L’art. 23 del DdL Lavoro contiene importanti novità in materia di pagamento dei debiti INPS e INAIL.
Si tratta della possibilità, esperibile dal 1° gennaio 2025, di rateizzare fino ad un massimo di sessanta rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge:
La nuova chance di rateazione riguarderà i casi da definirsi con Decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti.
La normativa attuale ossia il D.L. n. 338/1989 prevede, all’art. 2, comma 11, che il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia, possa essere consentito (da parte dell’ente) con riferimento ad un periodo massimo:
Si veda il dossier ufficiale Camera dei Deputati/Senato sul decreto in parola.
Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, secondo modalità stabilite, con apposito Decreto, dai Ministri medesimi.
Inoltre, l’art. 116, comma 15, della Legge n. 388/2000 prevede che possa essere consentito il pagamento rateale fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali nei casi di “oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria”.
Il comma 2 dell’art. 23 del DdL, al fine di raccordare la novella sulle rateazioni di cui al comma 1 con la normativa vigente, prevede che, a decorrere dal medesimo termine del 1° gennaio 2025, la disciplina di cui all’art. 116, comma 17, della Legge n. 388/2000, relativa, come detto, agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, non si applicherà più all’INPS e all’INAIL.
La relazione illustrativa del disegno di Legge in esame osserva che, nell’individuazione, da parte del Decreto ministeriale attuativo della novella di cui al comma 1, delle fattispecie a cui applicare la medesima novella, si potrà far riferimento, oltre che alle ipotesi già oggetto del citato art. 116, comma 17, a quelle che correntemente consentono, in attuazione del summenzionato art. 2, comma 11, del D.L. n. 338, il prolungamento della rateazione fino a trentasei rate: calamità naturali; carenza temporanea di liquidità finanziaria, derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di pubbliche amministrazioni ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici; crisi aziendale; riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; passaggio dei debiti contributivi agli eredi; carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali, territoriali o settoriali.
Le norme in oggetto non riguardano i debiti (per contributi, premi e accessori di legge previdenziali) affidati agli agenti della riscossione.
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