Scheda pratica
DISABILI

Lavoratori disabili: autocertificazione esonero

di Massimo Braghin | 16 Settembre 2024
Lavoratori disabili: autocertificazione esonero

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 68/1999, i datori di lavoro sono soggetti all’obbligo di assunzione di un dato numero di lavoratori con disabilità (c.d. quota di riserva), che varia al variare dell’organico aziendale, e della corrispondente base di computo. La base di computo è data dal numero di dipendenti computabili ai fini della determinazione della quota di riserva.

In determinate circostanze, i datori di lavoro possono avvalersi di un esonero a tale obbligo di assunzione.

L’art. 5, comma 3 bis della Legge n. 68/1999 (così come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015), ha disposto l’esclusione dalla base di computo degli addetti impiegati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, attraverso l’autocertificazione dell’esonero stesso, e il pagamento di un contributo, da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici.

Il D.M. 11 giugno 2024 sostituisce e abroga il D.M. 10 marzo 2016 e sarà in vigore dal 1° ottobre 2024.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La normativa riguardante l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili in lavorazioni ad alto rischio è disciplinata da leggi e decreti ministeriali, con scadenze e modalità telematiche specifiche.