L’Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 20 febbraio 2025, n. 41 - ha precisato che se un lavoratore rientra in Italia nel 2025 e lavorerà per la stessa società per la quale aveva già lavorato fino al 2016 (quindi, in un periodo non immediatamente prima del trasferimento all’estero), il requisito minimo di residenza fuori dall’Italia, al fine di fruire del nuovo regime degli impatriati, ex Dlgs. n. 209/2023, è di 6 periodi d’imposta.
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