La Cassazione - con ordinanza n. 18263/2024 - ha confermato che è legittimo il comportamento del dipendente che inizialmente aveva rassegnato le proprie dimissioni dando il preavviso, ma che, a fronte di una ritorsione del datore, che gli ha impedito l'accesso, durante i cinque giorni del periodo di preavviso, al posto di lavoro e alla posta elettronica aziendale, ha rassegnato nuovamente le dimissioni, questa volta senza preavviso.
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