L'Agenzia delle Entrate – con Circolare del 4 novembre 2024, n. 20/E – ha fornito le istruzioni operative agli uffici in tema di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 209/2023 .
Al riguardo, è stato ribadito che dal 1° gennaio 2024, si considerano residenti fiscali in Italia, le persone fisiche che hanno, alternativamente, per la maggior parte del periodo d’imposta: la residenza nel territorio dello Stato, il domicilio, sono presenti, anche per frazioni di giorno, oppure sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, avete quest’ultimo carattere di presunzione relativa (è ammessa la prova contraria).
In merito al nuovo criterio basato sul domicilio in Italia, viene ritenuto per tale il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Il legislatore privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche, consentendo, altresì, di risolvere le incertezze che si sono generate negli anni in virtù del rinvio al domicilio civilistico da parte dell’art. 2 del TUIR.
Nella nozione di relazioni personali e familiari rientrano sia i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (es: il rapporto di coniugio o il rapporto di unione civile), sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di coppie conviventi).
Parimenti, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente nella misura in cui risulti da elementi certi, come ad esempio, l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo.
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