La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – con Circolare del 18 dicembre 2024, n. 8 – ha reso note le linee guida per interpretare correttamente la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti introdotta dal disegno di legge cd. “collegato lavoro”.
La norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro ovvero, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro debba darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. In tali casi, si ricorda, è disposto che il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
Deve infatti trattarsi di un comportamento oggettivamente idoneo a manifestare, in modo non equivoco, la volontà di cessare il rapporto di lavoro.
Ne consegue che i comportamenti posti in essere dal prestatore di lavoro debbano essere valutati in termini oggettivi, in quanto solo in presenza di elementi indiscutibili è possibile ricondurre gli stessi alla volontà di dimettersi.
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