Per il periodo d’imposta 2024, certificazione unica 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Le predette certificazioni dovevano essere consegnate al percipiente comunque entro il 17 marzo, utilizzando non il modello ordinario ma il modello “sintetico”.
Scadenze certificazione unica 2025 |
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Redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata |
Redditi da precompilata |
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Consegna CU al percettore delle somme certificate |
17 marzo |
Consegna CU al percettore delle somme certificate |
17 marzo |
Trasmissione CU all’Agenzia delle Entrate |
31 ottobre |
Trasmissione CU all’Agenzia delle Entrate |
17 marzo |
Redditi da precompilata-lavoro autonomo abituale |
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Consegna CU al percettore delle somme certificate |
17 marzo |
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Trasmissione CU all’Agenzia delle Entrate |
31 marzo |
In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998).
Le sanzioni per inadempimenti, errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate sono fissate all’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
SANZIONI OMESSA/TARDIVA CU |
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Omessa, tardiva, errata CU |
100 € per ogni certificazione con un max di 50.000 € per sostituto. |
Errata trasmissione sanata entro 5 gg dalla scadenza ordinaria |
Nessuna sanzione. |
Trasmissione entro 60 gg dal termine ordinario |
Sanzione ordinaria di 100 euro per singola certificazione unica ridotta ad un terzo ossia a 33,33 €, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a € 20.000. |
Disapplicazione sanzioni |
La sanzione non si applica anche nell’ipotesi in cui le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (circolare MEF n. 195/1999). |
La sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; Dunque, la trasmissione delle certificazioni corrette la cui scadenza era fissata al 17 marzo doveva avvenire entro il 21.3.2025 (5 giorni dal 16 marzo - scadenza ordinaria, anche se la scadenza è slittata poi al 17.3.2025). |
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Ravvedimento |
Ammesso |
Cumulo giuridico |
Non ammesso |
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