Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 20 gennaio 2025, n. 809 – ha fornito dei chiarimenti in merito alla procedura di vidimazione dei registri dei volontari relativi alle sedi secondarie di un Ente del Terzo Settore.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che per enti aventi una pluralità di sedi operative territorialmente distanti, sarebbe irragionevole e contrario all’autonomia degli stessi non consentire l’istituzione di registri dei volontari relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture.
Conseguentemente, gli eventuali registri “di sede” dovranno essere regolarmente vidimati; resterebbero altrimenti mere scritture interne prive di qualunque rilevanza verso l’esterno e di qualunque valore probatorio.
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