L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 16 luglio 2024, prot. n. 5486 – ha fornito, ai propri ispettori, indicazioni riguardo la necessità, nell’ambito degli accertamenti nei confronti delle imprese agrituristiche e del relativo inquadramento, di tenere conto delle diverse fonti normative che insistono in materia, al fine di una maggiore completezza istruttoria e, conseguentemente, al fine di evitare possibili contenziosi.
Al riguardo, in relazione ai “criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole”, occorre tenere conto di quanto stabilito dall’art. 68 , D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021 ), che ha stabilito che “al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all’articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell’attività agricola principale, gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96” (cioè, “l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale”) “sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica”.
Al contempo, il richiamato art. 68 ha soppresso fra i criteri da utilizzare da parte delle Regioni e Province autonome ai fini della valutazione della prevalenza delle attività agricole rispetto alle attività agrituristiche, quello del “tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività”.
Pertanto, non è più rilevante, ai fini della determinazione della connessione, la valutazione della maggiore consistenza delle risorse umane impegnate nell’agriturismo rispetto a quelle impegnate nell’attività agricola principale ed è rimessa alle Regioni la disciplina della connessione ai fini della valutazione della sussistenza della prevalenza dell’attività agricola principale.
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