L'Agenzia delle Entrate – con una FAQ del 9 ottobre 2024 – ha fornito alcune indicazioni ai sostituti di imposta che abbiano versato in eccedenza l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d'imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute.
Invece, se le ritenute versate si riferiscono all'anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP).
In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e, dunque, non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l'apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.
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