I contributi all'Enasarco si calcolano su tutte le somme dovute, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente, entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. Sono escluse le somme documentate e anticipate dall'agente in nome e per conto della controparte.
Il contributo è versato integralmente dalla casa mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente.
L’Enasarco ha la funzione di erogare ad agenti e rappresentanti di commercio che operano individualmente o in forma associata la pensione di invalidità e vecchiaia, e, a tale scopo, i soggetti devono iscriversi, affinché alla Fondazione Enasarco vengano versati i relativi contributi al fondo di previdenza. Le prestazioni previdenziali garantite sono integrative rispetto a quelle fornite dall’INPS.
Tuttavia, la previdenza Enasarco è comunque obbligatoria (cosa che non avviene negli altri casi di previdenza complementare). Di conseguenza, agenti e rappresentanti di commercio devono procedere al versamento dei contributi sia all’INPS che all’Enasarco.
Entro il 20 febbraio 2025, la ditta mandante che si è avvalsa delle prestazioni di agenti e rappresentanti di commercio, relativamente alle provvigioni maturate nel 4° trimestre 2024, compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto. Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:
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