L’INPS – con Circolare del 4 febbraio 2025, n. 36 – ha illustrato la sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024 , che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, Dlgs. n. 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
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