L’INPS - con Messaggio 13 dicembre 2024, n. 4254 - ha fornito le indicazioni per il calcolo della prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato che ha presentato domanda di NASpI, non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile (esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi) in quanto posto - per tutto il predetto quadriennio - in Cassa integrazione a zero ore (prescindendo se sia a conguaglio ovvero con pagamento diretto da parte dell’INPS).
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