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ADEMPIMENTI

Sanzioni CU: riduzione con correzione nei 60 giorni

31 Marzo 2025
Sanzioni CU: riduzione con correzione nei 60 giorni

Per il periodo d’imposta 2024, certificazione unica 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 17 marzo (termine spirato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi;
  • entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Le predette certificazioni dovevano essere consegnate al percipiente comunque entro il 17 marzo, utilizzando non il modello ordinario ma il modello “sintetico”.

Scadenze certificazione unica 2025

Redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata

Redditi da precompilata

Consegna CU al percettore delle somme certificate

17 marzo

Consegna CU al percettore delle somme certificate

17 marzo

Trasmissione CU all’Agenzia delle Entrate

31 ottobre

Trasmissione CU all’Agenzia delle Entrate

17 marzo

Redditi da precompilata-lavoro autonomo abituale

Consegna CU al percettore delle somme certificate

17 marzo

Trasmissione CU all’Agenzia delle Entrate

31 marzo

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore (art. 4, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/1998).

Le sanzioni per inadempimenti, errori o tardività nella trasmissione della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate sono fissate all’art. 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

SANZIONI OMESSA/TARDIVA CU

Omessa, tardiva, errata CU

100 € per ogni certificazione con un max di 50.000 € per sostituto.

Errata trasmissione sanata entro 5 gg dalla scadenza ordinaria

Nessuna sanzione.

Trasmissione entro 60 gg dal termine ordinario

Sanzione ordinaria di 100 euro per singola certificazione unica ridotta ad un terzo ossia a 33,33 €, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a € 20.000.

Disapplicazione sanzioni

La sanzione non si applica anche nell’ipotesi in cui le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (circolare MEF n. 195/1999).

La sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza; Dunque, la trasmissione delle certificazioni corrette la cui scadenza era fissata al 17 marzo doveva avvenire entro il 21.3.2025 (5 giorni dal 16 marzo - scadenza ordinaria, anche se la scadenza è slittata poi al 17.3.2025).

Ravvedimento

Ammesso

Cumulo giuridico

Non ammesso

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