Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008, ogni anno, entro il 31 marzo, i medici competenti devono effettuare le comunicazioni relative all’allegato IIIB riguardanti la sorveglianza sanitaria dell’anno precedente. Dal 2014, la comunicazione è trasmessa esclusivamente per canale telematico, tramite il portale INAIL.
Il medico di fabbrica deve quindi trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Per le visite effettuate nell’anno precedente, entro il mese di marzo 2025, dovrà essere comunicata la sorveglianza sanitaria effettuata nel 2025 inviando una sola comunicazione per tutte le visite effettuate nell’anno per ogni unità locale. L’invio deve essere effettuato anche se nel 2025 non sono state effettuate visite ma ci sono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria.
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