Il potere disciplinare è regolato dall’art. 2106 c.c., in caso di inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà (previsti agli artt. 2104 e 2105 c.c.) da parte del lavoratore ed è anche individuato dall’art. 7 St. Lav. (Legge n. 300/1970) che dopo aver precisato, al comma 1, la necessità dell’affissione del codice disciplinare, al comma 2 prevede che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza avergli dato la possibilità di essere sentito a sua difesa.
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