L’Agenzia delle Entrate – conrisposta ad Interpello del 6 marzo 2025, n. 66 – ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento “funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente “regime speciale per lavoratori impatriati”.
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