Il conguaglio è rappresentato dal saldo contabile tra l’imposta annua dovuta per il reddito conseguito presso il datore di lavoro in base ad un consuntivo di fine anno meno l’ammontare delle ritenute operate mensilmente sulla retribuzione del lavoratore. Le operazioni di conguaglio per i dipendenti in forza vanno effettuate entro il 31/12 dell’anno di riferimento avendo riguardo agli emolumenti corrisposti fino al 12/01/n+1. Inoltre, le operazioni di conguaglio possono essere differite al 28/02/n+1 avendo riguardo agli emolumenti corrisposti fino al 12/01/n+1.
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