La Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica, tramite apposita procedura, all'INPS la domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle regioni e province autonome tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 , D.Lgs. n. 148/2015. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Per effetto dell'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, che ha modificato l'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015, le domande per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Se il termine coincide con un giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La domanda è compilata su modello I.G.I. 15.
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