L’INPS - con Messaggio 26 luglio 2024, n. 2735 - ha reso note le istruzioni applicative per esporre nel flusso Uniemens e nella denuncia PosAgri i periodi di sospensione dell’attiva per l’emergenza climatica legata alle temperature estreme rilevate tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024.
I datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle costruzioni possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’art. 2-bis , D.L. n. 63/2024 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 148/2015.
Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.
Nei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, i datori di lavoro medesimi dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
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