In data 31 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti sul requisito relativo al possesso del DURF da parte delle aziende che presentano domanda di rilascio della patente a crediti obbligatoria per l’accesso nei cantieri temporanei e mobile.
Nello specifico, con FAQ n. 28, l’INL ha ricordato che tra i requisiti da dichiarare per il rilascio della patente a crediti è presente anche il possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), obbligatoria quando si verificano determinate condizioni oggettive e soggettive definite dalla norma.
Al riguardo, laddove il richiedente non sia in possesso del DURF occorrerà specificare in domanda l’opzione:
L’impresa che sia in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle Entrate possono invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che sia certa di rispettare le condizioni previste dall’art. 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 241/1997.
Non è necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora sia stato indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”.
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