Come noto, il trattamento di fine rapporto deve essere rivalutato secondo quanto previsto dall’art. 2120 del Codice Civile e cioè utilizzando un coefficiente di rivalutazione composto, poiché generato dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato mensilmente dall’ISTAT, a cui si aggiunge una parte fissa calcolata in dodicesimi.
L'operazione di rivalutazione viene effettuata dal sostituto d’imposta alla fine di ciascun anno ovvero, se precedente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; la rivalutazione delle somme coinvolge sia il TFR rimasto in azienda, sia quello versato dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS in caso di aziende con più di 49 addetti, per il TFR che i lavoratori non hanno destinato alla previdenza complementare.
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