L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 14 aprile 2025, n. 98 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di qualificare il reddito derivante dalla conciliazione giudiziale come reddito da lavoro dipendente, ex artt. 49 e 51 del TUIR e alla corretta individuazione del Paese avente la potestà impositiva, in applicazione degli articoli 169 del TUIR, 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 e 15 della Convezione stipulata tra l’Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge 29 settembre 1980, n. 663.
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