 4.0, eseguendo i relativi adempimenti (ad esempio, interconnessione). In tale ipotesi, qualora il costo del nuovo bene strumentale risulti maggiore del precedente, l’impresa potrà beneficiare delle residue quote di iper ammortamento. Nel caso contrario di bene strumentale di costo inferiore, si deve procedere al ricalcolo delle quote di ammortamento. Benché la legge n. 160/2019 faccia espresso riferimento all’art. 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017, l’Agenzia delle entrate dovrà fornire i necessari chiarimenti per capire l’effettiva portata della norma di rinvio e come applicarla nella nuova agevolazione fiscale.

Quindi, se un bene per il quale si è beneficiato del credito d’imposta nel 2020 verrà ceduto nel corso del 2021 ovvero del 2022, il ricalcolo dell’agevolazione non deve essere effettuato, se viene acquisito un bene sostitutivo uguale a quello ceduto.

E’ da ritenere che la disposizione non si applichi nel caso di fusione o scissione societaria, in quanto operazioni fiscalmente neutre.

 

Condizioni per beneficiare del credito

Come già precisato, ai sensi dell’art. 1, comma 186, della legge n. 160/2019, l’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro applicabile nei vari settori, ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non è immediato, ma deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nei casi beni immateriali di cui all’Allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

Beni ricompresi nelle Tabelle A e B (commi 189-190)

In relazione agli investimenti di cui agli Allegati A e B, annessi alla legge di bilancio 2017, sono richieste delle condizioni particolari, quali:

  • la presentazione di un’apposita comunicazione al Mi.SE.;
  • nel caso di costo di acquisto superiore a 300.000 euro, le imprese devono essere in possesso di una perizia semplice (in passato doveva essere giurata), redatta da un ingegnere o da un perito, iscritti nei relativi albi, ovvero di un attestato di conformità, rilasciato da un ente certificatore accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici o di interconnessione;
  • nel caso di costo di acquisto unitario inferiore o uguale a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La legge prevede una condizione di carattere generalizzato, in base alla quale le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, da conservare a pena di revoca, devono contenere l’espresso riferimento alla legge n. 160/2019 (ad esempio, art. 1, commi da 184 a 194, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

 

Prime considerazioni

1)  Il credito d’imposta, come disciplinato dalla legge n. 160/2019, è molto articolato nelle condizioni di spettanza del beneficio. A parere di chi scrive, la condizione che sulla fattura debba essere indicata la norma di riferimento è eccessiva e del tutto immotivata, e potrà per taluni soggetti portare alla perdita del beneficio fiscale;

Si consideri il fatto che la fattura elettronica non può essere integrata a posteriori e, quindi, i riferimenti allalegge n. 160/2019 devono essere indicati, e quindi comunicati all’emittente, entro il momento di emissione della fattura elettronica.

2)  subordinare la spettanza dell’agevolazione al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori, a parere di chi scrive, appare condizione eccessiva;
3)  per i beni di cui al comma 188, il beneficio spettante del 6 per cento è inferiore al beneficio IRES che spettava con il super ammortamento. Inoltre, il credito d’imposta deve essere utilizzato in 5 anni (che costituisce comunque un lasso temporale inferiore alla durata delle quote di ammortamento). Inoltre, per monitorare l’utilizzo del credito d’imposta, dovrà essere compilato per 5 anni il quadro RU;

Un’impresa ha acquistato nel 2020 un bene strumentale di costo pari a 5.000 euro. Il conteggio è il seguente:
 5.000 x 6% = 300 euro totale credito d’imposta;
 300 : 5 = 60 euro (quota annua).
Tale impresa, a partire dal periodo d’imposta 2021 e fino al 2025, potrà utilizzare in compensazione tale credito d’imposta per importo pari 60 euro annui. Posto che per tutti i cinque periodi d’imposta di utilizzo del credito sarà necessario compilare il quadro RU del modello redditi e compilare i modelli F24, nella valutazione di convenienza dovranno essere effettuate le relative valutazioni.

4)  un indubbio vantaggio del nuovo credito volto ad agevolare l’acquisto di beni strumentali consiste nel fatto che ne possono beneficiare anche le imprese in perdita fiscale ovvero con redditi imponibili “bassi”, con un considerevole ampliamento dei soggetti beneficiari del bonus fiscale introdotto dalla legge di bilancio 2020;
5)  la presenza di un periodo minimo biennale di detenzione per non decadere dal beneficio, in talune ipotesi, potrebbe essere penalizzante per le imprese. 

 

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Beni strumentaliIndustria 4.0

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2020