Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 68/1999, i datori di lavoro sono soggetti all’obbligo di assunzione di un dato numero di lavoratori con disabilità (c.d. quota di riserva), che varia al variare dell’organico aziendale, e della corrispondente base di computo. La base di computo è data dal numero di dipendenti computabili ai fini della determinazione della quota di riserva.
In determinate circostanze, i datori di lavoro possono avvalersi di un esonero a tale obbligo di assunzione.
L’art. 5, comma 3 bis della Legge n. 68/1999 (così come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015), ha disposto l’esclusione dalla base di computo degli addetti impiegati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, attraverso l’autocertificazione dell’esonero stesso, e il pagamento di un contributo, da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici.
Il D.M. 11 giugno 2024 sostituisce e abroga il D.M. 10 marzo 2016 e sarà in vigore dal 1° ottobre 2024.
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